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Document 31984L0569

Direttiva 84/569/CEE del Consiglio del 27 novembre 1984 concernente la revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva 78/660/CEE

OJ L 314, 4.12.1984, p. 28–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 143 - 144
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 82 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 62 - 62

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrogato da 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/569/oj

31984L0569

Direttiva 84/569/CEE del Consiglio del 27 novembre 1984 concernente la revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva 78/660/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0028 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0143


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1984

concernente la revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva 78/660/CEE

(84/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali in taluni tipi di società (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (3), ha definito una nuova unità di conto, denominata « ECU »;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 (4) ha sostituito l'« unità di conto europea » con l'« ECU » in tutti gli atti comunitari applicabili al momento dell'entrata in vigore dello stesso;

considerando che gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE (5) e gli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE (6) impongono limiti numerici espressi in ECU per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari entro i quali gli Stati membri possono concedere alcune deroghe alle disposizioni di queste direttive;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE stabilisce che ogni cinque anni il Consiglio, su proposta della Commissione, procede all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva citata in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità;

considerando che, in termini reali, l'ECU non ha mantenuto il valore che aveva al momento dell'adozione della direttiva 78/660/CEE;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione monetaria in rapporto all'ECU intervenuta dopo quella data, il controvalore in monete nazionali dovrebbe essere nuovamente calcolato alle date fissate per le revisioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 11

- al primo trattino, i termini: « totale dello stato patrimoniale: 1 000 000 di ECU » sono sostituiti da: « totale dello stato patrimoniale: 1 550 000 ECU »;

- al secondo trattino, i termini: « importo netto del volume di affari: 2 000 000 di ECU » sono sostituiti da: « importo netto del volume di affari: 3 200 000 ECU »;

2) all'articolo 27

- al primo trattino, i termini: « totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 di ECU » sono sostituiti da: « totale dello stato patrimoniale: 6 200 000 ECU »;

- al secondo trattino, i termini: « importo netto del volume di affari: 8 000 000 di ECU » sono sostituiti da: « importo netto del volume di affari: 12 800 000 ECU »;

3) a) il testo dell'articolo 53, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (2). Il controvalore in moneta nazionale è quello applicabile il 25 luglio 1983. »;

b) la nota a piè di pagina è sostituita dalle note seguenti:

« (1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1. ».

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(2) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

(6) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

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