31988R3931

Regolamento (CEE) n. 3931/88 della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 17/12/1988 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0252


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3931/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classificazione Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Preparazione costituita da compresse (100 mg per compressa), condizionate per la vendita al minuto, con indicazione per l'utilizzazione e la posologia per combattere la decalcificazione, di composizione omeopatica seguente: - Lattosio: 79,0 mg - Silicio D-6: 2,5 mg - Calciofosfato D-6: 0,5 mg - Calciocarbonato D-4: 0,5 mg - Sodiofosfato D-6: 0,5 mg - Urtica D-1: 10,0 mg - Amido: 5,0 mg - Magnesio stearato: 2,0 mg 100,0 mg // 2106 90 99 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura 1 e 6 e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99. Questo prodotto è un complemento alimentare e non un medicamento ai sensi del testo del codice NC 3004 (vedi le note esplicative del SA, voce 2106). // // //


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