EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31987L0181
Council Directive 87/181/EEC of 9 March 1987 amending the Annex to Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
Direttiva 87/181/CEE del Consiglio del 9 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Direttiva 87/181/CEE del Consiglio del 9 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
OJ L 71, 14.3.1987, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 240 - 240
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 240 - 240
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 194 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 36 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 36 - 36
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31979L0117 | modifica | allegato | 12/03/1987 |
Direttiva 87/181/CEE del Consiglio del 9 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 14/03/1987 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0240
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0240
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (87/181/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/355/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma della direttiva predetta, occorre modificare periodicamente il contenuto dell'allegato per tener conto dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche; considerando che è stato accertato che l'impiego di nitrofen come prodotto fitosanitario, in particolare come erbicida, può presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali; considerando che è stato ugualmente accertato che gli impieghi di 1,2-dibromoetano e di 1,2-dicloroetano come prodotti fitosanitari, in particolare per la fumigazione delle piante e del suolo, possono presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali nonché effetti sfavorevoli non accettabili sull'ambiente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato della direttiva 79/117/CEE i termini « C. Ossido di etilene » sono sostituiti dai termini: « C. Altri composti 1. Ossido di etilene » ed è aggiunto il testo seguente: « 2. Nitrofen 3. 1,2-dibromoetano 4. 1,2-dicloroetano ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro: - il 1o gennaio 1988, per quanto riguarda il nitrofen e l'1,2-dibromoetano e - il 1o giugno 1989, per quanto riguarda l'1,2-dicloroetano. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente M. EYSKENS (1) GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 36. (2) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 33.