Direttiva 88/411/CEE della Commissione del 21 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 200 del 26.7.1988, pagg. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 104 - 104
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 17 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 009 pag. 256 - 256
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 08 pag. 247 - 247
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 08 pag. 247 - 247
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 1988
che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote
(88/411/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE (2), in particolare l'articolo 11,
considerando che, grazie all'esperienza acquisita e in relazione allo stato attuale della tecnica, è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 82/890/CEE (4);
considerando che i provvedimenti previsti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato alla direttiva 75/321/CEE è modificato come segue:
- Al punto 2.2.1.2, prima dei termini « . . nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare . . . », aggiungere le parole « non integrati ad altri dispositivi ».
- Al punto 2.2.4.1.1, primo comma, la penultima frase e precisamente « il dispositivo di sterzo e il sistema di frenaggio non debbono avere una fonte di energia comune. » è sostituita dal testo seguente:
« fatte salve le disposizioni della direttiva 76/432/CEE relativa al frenaggio, qualora esista una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare 40 daN in caso di non funzionamento di uno dei due sistemi »
Articolo 2
1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:
- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei trattori, qualora il dispositivo di sterzo di tale tipo di trattore o di tali trattori sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattori il cui dispositivo di sterzo non risponda alle prescrizioni della presente direttiva,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui dispositivo di sterzo non risponda alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.
(3) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24.
(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.
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