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Document 31985D0368

85/368/CEE: Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee

OJ L 199, 31.7.1985, p. 56–59 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 5 - 8
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 5 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 78 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 78 - 81
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 113 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 113 - 116

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2008; abrogato da 32008D1065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/368/oj

31985D0368

85/368/CEE: Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985 pag. 0056 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0005


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee

(85/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in particolare l'ottavo principio,

vista la proposta della Commissione, modificata in data 17 luglio 1984,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3).

considerando che l'ottavo principio della decisione 63/266/CEE mira a consentire il reciproco riconoscimento dei certificati ed altri titoli che sanzionano il compimento della formazione professionale;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974 (4), relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di qualifiche formali, esige che vengano redatti elenchi di tali qualifiche riconosciute come equivalenti;

considerando che la mancanza di detto reciproco riconoscimento rappresenta un fattore capace di frenare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità nelle misura in cui riduce le possibilità per i lavoratori alla ricerca di un impiego in un stato membro di fare affidamento sulle qualifiche professionali conseguite in un altro stato membro;

considerando che i sistemi di formazione professionale presentano una diversità molto grande nella Comunità, o che essi richiedono un permanente adattamento alle nuove situazioni determinate dall'influsso esercitato dai mutamenti tecnologici sull'occupazione e sul contenuto delle singole professioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativa alle politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni '80 (5), ha affermato la necessità di una convergenza delle politiche seguite nel settore della formazione professionale, pur riconoscendo la disparità dei sistemi di formazione negli stati membri, e di una grande flessibilità nell'azione comunitaria;

considerando che la Commissione ha potuto, con l'aiuto del comitato consultivo per la formazione professionale, stabilire come riferimento una struttura dei livelli di formazione la quale rappresenta un primo passo verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'ottavo principio della decisione 63/266/CEE, ma che questa struttura non riflette tutti i sistemi di formazione in corso di evoluzione negli stati membri;

considerando che è stato possibile, all'interno di tale struttura, elaborare una descrizione delle esigenze professionali pratiche per i lavoratori qualificati ed i gruppi prioritari di occupazioni selezionate, ed è stato possibile identificare le qualifiche di formazione professionale corrispondenti nei diversi stati membri;

considerando che, dalla consultazione con i settori professionali interessati, è emerso chiaramente che questi risultati possono fornire alle imprese, ai lavoratori e alle pubbliche autorità valide informazioni relative alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale;

considerando che la stessa metodologia di base potrebbe essere applicata ad altre professioni o gruppi di professioni previa consultazione del comitato consultivo per la formazione professionale ed avvalendosi della collaborazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle pubbliche autorità dei settori professionali interessati;

considerando che è indispensabile progredire rapidamente verso la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale per tutti i lavoratori qualificati ed estendere in seguito i lavori ad altri livelli di formazione nel più breve tempo possibile;

considerando l'opportunità di disporre di tutti i pareri necessari, in particolare di quello del comitato consultivo per la formazione professionale, dell'aiuto tecnico del centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, allo scopo di consentire agli stati membri ed alla Commissione di agire secondo le procedure esistenti;

considerando il parere formulato dal comitato consultivo per la formazione professionale nella sua riunione plenaria dei giorni 18 e 19 gennaio 1983;

considerando il paragrafo 21 della relazione del comitato per l'Europa dei cittadini del 29 e 30 marzo 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Allo scopo di consentire ai lavoratori di utilizzare meglio le loro qualifiche con particolare riguardo all'accesso a un lavoro adeguato in un altro stato membro, per gli elementi dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 128 del trattato, è necessaria un'iniziativa congiunta accelerata degli stati membri e della Commissione per stabilire la corrispondenza della qualifiche di formazione professionale nella Comunità e conseguire un miglioramento dell'informazione al riguardo.

Articolo 2

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli stati membri, intraprende i lavori volti al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 per quanto riguarda la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra i diversi stati membri per professioni o gruppi di professioni specifici.

