31983R0918

Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 23/04/1983 pag. 0001 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0276
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0276


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 918/83 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato , i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità , che la stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

considerando tuttavia che una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite , per le quali le condizioni particolari dell ' importazione delle merci non richiedono l ' applicazione delle misure abituali di protezione dell ' economia ;

considerando che è opportuno prevedere , come nella maggior parte delle legislazioni doganali , che in tali casi , l ' importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall ' applicazione dei dazi all ' importazione cui sarebbero normalmente soggette ;

considerando che regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi ; che , se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni , detta applicazione presuppone l ' istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare , in conformità delle esigenze dell ' unione doganale , le divergenze per quanto riguarda l ' oggetto , la portata e le condizioni d ' applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni , permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell ' intera Comunità :

considerando che alcune franchigie attualmente applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi o organizzazioni internazionali ; che tali convenzioni , dato il loro oggetto , riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario ; che non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie , ma che è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle , se necessario , mediante una procedura appropriata istituita a tal fine ;

considerando che l ' attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza , in certe circostanze , l ' applicazione a talune merci dei dazi all ' esportazione ; che è inoltre opportuno definire , a livello comunitario , i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi ;

considerando che il Consiglio ha già adottato vari regolamenti nel settore delle franchigie doganali ; che al fine di disporre di un regime comunitario delle franchigie doganali è opportuno riprendere le disposizioni di detti regolamenti particolari nel presente regolamento procedendo pertanto alla loro abrogazione formale ;

considerando che , per chiarezza giuridica , è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento ;

considerando che il presente regolamento non osta all ' applicazione , da parte degli Stati membri , di divieti o restrizioni all ' importazione o all ' esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali , di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale , o di tutela della proprietà industriale e commerciale ;

considerando che , nel caso di franchigie accordate per importi fissati in ECU , debbono essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali ;

considerando che è necessario garantire l ' applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione entro limiti di tempo adeguati ; che è opportuno a tale scopo istituire un comitato che permetta di instaurare in questo settore una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione ; che questo comitato subentrerà al comitato delle franchigie doganali istituito dal regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 3 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento determina i casi nei quali , a motivo di circostanze particolari , è accordata , secondo i casi , una franchigia dai dazi all ' importazione o dai dazi all ' esportazione al momento dell ' immissione in libera pratica di merci nella Comunità o della loro esportazione dalla medesima .

2 . Ai sensi del presente regolamento , si intendono per :

a ) « dazi all ' importazione » , i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente , nonchù i prelievi agricoli ed altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

b ) « dazi all ' esportazione » , i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' esportazione previste nei quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

c ) « beni personali » , i beni destinati all ' uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia .

Costituiscono in particolare « beni personali » :

- gli effetti o gli oggetti mobili ;

- i cicli e i motocicli , gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi , le roulottes da campeggio , le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo .

Costituiscono pure « beni personali » le provviste di casa che corrispondono all ' approvvigionamento familiare normale , gli animali da appartamento e gli animali da sella , nonchù gli strumenti protatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all ' esercizio della professione dell 'interessato . I beni personali non devono riflettere , per loro natura o quantità , alcun intento di carattere commerciale ;

d ) « effetti o oggetti mobili » , gli effetti personali , la biancheria di casa , oggetti d ' arredamento o beni strumentali destinati all ' uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia ;

e ) « prodotti alcolici » , i prodotti ( birre , vini , aperitivi a base di vino o d ' alcole , acquaviti , liquori o bevande alcoliche , ecc . ) che rientrano nelle voci da 22.03 a 22.09 della tariffa doganale comune .

3 . Salvo disposizione contraria del presente regolamento , per l ' applicazione del capitolo I l ' isola di Helgoland è considerata paese terzo .

( 1 ) GU n . C 4 del 7 . 1 . 1980 , pag . 59 .

( 2 ) GU n . C 72 del 24 . 3 .1980 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

CAPITOLO I

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL ' IMPORTAZIONE

TITOLO I

BENI PERSONALI APPARTENENTI A PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA LORO RESIDENZA NORMALE DA UN PAESE TERZO NELLA COMUNITÀ

Articolo 2

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità .

Articolo 3

La franchigia è limitata ai beni personali che :

a ) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze , sono stati in possesso dell ' interessato e , trattandosi di beni non consumabili , sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza ;

b ) sono destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale .

Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti , nel paese d ' origine o nel paese di provenienza , i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti .

Articolo 4

Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi .

Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al primo comma qualora l ' interessato abbia veramente avuto l ' intenzione di dimorare fuori della Comunità per una durata minima di dodici mesi .

Articolo 5

Sono esclusi dalla franchigia :

a ) i prodotti alcolici ;

b ) i tabacchi e i prodotti del tabacco ;

c ) i mezzi di trasporto a carattere commerciale ;

d ) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni .

Articolo 6

Salvo circostanze particolari , la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l ' interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità .

L ' immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al primo comma .

Articolo 7

1 . Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica , i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito , pegno , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l ' applicazione dei dazi all ' importazione relativi ai beni considerati , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , del pegno , della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 8

1 . In deroga all ' articolo 6 , primo comma , la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l ' interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità , su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi . Tale impegno è abbinato ad una garanzia di cui le competenti autorità precisano la forma e l ' importo .

2 . In caso di ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 , il periodo previsto all ' articolo 3 , lettera a ) , è calcolato a decorrere dalla data dell 'introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità .

Articolo 9

1 . Se , a motivo di impegni professionali , l ' interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità , ma con l ' intenzione di stabilirvisi successivamente , le autorità competenti possono autorizzare l ' ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio .

2 . L ' ammissione in franchigia dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 7 , fermo restando che :

a ) i termini previsti all ' articolo 3 , lettera a ) , e all ' articolo 6 , primo comma , siano calcolati a decorrere dalla data dell 'introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità ;

b ) il termine di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , sia calcolato a decorrere dalla data in cui l ' interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio doganale della Comunità .

3 . L ' ammissione in franchigia è inoltre subordinata all ' impegno dell ' interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti un funzione delle circostanze . Le autorità competenti possono esigere che questo impegno sia abbinato ad una garanzia di cui esse precisano la forma e l ' importo .

Articolo 10

Le autorità competenti possono derogare all ' articolo 3 , lettere a ) e b ) , all ' articolo 5 , lettera c ) e d ) , ed all ' articolo 7 quando una persona è indotta , in seguito a circostanze politiche eccezionali , a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità .

TITOLO II

BENI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN MATRIMONIO

Articolo 11

1 . Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione , fatti salvi gli articolo da 12 a 15 , i corredi e gli oggetti mobili , anche nuovi , appartenenti ad una persona che trasferisce la propria residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità in occasione del suo matrimonio .

2 . Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione , con le stesse riserve , i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio , fatti a persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo . Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 ECU .

Articolo 12

Possono beneficiare della franchigia di cui all ' articolo 11 , unicamente le persone che :

a ) hanno la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi . Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l ' interessato abbia avuto veramente l ' intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi ;

b ) forniscono la prova del loro matrimonio .

Articolo 13

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici , i tabacchi e i prodotti del tabacco .

Articolo 14

1 . Salvo circostanze eccezionali , la franchigia è accordata unicamente per le merci dichiarate per la libera pratica :

- al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio : in questo caso , la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia , la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità ,

- e al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio .

2 . L ' immissione in libera pratica dei beni menzionati all ' articolo 11 può essere effettuata in più essere effettuata in può essere effettuata in più volte entre il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo .

Articolo 15

1 . Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica , le merci ammesse al beneficio della franchigia di cui all ' articolo 11 non possono formare oggetto di prestito , pegno , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione realizzati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 comportano l ' applicazione dei dazi all ' importazione relativi alle merci in question e, secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , del pegno , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

TITOLO III

BENI PERSONALI RICEVUTI NEL QUADRO DI UNA SUCCESSIONE

Articolo 16

1 . Fatti salvi gli articolo 17 , 18 e 19 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « beni personali » si intendono tutti i beni contemplati all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c ) , che costituiscono l ' eredità del defunto .

