Direttiva 86/94/CEE del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai detergenti
GU L 80 del 25.3.1986, pagg. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 61 - 61
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 15 pag. 61 - 61
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 008 pag. 128 - 128
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
| Doppia visualizzazione: CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT SK SL SV |
*****
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 1986
recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai detergenti
(86/94/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 2 bis della direttiva 73/404/CEE (4), nella versione della direttiva 82/242/CEE (5), consente, fino al 31 marzo 1986, alcune eccezioni alle esigenze di biodegradabilità minima dei tensioattivi non ionici contenuti nei detergenti;
considerando che si tratta, in particolare, di tensioattivi non ionici non conformi ai limiti di biodegradabilità stabilita dalla direttiva 73/404/CEE; che essi sono impiegati in determinati campi per ovviare a problemi tecnici e per evitare altri effetti sfavorevoli per l'igiene e l'ambiente;
considerando che dall'adozione della direttiva 82/242/CEE sono proseguite le ricerche nel settore della biodegradabilità di tali sostanze; che i risultati non hanno consentito di rinunciare al regime di deroga; che ciò dipende dal fatto che negli stati membri esistono condizioni assai divergenti, quali diverse proprietà delle acque, altre consuetudini alimentari, altri tipi di macchine;
considerando che, mentre nel caso delle lavastoviglie in talune regioni vengono già utilizzati prodotti sostitutivi, nei settori dell'industria della lavorazione dei metalli, nonostante intense ricerche, non sono ancora stati trovati prodotti sostitutivi adatti;
considerando che, si tratta di quantità relativamente modeste di tensioattivi che però rivestono notevole importanza economica; che, di conseguenza, è opportuno consentire agli stati membri eventuali deroghe sino, al massimo, al 31 dicembre 1989 nella misura in cui ciò sia reso necessario dalla situazione esistente nel loro paese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 1 della direttiva 73/404/CEE è sostituito dal testo seguente:
« 1. Gli stati membri possono derogare all'articolo 2, primo comma, fino al 31 dicembre 1989:
a) nel caso di prodotti di addizione ad ossido di alchene a bassa schiuma su sostanze quali alcoli, alchifenoli, glicoli, polioli, acidi grassi, amidi o ammine, se utilizzati nei prodotti per lavastoviglie,
b) nel caso di eteri d'alchile ed alchil-arilpoliglicol bloccati terminalmente e resistenti agli alcoli e delle sostanze dei tipi riportati alla lettera a), se utilizzati per prodotti di lavaggio destinati alle industrie alimentari e alle industrie di lavorazione dei metalli ».
Articolo 2
Gli stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. C 139 del 7. 6. 1985, pag. 4.
(2) GU n. C 68 del 24. 3. 1986.
(3) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 26.
(4) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.
(5) GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1.
| In alto |