2. I lavori possono avvalersi, come riferimento, della struttura dei livelli di formazione, elaborata dalla Commissione coadiuvata dal comitato consultivo per la formazione professionale.

Il testo della struttura è accluso, a titolo informativo, alla presente decisione.

3. I lavori di cui al paragrafo 1 si concentrano prioritariamente sulle qualifiche professionali dei lavoratori qualificati nelle professioni o gruppi di professioni concordati di comune accordo.

4. Il campo d'applicazione della presente decisione può essere successivamente esteso onde consentire di intraprendere, su proposta della Commissione, lavori ad altri livelli di formazione.

5. Il registro SEDOC, utilizzato unitamente al sistema europeo di diffusione delle offerte e delle domande di lavoro, costituisce per quanto possibile il quadro comune di riferimento riguardo alla classificazione delle professioni.

Articolo 3

Per stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale la Commissione utilizza la seguente procedura di lavoro, in stretta collaborazione con gli stati membri e le organizzazioni delle parti sociali a livello comunitario:

- selezione delle professioni o dei gruppi di professioni presi in considerazione su proposta degli stati membri o delle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, a livello della Comunità;

- elaborazione di descrizioni comunitarie, concordate di comune accordo, dei requisiti professionali pratici per le professioni o i gruppi di professioni di cui al primo trattino;

- ravvicinamento delle qualifiche di formazione professionale riconosciute nei diversi stati membri alle descrizioni dei requisiti professionali pratici di cui al secondo trattino;

- elaborazione di tabelle comprendenti le informazioni seguenti:

a) i codici di classificazione professionale SEDOC e i codici nazionali di classificazione professionale;

b) il livello di formazione professionale;

c) per ciascuno stato membro, il titolo professionale e le qualifiche di formazione professionale corrispondenti;

d) gli organismi e le istituzioni incaricati di impartire la formazione professionale;

e) le autorità e le organizzazioni competenti a rilasciare o a convalidare i diplomi, i certificati o gli altri documenti comprovanti il compimento della formazione professionale;

- pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle descrizioni comunitarie, concordate di comune accordo, dei requisiti professionali pratici e delle tabelle comparative;

- elaborazione di un modello di scheda informativa per ciascuna professione o gruppo di professioni ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

- divulgazione delle informazioni sulle corrispondenze così definite a tutti gli enti responsabili a livello nazionale, regionale e locale, nonché attraverso tutti gli ambienti professionali interessati.

L'azione della Commissione potrebbe essere accompagnata dalla creazione di una base di dati su scala comunitaria, qualora ciò si riveli necessario.

Articolo 4

1. Ciascuno stato membro designa un organo di coordinamento fondato, se possibile, su strutture esistenti; detto organo è responsabile, in stretta collaborazione con le parti sociali e i settori professionali interessati, dell'adeguata divulgazione delle informazioni a tutti i servizi interessati. Gli stati membri designano inoltre l'ente incaricato di tenere i contatti con gli organi di coordinamento degli altri stati membri e con la Commissione. 2. Gli organi di coordinamento degli stati membri hanno il compito di istituire dispositivi appropriati di informazione in materia di formazione professionale, per i servizi competenti a livello nazionale, regionale e locale e per i loro cittadini che intendano lavorare in altri stati membri, nonché i lavoratori cittadini di altri stati membri, sulla corrispondenza delle qualifiche professionali stabilite.

3. In tutti gli stati membri gli organi di cui al paragrafo 2 possono, su richiesta, fornire una scheda informativa predisposta in base al modello previsto all'articolo 3, sesto trattino, la quale può essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro, con il suo certificato di origine.

4. La Commissione è incaricata di proseguire lo studio per l'introduzione di una tessera di formazione professionale europea, richiesta dal comitato per l'Europa dei cittadini nel paragrafo 21 della sua relazione del 29 e 30 marzo 1985.