Articolo 17

Sono esclusi dalla franchigia :

a ) i prodotti alcolici ;

b ) i tabacchi e i prodotti del tabacco ;

c ) i mezzi di trasporto a carattere commerciale ;

d ) i macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all ' esercizio della professione del defunto ;

e ) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati ;

f ) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale .

Articolo 18

1 . La franchigia è accordata unicamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica al più tardi allo scadere di un termine di due anni dalla data dell ' entrata in possesso dei beni ( regolamento definitivo della successione ) .

Tuttavia , una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari .

2 . L ' importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1 .

Articolo 19

Gli articoli 16 , 17 e 18 si applicano , mutatis mutandis , ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa , stabilite nel territorio doganale della Comunità .

TITOLO IV

EFFETTI E OGGETTI MOBILI DESTINATI ALL ' ARREDAMENTO DI UNA RESIDENZA SECONDARIA

Articolo 20

Fatti salvi gli articoli da 21 a 24 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli effetti e gli oggetti mobili importati da una persona fisica , avente la residenza normale fuori della Comunità , per arredare una residenza secondaria situata nel territorio doganale dalle Comunità .

Articolo 21

La franchigia è limitata agli effetti ed agli oggetti mobili che :

a ) salvo casi particolari giustificati dalla circostanze , siano stati in possesso dell ' interessato e da lui utilizzati durante almeno sei mesi prima della data di esportazione degli effetti e degli oggetti mobili in questione ;

b ) corrispondano per natura e quantità all ' arredamento normale della residenza secondaria in questione .

Articolo 22

La franchigia è accordata unicamente alle persone che :

a ) hanno la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi ;

b ) sono proprietarie della residenza secondaria considerata o l ' hanno presa in affitto per un periodo minimo di due anni , e

c ) si impegnano a non dare in locazione tale residenza secondaria a terzi durante l ' assenza loro o della loro famiglia .

La franchigia può essere limitata ad una volta per una stessa residenza secondaria .

Articolo 23

La concessione della franchigia può essere subordinata alla costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento del debito doganale che potrebbe sorgere in applicazione dell ' articolo 24 .

Articolo 24

1 . La locazione ad un terzo della residenza secondaria o la sua cessione prima della scadenza del periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione degli effetti e oggetti mobili per la libera pratica comporta l ' applicazione dei dazi all ' importazione relativi agli effetti e oggetti mobili considerati , secondo l ' aliquota in vigore alla data della locazione o della cessione e in funzione della specie del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

La franchigia resta tuttavia acquisita ' se gli effetti e oggetti mobili in questione sono utilizzati per arredare una nuova residenza secondaria , se si ottempera all ' articolo 22 , lettere b ) e c ) .

2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione a titolo oneroso o gratuito ad un terzo degli stessi effetti e oggetti mobili prima della scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica comporta pure l ' applicazione dei relativi dazi alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 , primo comma .

Tale termine può essere prolungato fino a dieci anni per gli effetti ed oggetti mobili di grande valore .

TITOLO V

$CORREDI , NECESSARIO PER GLI STUDI ED ALTRI OGGETTI MOBILI DI ALUNNI E STUDENTI

Articolo 25

1 . Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione il corredo , il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l ' arredamento normale di una camera di studente , che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale della Comunità per compiervi studi , e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

a ) per « alunno o studente » , ogni persona regolarmente iscritta ad un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti ;

b ) per « corredo » , la biancheria personale o di casa , nonchù gli indumenti , anche nuovi ;

c ) per « necessario per gi studi » , gli oggetti e strumenti ( comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere ) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi .

Articolo 26

La franchigia è accordata almeno una volta per anno scolastico .

TITOLO VI

SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE

Articolo 27

Sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione , fatto salvo l ' articolo 28 , le spedizioni inoltrate al destinatario per lettera o pacco postale , composte da merci il cui valore globale non supera 10 ECU .

Articolo 28

Sono esclusi dalla franchigia :

a ) i prodotti alcolici ;

b ) i profumi e l ' acqua da toletta ;

c ) i tabacchi e i prodotti del tabacco .

TITOLO VII

PICCOLE SPEDIZIONI PRIVE DI CARATTERE COMMERCIALE

Articolo 29

1 . Fatti salvi gli articoli 30 e 31 , sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione le merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale , inviate da un privato da un paese terzo ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità .

La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti dall ' isola di Helgoland .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « piccole spedizioni prive di carattere commerciale » si intendono le spedizioni che , ad un tempo :

- presentano carattere occasionale ;

- contengono esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari ; tali merci , per la loro natura o quantità , non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale ;

- sono costituite da merci il cui valore globale , compreso quello dei prodotti di cui all ' articolo 30 , non supera 35 ECU ;

- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento .

Articolo 30

Per la merci sotto indicate la franchigia di cui all ' articolo 29 , paragrafo 1 , è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate :

a ) prodotti del tabacco :

50 sigarette

$o

25 sigaretti ( sigari aventi un peso massimo di 3 g al pezzo )

o

10 sigari

o

50 g di tabacco da fumo ;

b ) bevande alcoliche :

- bevande distillate e bevande alcoliche di titolo alcolometrico superiore a 22 % vol : 1 litro . Gli Stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia

o

- bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; spumanti , vini liquorosi : 1 litro

o

- vini tranquilli : 2 litri ;

c ) profumi : 50 grammi

o

acqua da toletta : 0,25 litri .

Articolo 31

Le merci di cui all ' articolo 30 che sono contenute in una piccola spedizione priva di carattere commerciale in quantità superiore a quella fissata in detto articolo sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia .

TITOLO VIII

BENI D ' INVESTIMENTO E ALTRI BENI STRUMENTALI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ DA UN PAESE TERZO NELLA COMUNITÀ

Articolo 32

1 . Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione , fatti salvi gli articoli da 33 a 37 , i beni d ' investimento e gli altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività in un paese terzo per venire ad esercitare una simile attività nel territorio doganale della Comunità .

Quando l ' impresa trasferita è un ' azienda agricola , la franchigia viene accordata anche per il bestiame vivo .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , s ' intende per « impresa » un ' unità economica completa di produzione o servizi .

Articolo 23

La franchigia di cui all ' articolo 32 è limitata ai beni di investimento ed ai beni strumentali che :

a ) salvo casi particolari giustificati dalla circostanze , sono stati effettivamente utilizzati nell ' impresa durante almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell ' attività dell ' impresa nel paese terzo da cui è trasferita ;

b ) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento ;

c ) sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell ' impresa considerata .

Articolo 34

Sono escluse dal beneficio della franchigia le imprese il cui trasferimento nel territorio doganale della Comunità abbia come causa o scopo la fusione o l ' assorbimento con un ' impresa stabilita nel territorio doganale della Comunità , senza che vi sia creazione di nuova attività .

Articolo 35

Sono esclusi dalla franchigia :

a ) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi ;

b ) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all ' alimentazione degli animali ;

c ) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati ;

d ) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame .

Articolo 36

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze , la franchigia di cui all ' articolo 32 è accordata unicamente per i beni d ' investimento e altri beni strumentali dichiarati per la libera pratica prima della scadenza di un termine di dodici mesi della data di cessazione dell ' attività dell ' impresa nel paese terzo di provenienza .

Articolo 37

1 . Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica , i beni d ' investimento e gli altri beni strumentali ammessi al beneficio della franchigia non possono essere oggetto di prestito , pegno , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

Questo termine può essere prolungato fino a trentasei mesi per quanto riguarda la locazione o la cessione in caso di rischio di abusi .

2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l ' applicazione dei dazi all ' importazione relativi ai beni considerati , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , del pegno , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 38

Gli articoli da 32 a 37 si applicano , mutatis mutandis , ai beni d ' investimento e agli altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un ' attività senza scopo di lucro , e che trasferiscono tale attività da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità .

TITOLO IX

PRODOTTI OTTENUTI DA COLTIVATORI COMUNITARI SU FONDI SITUATI IN UN PAESE TERZO

Articolo 39

1 . Fatti salvi gli articoli 40 e 41 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i prodotti dell ' agricoltura , dell ' allevamento , dell ' apicoltura , dell ' orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto territorio doganale , in prossimità immediata del paese terzo considerato .

