31987R3730


Titolo e riferimento

Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio del 10 dicembre 1987 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

 GU L 352 del 15.12.1987, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 05 tomo 4 pag. 126 - 127
 edizione speciale svedese: capitolo 05 tomo 4 pag. 126 - 127
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 07 pag. 318 - 319
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 06 pag. 118 - 119
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 06 pag. 118 - 119

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html   html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Date

Classificazione

Altre informazioni

Relazioni tra i documenti

Testo

Doppia visualizzazione: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

REGOLAMENTO (CEE) N. 3730/87 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1987 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a seguito dell'inverno particolarmente freddo del 1986/1987, la Comunità ha applicato per vari mesi del 1987 misure comprendenti la fornitura di varie derrate alimentari ad organismi di beneficienza, per la loro distribuzione agli indigenti nella Comunità;

considerando che dalle relazioni presentate dagli Stati membri e da alcuni organismi di beneficenza che hanno partecipato a dette misure risulta che queste sono state molto preziose per i beneficiari, ma che esse pongono anche problemi di finanziamento e di distribuzione per vari organismi interessati;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte d'intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti : che è nell'interesse della Comunità e consono con gli obiettivi della politica agricola comune sfruttare tale potenziale in modo continuato, fino a che le scorte saranno ridotte ad un livello normale mediante adeguate misure ; che l'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure sopra menzionate dovrebbe contribuire all'organizzazione di un'eventuale azione successiva dello stesso genere ; che è opportuno riunire in un testo unico la base giuridica per l'attuazione di tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono prese disposizioni per mettere i prodotti in giacenza all'intervento a disposizione di taluni organismi per consentire di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone ricevono le derrate gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere in nessun caso superiore ad un livello giustificato dalle spese sostenute dagli organismi per realizzare l'azione. La distribuzione avverrà secondo un piano annuale, elaborato dalla Commissione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 2

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri che decideranno attuare l'azione ne informano ogni anno, in tempo utile, la Commissione.

Articolo 3

I prodotti di cui all'articolo 1 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo d'intervento, a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

Articolo 4

Fatte salve le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, le spese conseguenti alle operazioni effettuate a norma del presente regolamento sono considerate spese di regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 (2). I prodotti forniti conformemente all'articolo 1 del presente regolamento sono pertanto finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bialncio del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, all'interno del bilancio delle Comunità europee. Potranno essere prese anche disposizioni affinché il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell'azione, escluse le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nel quadro dell'applicazione dell'articolo 1. (1) GU n. C 318 del 30.11.1987 (2) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 14.

Articolo 5

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'azione non appena essa dispone di informazioni sul primo biennio di applicazione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1) nonché nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS (1) GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1.

In alto

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni