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Document 31989L0361

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura

OJ L 153, 6.6.1989, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 107 - 108
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 107 - 108
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 73 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 73 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 6 - 7

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogato da 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/361/oj

31989L0361

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 06/06/1989 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0107


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1989

relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura

(89/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

vista il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'allevamento e la produzione di animali delle specie ovina e caprina occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità; che essi possono costituire una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che è opportuno incentivare la produzione di animali delle specie ovina e caprina e che il conseguimento di risultati soddisfacenti in questo settore dispende in ampia misura dall'utilizzazione di animali di razza pura;

considerando che esistono disparità in materia di iscrizione nei libri genealogici; che queste disparità costituiscono un ostacolo agli scambi intracomunitari; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici;

considerando che, per eliminare queste disparità e favorire l'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, è opportuno liberalizzare gli scambi intracomunitari;

considerando che gli Stati membri devono avere la possiblità di esigere la presentazione di certificati redatti in conformità di una procedura comunitaria;

considerando che conviene disporre che le importazioni di ovini e di caprini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possono essere effettuate a condizioni meno rigorose di quelle applicate nella Comunità;

considerando che è opportuno adottare misure di applicazione in taluni settori di carattere tecnico; che, per l'attuazione delle misure in causa, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i problemi zootecnici che possono sorgere negli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni.

2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia, le norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari sono di pertinenza della legislazione nazionale, nel rispetto delle regole generali del trattato.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) ovini e caprini riproduttori di razza pura: gli animali della specie ovina e caprina i cui ascendenti di prima e seconda generazione siano iscritti o registrati in un libro genealogico della stessa razza e che siano essi stessi iscritti in questo libro ovvero registrati e idonei ad esservi iscritti;

b) libro genealogico: il libro, il registro, lo schedario o il supporto informatico:

- tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro nel quale detta organizzazione o associazione di allevatori è stata costituita, ovvero da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa,

e

- in cui siano iscritti o registrati gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura di una determinata razza, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare ovvero ostacolare per motivi zootecnici:

- gli scambi intracomunitari di ovini e caprini riproduttori di razza pura e del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni,

- il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni od associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici in conformità dell'articolo 4.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali conformi alle norme generali del trattato fino all'entrata in vigore delle decisioni comunitarie di cui agli articoli 4 e 6.

Articolo 4

La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 8, stabilisce prima del 1o gennaio 1991:

- i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici,

- i criteri per l'iscrizione e la registrazione nei libri genealogici,

- i metodi di controllo del valore degli ovini e caprini riproduttori di razza pura sul piano zootecnico e di determinazione delle loro qualità genetiche,

- i criteri per l'ammissione del riproduttore o della riproduttrice alla riproduzione e per l'utilizzazione del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni.

Articolo 5

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dei riconoscimenti rilasciati alle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici e che rispondono ai criteri fissati in conformità dell'articolo 4, primo trattino.

Articolo 6

Gli Stati membri possono richiedere che gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura nonché il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni siano accompagnati, nella loro commercializzazione, da un certificato zootecnico conforme a un modello stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 7

Fino all'entrata in applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni zootecniche applicabili alle importazioni di ovini o caprini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 8

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato zootecnico permanente istituito con la decisione 77/505/CEE (1) delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE (2).

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 348 del 23. 12. 1987, pag. 6.

(2) GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 182.

(3) GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 35.

(1) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

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