2 . Per beneficiare del paragrafo 1 , i prodotti dell ' allevamento devono provenire da animali originari della Comunità o che siano stati messi in libera pratica in quest ' ultima .

Articolo 40

La franchigia è limitata ai prodotti che non hanno subito un trattamento diverso da quello in uso dopo la raccolta o la produzione .

Articolo 41

La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto .

Articolo 42

Gli articoli 39 , 40 e 41 si applicano , mutatis mutandis , ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da prescatori comunitari nei laghi e corsi d ' acqua limitrofi ad uno Stato membro e ad un paese terzo , nonchù ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d ' acqua da cacciatori comunitari .

TITOLO X

SEMENTI , CONCIMI E PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL SUOLO E DEI VEGETALI IMPORTATI DA COLTIVATORI DI PAESI TERZI PER ESSERE UTILIZZATI SU PROPRIETÀ LIMITROFE A QUESTI PAESI

Articolo 43

Fatto salvo l ' articolo 44 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione , le sementi , i concimi e i prodotti pe il trattamento del suolo e dei vegetali , destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale della Comunità in prossimità immediata di un paese terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità .

Articolo 44

1 . La franchigia è limitata alle quantità di sementi , concimi o altri prodotti necessarie ai bisogni della coltivazione dei fondi .

2 . Essa è accordata unicamente per le sementi , i concimi o gli altri prodotti direttamente introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto .

3 . Essa può essere subordinata dagli Stati membri alla condizione di reciprocità ;

TITOLO XI

MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI

Articolo 45

1 . Fatti salvi gli articoli da 46 a 49 , sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo , purchù si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

a ) per « bagagli personali » , tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio delle doganale al momento del suo arrivo nella Comunità , nonchù quelli che egli presenta successivamente a questo stesso servizio , purchù possa provare che essi sono stati registrati come bagagli accompagnati , al momento della partenza , presso la compagnia che ha assicurato il suo trasporto dal paese terzo di provenienza nella Comunità .

Fatto salvo l ' articolo 112 , paragrafo 1 , lettera b ) , i serbatoi portatili contenenti carburanti non costituiscono bagaglio personale ;

b ) per « importazione prive di qualsiasi carattere commerciale » , le importazioni che :

- presentano carattere occasionale e

- riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei viaggiatori , o destinate ad essere regalate ; tali merci non debbono riflettere , per la loro natura o quantità , alcun intento di carattere commerciale .

Articolo 46

1 . Per le merci sotto indicate , la franchigia di cui all ' articolo 45 , paragrafo 1 , è limitata , per ciascun viaggiatore , alle quantità sotto elencate ;

a ) prodotti del tabacco :

200 sigarette

o 100 sigaretti ( sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo )

o 50 sigari

o 250 grammi di tabacco da fumo .

Tuttavia , qualora si tratti di viaggiatori residenti fuori dell ' Europa , dette quantità limite sono elevate a :

400 sigarette

o 200 sigaretti ( sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo )

o 100 sigari

o 500 grammi di tabacco da fumo ;

b ) bevande alcoliche :

- bevande distillate o bevande alcoliche , di titolo alcolometrico superiore a 22 % vol : 1 litro ; gli Stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia

o

- bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o alcole , di titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; spumanti e vini liquirosi : 2 litri

e

vini tranquilli : 2 litri ;

c ) profumi : 50 grammi

e acqua da toletta : 0,25 litri .

2 . I viaggiatori di età inferiore a 17 anni non beneficiano di nessuna franchigia per le merci indicate al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) .

Articolo 47

Per merci diverse da quelle elencate nell ' articolo 46 , la franchigia di cui all ' articolo 45 è accordata , per ciascun viaggiatore , nei limiti di un valore complessivo di 45 ECU .

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 23 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni .

Articolo 48

Se il valore globale di varie merci supera , per singolo viaggiatore , gli importi di cui all ' articolo 47 , la franchigia è accordata fino a concorrenza di tali importi per quelle merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia , fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato .

Articolo 49

1 . Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate :

- dalle persone che hanno la loro residenza nella zone di frontiera ;

- dazi lavoratori frontalieri ;

- dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità .

Tali restrizioni non sono applicabili se le persone residenti nella zona di frontiera provano che esse non rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo . Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità se importano merci in occasione di uno spostamento effettuato nel quadro della loro attività professionale .

2 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 si intende :

- per « zona di frontiera » , fatte salve le relative convenzioni , una zona che non supera 15 km di profondità in linea d ' aria dalla frontiera . Devono essere considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso ;

- per « lavoratore frontaliero » , ogni persona che , per l sua abituale attività , deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro .

TITOLO XII

OGGETTI A CARATTERE EDUCATIVO , SCIENTIFICO O CULTURALE , STRUMENTI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Articolo 50

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti di carattere educativo , scientifico o culturale di cui all ' allegato I , indipendentemente dal loro destinatario dall ' uso cui verranno adibiti .

Articolo 51

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale di cui all ' allegati II destinati :

- ad istituti e ad organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo , scientifico o culturale ,

- ad istituti o ad organismi rientranti nelle categorie indicate a fronte di ogni oggetto nella terza colonna di dett allegato , purchù siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia .

Articolo 52

1 . Fatti salvi gli articoli da 53 a 58 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici non contemplati dall ' articolo 51 che siano importati esclusivamente per scopi non commerciali .

2 . La franchigia prevista al paragrafo 1 è limitata agli strumenti e apparecchi scientifici :

a ) che sono destinati :

- agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica , nonchù ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità ed aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica ,

- agli istituti privati aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica , autorizzati dalle autorità principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica ,

- agli istituti privati aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia ,

b ) e per i quali non sono attualmente fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente .

Articolo 53

La franchigia si applica anche :

a ) ai prezzi di ricambio , elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici , purchù tali pezzi di ricambio , elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o , se importati successivamente , appaiano destinati a strumenti o apparecchi :

- che sono stati in precedenza ammessi in franchigia , se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio , elementi o accessori specifici o

- che protrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio , elementi ed accessori specifici ;

b ) agli utensili da utilizzare per la manutenzione , il controllo , la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici purchù :

- detti utensili siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o , se importati successivamente , appaiano destinati a strumenti o apparecchi

- che sono stati in precedenza ammessi in franchigia , se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per gli utensili o

- che protrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per gli utensili

- e che non siano attualmente fabbricati nella Comunità utensili equivalenti .

Articolo 54

Ai fini dell ' applicazione degli articoli 52 e 53 :

- per /« strumento o apparecchio scientifico » , si intende uno strumento o apparecchio che , per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente d ' ottenere , è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento d ' attività scientifiche ;

- sono considerati come « importati per scopi non commerciali » gli strumenti o apparecchi scientifici destinati a essere usati per scopi non lucrativi , di ricerca o d ' insegnamento ;

- l ' « equivalenza del valore scientifico » è valutata per confronto fra le caratteristiche tecniche essenziali dello strumento o apparecchio per il quali è chiesta la franchigia e quelle dello strumento o apparecchio corrispondente fabbricato nella Comunità , al fine di determinare se questi ultimi possano essere utilizzati agli stessi fini scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio oggetto della domanda di franchigia e possano rendere servizi comparabili ;

- uno strumento o apparecchio scientifico - o , se del caso , uno degli utensili contemplati all 'articolo 53 , lettera b ) - è considerato come attualmente fabbricato nella Comunità se il suo termine di consegna , valutato al momento dell ' ordinazione , tenuto contro degli usi commerciali nel settore produttivo considerato , non supera sensibilmente il termine di consegna dello strumento o apparecchio - o , se del caso , dell ' utensile - per il quale è richiesta la franchigia o non lo supera tanto da compromettere sensibilmente la destinazione o l ' utilizzazione inizialmente prevista per lo strumento , l ' apparecchio o l ' utensile .

Articolo 55

La concessione della franchigia è subordinata all ' accertamento , secondo le condizioni fissate dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 , che nella Comunità non vengano attualmente fabbricati nù strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumento o apparecchi per i quali è richiesta l ' importazione in franchigia nù , se del caso , utensili equivalenti a quello oggetto d ' una richiesta d ' importazione in franchigia .

