31988L0410


Titolo e riferimento

Direttiva 88/410/CEE della Commissione del 21 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

 GU L 200 del 26.7.1988, pagg. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 101 - 103
 edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 17 pag. 101 - 103
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 009 pag. 253 - 255
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 08 pag. 244 - 246
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 08 pag. 244 - 246

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Testo

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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (1) modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 74/151/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 82/890/CEE (4);

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agrioli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e VI della direttiva 74/151/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura e i livelli sonori ammissibili di tale tipo di trattore rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore se i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura e i livelli sonori ammissibili non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva,

- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura e i livelli sonori ammissibili non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25.

(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue:

al punto 1 sostituire « 1,3 bar » con « 0,3 bar ».

L'allegato IV della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue:

alla terza riga sopprimere le parole « e devono essere metalliche ».

L'allegato VI della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue:

- le figure 1 e 2 sono sostituite dalle figure 1 e 2 seguenti:

Microfono Microfono

Figura 1 Figura 2

- Il punto 1.4.2 è modificato come segue:

« 1.4.2. Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione ma deve essere registrato) ».

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