5. La Commissione fornisce, su richiesta, agli organi di cui al paragrafo 2 tutta l'assistenza ed i consigli necessari per la preparazione e l'attuazione dei dispositivi di cui al paragrafo 2, ivi compresi l'adattamento e la verifica dei documenti tecnici pertinenti.

Articolo 5

La Commissione, in stretto collegamento con gli organi nazionali di coordinamento designati dagli stati membri:

- procede ad intervalli appropriati e regolari, in stretta collaborazione con gli stati membri e le organizzazioni delle parti sociali a livello comunitario, all'esame ed all'aggiornamento delle descrizioni comunitarie, concordate di comune accordo, dei requisiti professionali pratici, nonché delle tabelle comparative relative alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale;

- se necessario, formula proposte volte a realizzare un funzionamento più efficace del sistema, comprese quelle relative ad altre misure che possano migliorare la situazione in materia di corrispondenza tra i certificati di qualifica professionale;

- se necessario, fornisce un'assistenza in caso di difficoltà tecniche incontrate dalle autorità nazionali o dagli organismi settoriali interessati.

Articolo 6

Ogni stato membro sottopone alla Commissione, per la prima volta due anni dopo l'adozione della presente decisione, e successivamente ogni quattro anni, una relazione nazionale sull'applicazione della stessa e sui risultati da essa ottenuti.

Da parte sua la Commissione presenta ad intervalli appropriati una relazione sui lavori da essa svolti e sull'applicazione della presente decisione negli stati membri.

Articolo 7

Gli stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 11.

(3) GU n. C 35 del 9. 2. 1984, pag. 12.

(4) GU n. C 98 del 20. 8. 1974, pag. 1.

(5) GU n. C 193 del 20. 7. 1983, pag. 2.

ALLEGATO

Struttura dei livelli di formazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2

LIVELLO 1

Formazione che dà accesso a questo livello: istruzione obbligatoria e preparazione professionale

Questa preparazione professionale è ottenuta sia a scuola, sia nell'ambito di strutture extrascolastiche, sia nell'azienda. Le conoscenze teoriche e le capacità pratiche sono molto limitate.

Questo formazione deve permettere principalmente l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, la cui acquisizione può essere abbastanza rapida.

LIVELLO 2

Formazione che dà accesso a questo livello: istruzione obbligatoria e formazione professionale (compreso in particolare l'apprendistato)

Questo livello corrisponde ad una qualifica completa per l'esercizio di una attività ben definita con la capacità di utilizzare i relativi strumenti e tecniche.

So tratta principalmente di un lavoro esecutivo che può essere autonomo nei limiti delle tecniche ad esso inerenti.

LIVELLO 3

Formazione che dà accesso a questo livello: istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario

Questa formazione implica maggiori conoscenze teoriche del livello 2. Questa attività riguarda prevalentemente un lavoro tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o comporta altre responsabilità come quelle di programmazione e coordinamento.

LIVELLO 4

Formazione che dà accesso a questo livello: studi secondari (scuola media o ad indirizzo tecnico/professionale) e formazione tecnica secondaria superiore

È una specializzazione tecnica di livello superiore che può essere acquisita in strutture scolastiche o extra-scolastiche. La qualifica ottenuta al termine della formazione ricevuta include conoscenze ed attitudini di livello superiore senza però esigere la padronanza dei fondamenti scientifici delle varie materie. Queste attitudini e conoscenze permettono in particolare di assumere un lavoro di responsabilità nel complesso autonomo o indipendente per una attività di concetto (programmazione e/o amministrazione e/o gestione).

LIVELLO 5

Formazione che dà accesso a questo livello: studi secondari (scuola media o ad indirizzo tecnico/professionale) e formazione superiore completa

Questa formazione porta chi l'ha ricevuta ad esercitare un'attività professionale - retribuita o indipendente - ed implica la padronanza dei fondamenti scientifici della professione. Le qualifiche richieste per esercitare un'attività professionale possono essere integrate ai diversi livelli.

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