Articolo 56

La concessione della franchigia agli strumenti , apparecchi scientifici o utensili indirizzati come doni da una persona stabilita fuori della Comunità agli istituti di cui all ' articolo 52 , paragrafo 2 , lettera a ) , non è subordinata alle condizioni previste all ' articolo 52 , paragrafo 2 , lettera b ) , all ' articolo 53 , lettera b ) , e all ' articolo 55 .

Deve essere tuttavia accertato , alle condizioni stabilite dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 , che le donazione degli strumenti o apparecchi scientifici considerati non rifletta alcun intento di carattere commerciale nel donatore .

Articolo 57

1 . Gli oggetti di cui all ' articolo 51 e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli da 52 a 56 non possono costituire oggetto di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell ' articolo 51 o dell ' articolo 52 , paragrafo 2 , lettera a ) , la franchigia resta acquisita se l ' istituto o l ' organismo utilizza l ' oggetto , lo strumento o l ' apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima .

Negli altri casi , l ' effettuazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all ' importazione secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 58

1 . Gli istituti od organismi di cui agli articoli 51 e 52 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti a informarne le autorità competenti .

2 . Gli oggetti posseduti dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfare , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Gli oggetti utilizzati dall ' istituto o dall ' organismo beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti dagli articoli 51 e 52 sono sottoposti all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 59

Gli articoli 56 , 57 e 58 sono applicabili , mutatis mutandis , ai prodotti di cui all ' articolo 53 .

TITOLO XIII

ANIMALI DA LABORATORIO E SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE DESTINATE ALLA RICERCA

Articolo 60

1 . Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio ;

b ) le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e che sono importate esclusivamente per scopi non commerciali , se figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all ' articolo 1473 , paragrafi 2 e 3 .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati :

- a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica ,

- a istituti privati aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia .

TITOLO XIV

SOSTANZE TERAPEUTICHE DI ORIGINE UMANA E REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI GRUPPI SANGUIGNI E TESSUTALI

Articolo 61

1 . Fatto salvo l ' articolo 62 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) le sostanze terapeutiche di origine umana ;

b ) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni ;

c ) i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

- per « sostanze terapeutiche di origine umana » , il sangue umano ed i suoi derivati ( sangue umano totale , plasma umano secco , albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane , immunoglobilina umana , fibrinogeno umano ) ;

- per « reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni » , tutti i reagenti di origine umana , animale , vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l ' individuazione delle incompatibilità sanguigne ;

- per « reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali » , tutti i reagenti di origine umana , animale , vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani .

Articolo 62

La franchigia è limitata ai prodotti :

a ) che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti , per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici , esclusa ogni operazione commerciale ;

b ) che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese terzo di provenienza ;

c ) che sono contenuti in recipienti muniti di un ' etichetta speciale d ' identificazione .

Articolo 63

La franchigia si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali , nonchù ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi .

TITOLO XV

PRODOTTI FARMACEUTICI UTILIZZATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVE INTERNAZIONALI

Articolo 64

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all ' uso delle persone o degli animali provenienti da paesi terzi per partecipare a manifestazioni sportive internazionali organizzate nel territorio della Comunità , nel limite necessario per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno in detto territorio .

TITOLO XVI

MERCI INVIATE AD ENTI CARITATIVI O FILANTROPICI IMPORTATE A FAVORE DEI CIECHI E DELLE ALTRE PERSONE MINORATE

A . Per la realizzazione di obiettivi di carattere generale

Articolo 65

1 . Fatti salvi gli articoli 67 e 68 , sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione , purchù ciò non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza :

a ) le merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinate ad essere distribuite gratuitamente a persone bisognose ;

b ) le merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito da persona o organismo stabiliti fuori della Comunità , senza intento di natura commerciale da parte loro , ad enti statali o ad altri organismi a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose ;

c ) i beni strumentali e il materiale d ' ufficio inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabilito in un paese terzo , senza intento di carattere commerciale da parte sua , ad enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinati ad essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da loro perseguiti .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , lettera a ) , per « merci di prima necessità » , si intendono le merci indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone , come i generi alimentari , le medicine , gli indumenti e le coperte .

$Articolo 66

Sono esclusi dalla franchigia :

a ) i prodotti alcolici ;

b ) i tabacchi e prodotti del tabacco ;

c ) il caffè e il tè ;

d ) i veicoli a motore diversi dalle ambulanze .

Articolo 67

La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie .

Articolo 68

1 . Le merci e il materiale di cui all ' articolo 65 non possono formare oggetto , da parte dell ' ente beneficiario della franchigia , di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un ente abilitato a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 65 e 67 , la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci o il materiale per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia .

Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all ' importazione secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 69

1 . Gli enti di cui all ' articolo 65 , che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci o il materiale a fini diversi da quelli previsti da detto articolo , sono tenuti ad informarne le autorità competenti .

2 . Le merci e il materiale posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfare , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

3 . Le merci e il materiale utilizzati dall ' ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all ' articolo 65 non sottoposti all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

B . A favore dei minorati

1 . Oggetti destinati ai ciechi

Articolo 70

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi e figuranti nell ' allegato III .

Articolo 71

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi e figuranti nell ' allegato IV , quando sono importati :

- dai ciechi stessi e per loro proprio uso ,

- da istituti od organismi d ' educazione o di assistenza per ciechi , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia .

La franchigia di cui al primo comma si applica ai pezzi di ricambio , elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti di cui trattasi nonchù agli utensili per la manutenzione , il controllo , la calibratura o la riparazione di detti oggetti , purchù tali pezzi di ricambio , elementi , accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o , se importati successivamente , appaiano destinati a oggetti che sono stati in precedenza ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio , elementi od accessori specifici o per tali utensili .

2 . Oggetti destinati ad altre persone minorate

1 . Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti appositamente concepiti per l ' educazione , l ' occupazione e la promozione sociale delle persone fisicamente o psichicamente minorate , diverse dai ciechi , quando :

a ) essi sono importati :

- dai minorati stessi e per loro proprio uso ;

- da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principali l ' educazione o l ' assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia ,

b ) e oggetti equivalenti non sono attualmente fabbricati nella Comunità .

Tuttavia , alle condizioni previste dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 , può essere prevista una deroga alla lettera b ) a condizione che le concessione della franchigia non rischi di recare pregiudizio alla produzione comunitaria di oggetti equivalenti .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio , agli elementi o accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , nonchù agli utensili per la manutenzione , il controllo , la calibratura o la ripartizione di detti oggetti , purchù tali pezzi di ricambio , elementi , accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o , se importati successivamente , appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentetemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio , elementi od accessori specifici o per tali utensili .

3 . Ai fini dell ' applicazione del presente articolo :

- l ' equivalenza degli oggetti è valutata per confronto tra le caratteristiche tecniche essenziali dell ' oggetto per il quale è chiesta la franchigia e quelle dell ' oggetto corrispondente fabbricato nella Comunità , al fine di determinare se quest ' ultimo possa essere utilizzato per gli stessi fini ai quali è destinato l ' oggetto per il quale si chiede la franchigia e possa rendere servizi comparabili ;

- un oggetto è considerato attualmente fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna , valutato al momento dell ' ordinazione , tenuto conto degli usi commerciali nel settore produttivo considerato , non supera sensibilmente il termine di consegna dell ' oggetto per il quale è richiesta la franchigia o non lo supera tanto da compromettere sensibilmente la destinazione o l ' utilizzazione inizialmente prevista per l ' oggetto in questione .

Articolo 73

Fatto salvo l ' articolo 72 , paragrafo 1 , secondo comma , la concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato accertato , in base alle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 , che oggetti equivalenti a quelli per i quali è chiesta la franchigia non sono attualmente fabbricati nella Comunità .

Articolo 74

La concessione della franchigia agli oggetti inviati come dono agli stessi minorati e per loro proprio uso o agli istituti od organismi di cui all ' articolo 72 , paragrafo 1 , lettera a ) , non è subordinata alle condizioni di cui all ' articolo 72 , paragrafo 1 , lettera b ) , e all ' articolo 73 .

