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Document 31989D0501

89/501/CEE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura

OJ L 247, 23.8.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 51 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/501/oj

31989D0501

89/501/CEE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1989 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0092


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (89/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da associazioni di allevatori, da organizzazioni di allevamento o da servizi ufficiali; che è quindi necessario determinare i criteri di riconoscimento delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento;

considerando che la domanda di riconoscimento ufficiale deve essere presentata da un'associazione di allevatori o da un'organizzazione di allevamento alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede sociale;

considerando che, qualora un'associazione di allevatori o un'organizzazione di allevamento soddisfi determinati criteri ed abbia definito i suoi obiettivi, essa deve ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali ha presentato domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico perma-

nente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere ufficialmente riconosciute, le associazioni di allevatori e le organizzazioni di allevamento che tengono o

istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale.

Articolo 2

Le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi associazione di allevatori o organizzazione di allevamento che tiene o istituisce libri genealogici, purché soddisfi ai requisiti previsti in allegato.

Tuttavia, in uno Stato membro in cui per una razza esistono una o più associazioni di allevatori o organizzazioni di allevamento ufficialmente riconosciute, le autorità dello Stato membro interessato potranno non riconoscere una nuova associazione di allevatori o organizzazione di allevamento qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il programma zootecnico di un'associazione o di un'organizzazione esistente. In quest'ultimo caso, gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti rilasciati e delle domande di riconoscimento respinte.

Articolo 3

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il riconoscimento ufficiale ad un'associazione di allevatori o ad un'organizzazione di allevamento che tiene libri genealogici, se non soddisfa più in modo duraturo i requisiti previsti in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

RAY MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

ALLEGATO Per essere ufficialmente riconosciute, le associazioni di allevatori e le organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici devono:

1. disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

2. soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda:

a) l'efficacia del proprio funzionamento;

b) la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie;

c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario;

d) la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessari alla realizzazione del programma di miglioramento o di conservazione della razza;

3. aver definito disposizioni riguardanti:

a)

la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze);

b)

il sistema di identificazione degli animali;

c)

il sistema di registrazione delle genealogie;

d)

la definizione degli obiettivi dell'allevamento;

e)

il sistema di utilizzazione dei dati zootecnici che consentano di valutare il valore genetico degli animali;

f)

la divisione del libro genealogico se vi sono varie modalità di iscrizione degli animali nel libro o se vi sono varie procedure di classificazione degli animali iscritti nel libro;

4. disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.

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