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Document 31987R3730

Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio del 10 dicembre 1987 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

OJ L 352, 15.12.1987, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 118 - 119

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3730/oj

31987R3730

Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio del 10 dicembre 1987 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1987 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0126


REGOLAMENTO (CEE) N. 3730/87 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1987 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a seguito dell'inverno particolarmente freddo del 1986/1987, la Comunità ha applicato per vari mesi del 1987 misure comprendenti la fornitura di varie derrate alimentari ad organismi di beneficienza, per la loro distribuzione agli indigenti nella Comunità;

considerando che dalle relazioni presentate dagli Stati membri e da alcuni organismi di beneficenza che hanno partecipato a dette misure risulta che queste sono state molto preziose per i beneficiari, ma che esse pongono anche problemi di finanziamento e di distribuzione per vari organismi interessati;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte d'intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti : che è nell'interesse della Comunità e consono con gli obiettivi della politica agricola comune sfruttare tale potenziale in modo continuato, fino a che le scorte saranno ridotte ad un livello normale mediante adeguate misure ; che l'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure sopra menzionate dovrebbe contribuire all'organizzazione di un'eventuale azione successiva dello stesso genere ; che è opportuno riunire in un testo unico la base giuridica per l'attuazione di tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono prese disposizioni per mettere i prodotti in giacenza all'intervento a disposizione di taluni organismi per consentire di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone ricevono le derrate gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere in nessun caso superiore ad un livello giustificato dalle spese sostenute dagli organismi per realizzare l'azione. La distribuzione avverrà secondo un piano annuale, elaborato dalla Commissione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 2

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri che decideranno attuare l'azione ne informano ogni anno, in tempo utile, la Commissione.

Articolo 3

I prodotti di cui all'articolo 1 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo d'intervento, a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

Articolo 4

Fatte salve le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, le spese conseguenti alle operazioni effettuate a norma del presente regolamento sono considerate spese di regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 (2). I prodotti forniti conformemente all'articolo 1 del presente regolamento sono pertanto finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bialncio del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, all'interno del bilancio delle Comunità europee. Potranno essere prese anche disposizioni affinché il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell'azione, escluse le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nel quadro dell'applicazione dell'articolo 1. (1) GU n. C 318 del 30.11.1987 (2) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 14.

Articolo 5

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'azione non appena essa dispone di informazioni sul primo biennio di applicazione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1) nonché nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS (1) GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1.

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