Tuttavia si deve accertare , alle condizioni previste dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 , che il dono degli oggetti considerati non rifletta alcun intento di carattere commerciale da parte del donatore .

3 . Disposizioni comuni

Articolo 75

La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri minorati , per loro proprio uso , prevista all ' articolo 72 , paragrafo 1 , lettera a ) , primo trattino , ed all ' articolo 74 è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agl interessati di stabilire il loro stato di cieco o di minorato legittimato a beneficiare della franchigia .

Articolo 76

1 . Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli articoli 71 , 72 e 74 non possono costituire oggetto di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . In caso di prestito , locazione o cessione a persona , istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli da 71 a 74 , la franchigia resta acquisita se la persona , l ' istituto o l ' ente utilizzano l ' oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della medesima .

Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all ' importazione secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 77

1 . Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli articoli da 71 a 74 possono essere prestati , dati in locazione o ceduti , senza scopo di lucro , da detti istituti o organizazzioni ai ciechi e alle persone minorate delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti .

2 . Non si possono effettuare prestiti , locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza comunicazione alle autorità competenti .

Qualora un prestito , una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un ' organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell ' articolo 71 , primo comma , o dell ' articolo 72 , paragrafo 1 , lettera a ) , la franchigia resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza l ' oggetto considerato per fini che danno diritto alla concessione della franchigia .

Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 78

1 . Gli istituti od organizzazioni di cui agli articoli 71 e 72 che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti ad informarne le autorità competenti .

2 . Gli oggetti posseduti dagli istituti od organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfare , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

3 . Gli oggetti utilizzati dall ' istituto o dall ' organizzazione beneficiari della franchigia a fini diversi da quelli previsti agli articoli 71 e 72 sono sottoposti all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

C . A favore delle vittime di catastrofi

Articolo 79

1 . Fatti salvi gli articoli da 80 a 85 , sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti .

a ) per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri ,

b ) per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati .

2 . Sono anche ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 , alle stesse condizioni , le merci importate per la libera pratica dalla unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento .

Articolo 80

Sono esclusi dalla franchigia i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate .

Articolo 81

La concessione della franchigia è subordinata ad una decisione della Commissione , che delibera su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati , con procedura d ' urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri . Se necessario , tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione della franchigia .

Articolo 82

La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tute le garanzie ritenute necessarie .

Articolo 83

1 . Le merci di cui all ' articolo 79 , paragrafo 1 , non possono formare oggetto , da parte dell ' ente beneficiario della franchigia , di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell ' articolo 79 , la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia .

Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all ' importazione secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 84

1 . Quando le merci di cui all ' articolo 79 , paragrafo 1 , lettera b ) , cessano di essere utilizzate dalle vittime di catastrofi , esse non possono essere prestate , date in locazione o cedute a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell ' articolo 79 o , se del caso , ad un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettera a ) , la franchigia resta acquisita se tali enti utilizzano le merci in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima .

Negli altri casi , la realizzazione del prestito , delle locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all ' importazione secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi na tale data dalle autorità competenti .

Articolo 85

1 . Gli elementi di cui all ' articolo 79 , che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci ammesse in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detto articolo , sono tenuti ad informarne le autorità competenti .

2 . Per le merci possedute dagli enti che cessano dei soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia , quando esse sono cedute ad un ente legittimato a beneficiare in applicazione dell ' articolo 79 o , se del caso , ad un ente legittimato a beneficiare in applicazione dell ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettera a ) , la franchigia resta acquisita se questi le utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima . Negli altri casi , tali merci sono sottoposte all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfatte , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

3 . Le merci utilizzate dall ' ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all ' articolo 79 sono sottoposte all ' applicazione dei dazi all ' importazione loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale sono adibite ad un altro uso , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

TITOLO XVII

DECORAZIONI E RICOMPENSE CONCESSE A TITOLO ONORIFICO

Articolo 86

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione purchù gli interessati forniscano prove considerate sufficienti alle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale :

a ) le decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale della Comunità ;

b ) le coppe , le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che , concessi in un paese terzo a persone aventi la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità in omaggio all ' attività da esse svolta in campi quali le arti , le scienze , lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento , sono importati nella Comunità da queste stesse persone ;

c ) le coppe , le medaglie e gli oggetti simili , aventi essenzialmente carattere simbolico , che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo essere conferiti per gli stessi fini di cui alla lettera b ) , nel territorio doganale della Comunità .

TITOLO XVIII

REGALI RICEVUTI NEL QUADRO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 87

Fatti salvi , se del caso , gli articoli da 45 a 49 , e con riserva degli articoli 88 e 89 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti :

a ) importati nel territorio doganale della Comunità da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti ;

b ) importati nel territorio doganale della Comunità da persone che effettuano una visita ufficiale nella Comunità e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti ;

c ) offerti in regalo , in segno di amicizia o benevolenza , da un ' autorità ufficiale , da un ente pubblico o da un gruppo , situato in un paese terzo che svolga attività di pubblico interesse , ad un ' autorità ufficiale , o a un ente pubblico o a un gruppo , situato nella Comunità , che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia .

Articolo 88

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici , i tabacchi e i prodotti del tabacco .

Articolo 89

La franchigia è accordata a condizione che :

- gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale ;

- non riflettano , per natura , valore o quantità , alcun intento di carattere commerciale ;

- e non siano utilizzati a fini commerciali .

TITOLO XIX

MERCI DESTINATE ALL ' USO DI SOVRANI E DI CAPI DI STATO

Articolo 90

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti :

a ) i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato ;

b ) le merci destinate ad essere utilizzate o consumate , durante il loro soggiorno ufficiale nel territorio doganale della Comunità , dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di paesi terzi , nonchù dalle personalità che li rappresentanto ufficialmente . Tale franchigia può però essere subordinata dallo Stato membro d ' importazione alla condizione della reciprocità .

Il primo comma si applica anche alle persone che beneficiano , a livello internazionale , di prerogative analogue a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato .

TITOLO XX

MERCI IMPORTATE A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE

A . Campioni di merci di valore trascurabile

Articolo 91

1 . Fatto salvo l ' articolo 95 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i campioni di merci di qualsiasi tipo il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano , ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità .

2 . Le autorità competenti possono esigere che , per essere ammessi al beneficio della franchigia , taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione , perforazione , marcatura visibile ed indelebile o qualsiasi altro procedimento , senza che tale operazione possa avere l ' effetto di privarli della qualità di campioni .

3 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « campioni di merci » si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui il tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione .

B . Stampati e oggetti a carattere pubblicitario

Articolo 92

Fatto salvo l ' articolo 93 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli stampati a carattere pubblicitario , quali i cataloghi , i listini dei prezzi , le istruzioni per l ' uso o avvertenze commerciali relativi a

a ) merci messe in vendita o date in locazione ,

b ) prestazioni di servizi offerte in materia di trasporto , di assicurazione commerciale o di banca ,

da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità .

Articolo 93

La franchigia di cui all ' articolo 92 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti :

a ) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell ' impresa che produce , vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono ;

b ) ogni spedizione deve contenere un solo documento o , se composte di più documento , una sola copia di ciascun documento . Tuttavia le spedizioni contenenti varie copie di uno stesso documento possono beneficiare della franchigia se il loro peso lordo totale non supera 1 kg ;

c ) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario .

Articolo 94

Sono pure ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che , al di fuori della loro funzione pubblicitaria , non possono essere utilizzati per alcun altri fine .

C . Prodotti utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile

Articolo 95

1 . Fatti salvi gli articoli da 96 a 99 sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) i piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità , destinati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile ;

b ) le merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale della Comunità e presentate ad una esposizione o ad una manifestazione consimile ;

c ) materiali diversi di scarso valore come colori , vernici , carta da parati , ecc . , che sono utilizzati per la costruzione , la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in una esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione ;

d ) gli stampati , i cataloghi , i prospetti , i listini dei prezzi , i manifesti pubblicitari , i calendari illustrati o non illustrati , le fotografie prive di cornice ed altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità e presentate in un ' esposizione o manifestazione consimile .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « esposizione o manifestazione consimile » si intendono :

a ) le esposizioni , le fiere , i saloni e la manifestazioni analoghe del commercio , dell ' industria , dell ' agricoltura e delle ' artigianato ,

b ) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico ,

c ) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico , tecnico , artigianale , artistico , educativo o culturale , sportivo , religioso o di culto , sindacale o turistico , o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli ,

d ) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali ,

e ) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo ,

eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali , per la vendita di merci di paesi terzi . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 383R0918.1

Articolo 96

La franchigia di cui all ' articolo 95 , paragrafo 1 , lettera a ) , è limitata ai campioni ;

a ) che sono importati gratuitamente in quanto tali da paesi terzi o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa da tali paesi ;

b ) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione , per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti ;

c ) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario ;

d ) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio ;

e ) che n nel caso di prodotti alimentari e di bevande , non condizionati , come indicato alla lettera d ) , sono consumati sul posto , nel corso della manifestazione ;

f ) che , per il loro valore globale e la loro quantità , sono in rapporto con la natura delle manifestazioni , col numero dei visitatori e con l ' importanza della partecipazione dell ' espositore .

Articolo 97

La franchigia di cui all ' articolo 95 , paragrafo 1 , lettera b ) , è limitata alle merci :

a ) che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione

e

b ) che , per il loro valore globale e la loro quantità , sono in rapporto con la natura della manifestazione , col numero dei visitatori e con l ' importanza della partecipazione dell ' espositore .

Articolo 98

La franchigia di cui all ' articolo 95 , paragrafo 1 , lettera d ) , è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario :

a ) che sono destinati esclusivamente ad essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione ;

b ) che , per il loro valore globale e la loro quantità , sono in rapporto con la natura della manifestazione , col numero dei visitatori e con l ' importanza della partecipazione dell ' espositore .

Articolo 99

Sono esclusi dalla franchigia di cui all ' articolo 95 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) :

a ) i prodotti alcolici ;

b ) il tabacco ed i prodotti del tabacco ;

c ) i combustibili e i carburanti .

TITOLO XXI

MERCI IMPORTATE PER ESAMI , ANALISI O PROVE

Articolo 100

Fatti salvi gli articoli da 101 a 106 sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione le merci destinate ad essere sottoposte ad esami , analisi o prove der determinare la composizione , la qualità o la altre caratteristiche tecniche , o a scopo d ' informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale .

Articolo 101

Fatto salvo l ' articolo 104 , la concessione della franchigia di cui all ' articolo 100 è subordinata alla condizione che le merci sottoposte a esami , analisi o prove siano interamente consumate o distrutte nel corso di dette operazioni .

Articolo 102

Sono escluse dalla franchigia le merci che servono a esami , analisi o prove che costituiscono di per sù operazion di promozione commerciale .

Articolo 103

La franchigia è accordata solo per le quantità di merci strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono, importate . Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo .

Articolo 104

1 . La franchigia di cui all ' articolo 100 si estende anche alle merci che non sono interamente consumate o distrutte nel corso degli esami , della analisi o delle prove se i prodotti residui , con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti ,

- sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami , della analisi o delle prove , o

- sono ceduti gratuitamente al fisco , se tale possibilità è prevista delle disposizioni nazionali , o

- sono , in circostanze debitamente giustificate , esportati fuori del territorio doganale della Comunità .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « prodotti residui » si intendono i prodotti risultanti dagli esami , dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate .

Articolo 105

Salvo in caso di applicazione dell ' articolo 104 , paragrafo 1 , i prodotti residui di esami , analisi o prove di cui all ' articolo 100 sono soggetti ai dazi all ' importazione che sono loro propri , secondo l ' aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Tuttavia l ' interessato può , con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti , ridurre in cascame o rottami i prodotti residui . In tal caso , i dazi all ' importazione sono quelli che corrispondono a tali cascame o rottami alla data del loro ottenimento .

Articolo 106

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami , analis o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l ' utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti .

TITOLO XXII

SPEDIZIONI DESTINATE AGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI D ' AUTORE O DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE O COMMERCIALE

Articolo 107

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i marchi , i modello o disegni ed i relativi fascicoli di deposito , nonchù i fascioli concernenti le domande di brevetti di invenzione e simili , destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale .

TITOLO XXIII

DOCUMENTAZIONE A CARATTERE TURISTICO

Articolo 108

Fatti salvi gli articoli da 50 a 59 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) i documenti ( opuscoli , stampati , libri , riviste , guide , manifesti incorniciati o meno , fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati , carte geografich illustrate o meno , vetrofanie , calendari illustrati ) destinati ad essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri e , in particolare , ad assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale , turistico , sportivo , religioso o professionale , purchù tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata , esclusa la pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie , e purchù sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale ;

b ) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri , pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio , e gli orati relativi ai servizi di trasporto gestiti all ' estero , se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata , esclusa ogni pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie ;

c ) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo , non destinato alla distribuzione , cioè gli annuari , gli elenchi degli abbonati al telefono o al telex , le liste di alberghi , i cataloghi di fiere , i campioni di prodotti dell ' artigianato di valore trascurabile , la documentazione sui musei , le università , le stazioni termali o altre istituzioni analoghe .

TITOLO XXIV

DOCUMENTAZIONE DI VARIA NATURA

Articolo 109

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri ,

b ) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi ufficiali , destinate a essere distribuite gratuitamente ,

c ) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti nei paesi terzi ,

d ) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri ,

e ) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari ,

f ) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle Banche centrali degli Stati membri ,

g ) le relazioni , i resoconti di attività , le note informative , i prospetti , i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società aventi la sede in un paese terzo e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società ,

h ) i supporti , registrati ( schede perforate , registrazioni sonore , microfilm , ecc . ) utilizzati per la trasmissione d ' informazioni spedite gratuitamente al destinatario , semprechù la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza ,

i ) gli incartamenti , gli archivi , i formulari ed altri documenti simili destinati ad essere utilizzati al momento di riunioni , conferenze o congressi internazionali , nonchù i resoconti di tali manifestazioni ,

j ) le piante , i disegni tecnici , i calchi , le descrizioni ed altri documenti importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in paesi terzi o per partecipare ad un concorso organizzato nel territorio doganale della Comunità ,

k ) i documenti destinati ad essere utilizzati nel corso di esami organizzati nel territorio doganale della Comunità da istituzioni aventi sede in un paese terzo ,

l ) i formulari destinati ad essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci , nel quadro di convenzioni internazionali ,

m ) i formulari , le etichette , i titoli di trasporto e documenti simili , spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese terzo agli uffici di viaggio stabiliti nel territorio doganale della Comunità ,

n ) i formulari ed i titoli di trasporto , le polizze di carico , le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio , usati ,

o ) gli stampati ufficiali emessi da autorità di paesi terzi o internazionali , e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi terzi ad associazioni corrispondenti situate nel territorio doganale della Comunità per la loro distribuzione ,

p ) le fotografie , le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie , anche contenenti didascalie , spediti ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici .

TITOLO XXV

MATERIALI ACCESSORI PER LO STIVAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE MERCI DURANTE IL LORO TRASPORTO

Articolo 10

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione i materiali vari quali corde , paglia , tele , carte e cartoni , legno e materie plastiche , utilizzati per lo stivamento e la protezione , inclusa la protezione termica , delle merci durante il loro trasporto da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità , e normalmente non utilizzabili una seconda volta .

TITOLO XXVI

LETTIERE , FORAGGI ED ALIMENTI DESTINATI AGLI ANIMALI DURANTE IL LORO TRASPORTO

Articolo 111

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione le lettiere , nonchù i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per l ' inoltro di animali da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio .

TITOLO XXVII

CARBURANTI E LUBRIFICANTI A BORDO DI AUTOVEICOLI

Articolo 112

1 . Fatti salvi gli articoli 113 , 114 e 115 , sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli da turismo , degli autoveicoli commerciali e dei moticicli che entrano nel territorio doganale della Comunità ;

b ) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli , entro i limiti di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante .

2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

a ) per « autoveicolo commerciale » , ogni veicolo stradale a motore che , per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento , è atto e destinato al trasporto con o sensa compenso :

- di oltre nove persone , compreso il conducente ,

- di merci ,

nonchù ogni veicolo stradate per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto ;

b ) per « autoveicolo da turismo » , ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a ) .

c ) per « serbatoi normali » , i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l ' utilizzazione diretta del carburante , sia per la trazione dei veicoli sia , all ' occorrenza , per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione .

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l ' uso diretto dal gas come carburante .

Articolo 113

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali , gli Stati membri possono limitare l ' applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo e per viaggio .

Articolo 114

Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la quantità di carburante ammissibile in franchigia :

- per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d ' aria , purchù tali trasporti siano effettuati da persone residenti in tale zona ,

- per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera di cui all ' articolo 49 , paragrafo 2 .

Articolo 115

I carburanti ammessi in franchigia in virtù degli articoli 112 , 113 e 114 non possono essere nù utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati , nù prelevati dal suddetto veicolo , ad essere immagazzinati , salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo , nù essere ceduti a titolo oneroso o gratuito dal beneficiario della franchigia .

Il mancato rispetto del primo comma comporta l ' applicazione dei dazi all ' importazione relativi ai prodotti in questione , secondo l ' aliquota in vigore alla data in cui si è constatato detto inadempimento , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

Articolo 116

La franchigia di cui all ' articolo 112 si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso .

TITOLO XXVIII

MATERIALI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE , MANUTENZIONE O DECORAZIONE DI MONUMENTI COMMEMORATIVI O DI CIMITERI DI VITTIME DI GUERRA

Articolo 117

Sono ammesse in franchigia dai dazi all ' importazione le merci di qualsiasi natura importate da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti , per essere utilizzate per la costruzione , la manutenzione o la decorazione di cimiteri , sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di paesi terzi , inumati nella Comunità .

TITOLO XXIX

BARE , URNE FUNERARIE E OGGETTI DI ORNAMENTO FUNEBRE

Articolo 118

Sono ammessi in franchigia dai dazi all ' importazione :

a ) le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti , come pure fiori , corone ed altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano ;

b ) i fiori , le corone ed altri di ornamento portati da persone che risiedono in un paese terzo e si recano ad un funerale o vengono ad ornare tombe situate nel territorio doganale della Comunità , purchù tali importazioni , per la loro natura o quantità , non riflettano alcun intento di carattere commerciale .

CAPITOLO II

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL ' ESPORTAZIONE

TITOLO I

SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE

Articolo 119

Beneficiano d ' una franchigia dai dazi all ' esportazione le spedizioni inviate al destinatario per lettera o pacco postale e contenenti merci il cui valore globale non supera 10 ECU .

TITOLO II

ANIMALI DOMESTICI ESPORTATI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DI UN ' AZIENDA AGRICOLA DALLA COMUNITÀ IN UN PAESE TERZO

Articolo 120

1 . Beneficiano di una franchigia dai dazi all ' esportazione gli animali domestici che compongono il bestiame di un ' azienda agricola al quale , dopo aver cessato la propria attività nella Comunità , si trasferisce in un paese terzo .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali domestici il cui numero è in rapporto con la natura e l ' entità di questa azienda agricola .

TITOLO III

PRODOTTI OTTENUTI DA PRODUTTORI AGRICOLI IN FONDI SITUATI NELLA COMUNITÀ

Articolo 121

1 . Beneficiano di una franchigia dai dazi all ' esportazione i prodotti dell ' agricoltura o dell ' allevamento ottenuti nel territorio doganale nella Comunità su fondi limitrofi coltivati , in quanto proprietario o conduttore del fondo , da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo , in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità .

2 . Per beneficiare del paragrafo 1 , i produttori ottenuti di animali domestici devono provenire da animali che sono originari del paese terzo in questione o soddisfano le condizioni richieste per circolarvi liberamente .

Articolo 122

La franchigia di cui all ' articolo 121 , paragrafo 1 , è limitata ai prodotti che hanno subito , come unico trattamento , quelli cui essi sono abitualmente sottoposti dopo la raccolta o la produzione .

Articolo 123

La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel paese terzo in questione dal produttore agricolo o per suo conto .

TITOLO IV

SEMENTI ESPORTATE DA PRODUTTORI AGRICOLI PER ESSERE UTILIZZATE IN PROPRIETÀ SITUATE IN PAESI TERZI

Articolo 124

Beneficiano di una franchigia dai dazi all ' esportazione le sementi destinate ad essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati , in quanto proprietario o conduttore del fondo , da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio in prossimità immediata di tale paese terzo .

Articolo 125

La franchigia di cui all ' articolo 124 è limitata alle quantità di sementi necessarie per la coltivazione dei fondi .

Essa è accordata unicamente per le sementi direttamente esportate fuori dal territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto .

TITOLO V

FORAGGI E ALIMENTI CHE ACCOMPAGNANO GLI ANIMALI DURANTE LA LORO ESPORTAZIONE

Articolo 126

Beneficiano di una franchigia dai dazi all ' esportazione i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati sui mezzi di trasporto utilizzati per l ' inoltro degli animali dal territorio doganale della Comunità in un paese terzo , per esser loro distribuiti durante il viaggio .

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 127

1 . Fatto salvo il paragrafo 2 , il capitolo I si applica sia alle merci dichiarate per la libera pratica direttamente provenienti da paesi terzi sia a quelle che sono dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale .

2 . In casi in cui non può essere accordata la franchigia a merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale sono stabili secondo la procedura prevista all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 .

Articolo 128

Se la franchigia dai dazi all ' importazione è prevista a motivo dell ' uso che il destinatario deve fare delle merci , essa può essere accordata solo dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le merci di cui trattasi devono essere destinate a tale uso .

Articolo 129

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinchù le merci messe in libera pratica col beneficio di una franchigia dai dazi all ' importazione , accordata a causa dell ' uso che il destinatario deve fare delle merci , non possano essere utilizzate per altri fini senza che siano corrisposti i relativi dazi all ' importazione a meno che il cambiamento di destinazione intervenga nel rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento .

Articolo 130

Quando , conformemente alle diverse disposizioni del presente regolamento , una persona soddisfa simultaneamente le condizioni richieste per la concessione d ' una franchigia dai dazi all ' importazione o dazi all ' esportazione , si applicano congiuntamente le disposizioni in questione .

Articolo 131

Se il presente regolamento prevede che la concessione della franchigia è subordinata al rispetto di talune condizioni , l ' interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni .

Articolo 132

Se una franchigia dai dazi all ' importazione o dai dazi all ' esportazione è accordata nei limiti di un importo fissato in ECU , gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto la somma che risulta dalla conversione di tale importo in moneta nazionale .

Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell ' importo fissato in ECU se , al momento dell ' adeguamento annuale previsto all ' articolo 2 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( ECU ) agli atti adottati in campo doganale ( 1 ) , la conversione di tale importo conduce , prima dell ' arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo , a una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale di meno del 5 % .

Articolo 133

1 . Il presente regolamento non osta alla concessione da parte degli Stati membri :

a ) di franchigie risultanti dall ' applicazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche , del 18 aprile 1961 , o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari , del 24 aprile 1963 , o di altre convenzioni consolari , o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali ;

b ) di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali o di accordi di sede di cui sia parte contraente un paese terzo o un ' organizzazione internazionale , comprese le franchigie concesse in occasione di riunioni internazionali ;

c ) di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali conclusi dall ' insieme degli Stati membri , che creano una istituzione od organizzazione di diritto internazionale a carattere culturale o scientifico ;

d ) di franchigie rientranti nei normali privilegi ed immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale , scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi ;

e ) di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi , che prevedono azioni comuni per la protezione delle persone o dell ' ambiente ;

f ) di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi limitrofi , che sono giustificate dalla natura del traffico frontaliero con tali paesi ;

2 . Se una convenzione internazionale , che non rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1 e cui uno Stato membro intenda sottoscrivere , prevede la concessione di franchigie , tale Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di applicazione di tali misure e comunica alla Commissione tutti i necessari elementi informativi .

Si delibera su tale richiesta secondo la procedura di cui all ' articolo 143 , paragrafi 2 e 3 .

3 . La comunicazione di cui al paragrafo 2 non è prescritta quando la convenzione internazionale prevede la concessione di franchigie he non oltrepassano i limiti fissati dal diritto comunitario .

Articolo 134

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all ' articolo 133 , paragrafo 1 , lettere b ) , c ) , d ) , e ) e f ) , e al paragrafo 3 , conclusi dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento .

2 . La Commissione trasmette agli altri Stati membri il testo delle convenzioni e degli accordi comunicatole conformemente al paragrafo 1 .

Articolo 135

Il presente regolamento non osta a che :

a ) la Grecia mantenga la statuto speciale per il Monte Athos , sancito dall ' articolo 105 della costituzione ellenica ,

b ) la Francia mantenga le franchigie risultanti dalla convenzione del 22 e 23 novembre 1867 , da essa stipulata con le Valli d ' Andorra .

Articolo 136

1 . Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nei settori considerati , gli Stati membri possono accordare particolari franchigie ;

a ) alle forze armate che si trovano nel territorio di uno Stato membro ma non ne dipendano , in applicazione di accordi internazionali ;

b ) alle compagnie aeree di paesi terzi in applicazione di accordi bilaterali basati sulla reciprocità .

2 . Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato , il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia particolari accordate :

a ) ai maritimi della marina mercantile ;

b ) ai lavoratori che tornano in patria dopo aver soggiornato fuori della loro attività professionale .

Articolo 137

1 . Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato , gli Stati membri accordare particolari misure di franchigia al momento dell ' importazione di strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca , diagnosi o trattamenti medici .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 si limita agli strumenti ed apparecchi che sono offerti in dono ad enti sanitari , servizi di ospedali od istituti di ricerca autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia o che sono acquistati da tali enti sanitari , servizi di ospedali o istituti di ricerca interamente con fondi da un ' organizzazione benefica o filantropica o grazie a contributi volontari , purchù risulti che :

a ) attualmente nella Comunità non si fabbricano strumenti e apparecchi equivalenti ,

b ) la donazione degli strumenti e apparecchi in questione non riflette , nel donatore , alcun intento di carattere commerciale .

3 . La franchigia si applica anche :

a ) ai prezzi di ricambio , agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi , purchù tali pezzi di scambio , elementi od accessori siano importati contemporaneamente a detti oggetti o , se importati successivamente , appaiano destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia ;

b ) agli utensili destinati alla manutenzione , al controllo , alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi , purchù tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero , nel caso in cui siano importati successivamente , siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia .

Articolo 138

Ai fini dell ' applicazione della franchigia di cui all ' articolo 137 gli Stati membri procedono nel modo seguente :

a ) Se l ' autorità competente di uno Stato membro preconizza di accordare l ' ammissione in franchigia ad apparecchi o strumenti quali quelli definiti all ' articolo 137 , paragrafo 1 , essa consulta gli altri Stati membri .

b ) Se entro due mesi non è pervenuta nessuna risposta all ' autorità consultatrice , quest ' ultima ritiene che non esista negli Stati membri consultati una produzione di strumenti o apparecchi equivalenti a quello oggetto della richiesta di franchigia e che tali Stati non formuleranno alcuna osservazione sull ' eventuale natura commerciale dell ' operazione .

c ) Se il termine di due mesi risulta insufficiente per l ' organo consultato , quest ' ultimo ne informa l ' autorità consultatrice , precisando il termine entro il quale intende dare una risposta definitiva ; tale termine non può essere tuttavia superiore a due mesi .

d ) Se alla fine della procedura di consultazione di cui alle lettere a ) , b ) e c ) , l ' autorità consultatrice constata che le condizioni di cui all ' articolo 137 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , sono soddisfatte e che inoltre nessuno Stato membro ha addotto che la questione riveste un ' importanza particolare per i suoi interessi industriali o provoca una qualsiasi preoccupazione di carattere commerciale essa accorda la franchigia . Altrimenti , la rifiuta .

e ) Ogni Stato membro comunica alla Commissione l ' elenco degli strumenti , apparecchi , pezzi di ricambio , elementi , accessori , e attrezzi il cui valore in dogana sia superiore a 3 000 ECU e di cui ha autorizzato l ' ammissione in franchigia . Questa comunicazione si effettua nel corso del primo semestre di ogni anno per gli oggetti di cui sopra che hanno ottenuto un ' autorizzazione di ammissione in franchigia nel corso dell ' anno precedente .

La Commissione comunica questo elenco agli Stati membri .

f ) Entro il 1° luglio 1986 , la Commissione presenta una relazione al Consiglio e gli propone le modifiche che ritiene necessarie .

Articolo 139

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio

a ) del regolamento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 2 ) ,

b ) delle disposizioni in vigore in materia di rifornimento di navi , aeromobili e treni internazionali ,

c ) delle disposizioni di franchigia istituite mediante altri atti comunitari .

Articolo 140

1 . A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento sono abrogati :

a ) il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3313/81 ( 4 ) ,

b ) il regolamento ( CEE ) n . 1410/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri ( 5 ) ,

c ) il regolamento ( CEE ) n . 1818/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo ai prelievi agricoli , agli importi compensativi e alle altre imposizioni all ' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione , contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori ( 6 ) ,

d ) il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 608/82 ( 7 ) ,

e ) il regolamento ( CEE ) n . 1990/76 del Consiglio , del 22 luglio 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni ( 8 ) ,

f ) il regolamento ( CEE ) n . 3060/78 del Consiglio , del 19 dicembre 1978 , che istituisce una franchigia dai dazi all ' importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi ( 9 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3313/81 ( 10 ) ,

g ) il regolamento ( CEE ) n . 1028/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati ( 11 ) .

2 . I riferimenti ai regolamenti di cui al paragrafo 1 devono essere intesi come riferimenti fatti al presente regolamento .

Articolo 141

1 . È istituito un comitato delle franchigie doganali , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 142

Il comitato esamina ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente di sua iniziativa o su domanda di un rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 143

1 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione del presente regolamento , eccettuati i seguenti titoli ed articoli :

- capitolo I : titoli V , XIV , XIX , XXII , XXIII , XXV , XXVI , XXVIII e XXIX ,

- capitolo II : titoli II , IV e V ,

- capitolo III : articoli 133 , paragrafo 1 , e articolo 135

sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato emette il suo parere sul progretto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza del problema . Esso si pronuncia a maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del tr attato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste se esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone al Consiglio senza indugio una proposta sulle disposizioni da adottare .

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , allo scadere di un termine di tre mesi dalla presentazione della proposta al Consiglio , questo non ha deliberato le disposizioni proposte sono adottate dalle Commissione .

Articolo 144

Il riferimento al comitato previsto dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 fatto nei seguenti regolamenti , è sostituito dal riferimento al comitato previsto all ' articolo 141 del presente regolamento :

a ) articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 754/56 ,

b ) articolo 25 del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 del Consiglio , del 2 luglio 1979 , relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione ( 12 ) ,

c ) articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 del Consiglio , del 24 luglio 1979 , relativo al ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento ( 13 ) .

Articolo 145

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 150 del 7 . 6 . 1974 , pag . 4 .

( 6 ) GU n . L 185 del 16 . 7 . 1975 , pag . 3 .

( 7 ) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982 , pag . 4 .

( 8 ) GU n . L 219 del 12 . 8 . 1976 , pag . 14 .

( 9 ) GU n . L 366 del 28 . 12 . 1978 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag . 1 .

( 11 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1979 , pag . 8 .

( 12 ) GU n . L 175 del 12 . 7 . 1979 , pag . 1 .

( 13 ) GU n . L 197 del 3 . 8 . 1979 , pag . 1 .

ALLEGATO I

A . Libri , pubblicazioni e documenti

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

37.05 * Lastre , pellicole non perforate , pellicole perforate ( escluse le pellicole cinematografiche ) , impressionate e sviluppate , negative o positive : *

* ex A . Microriproduzioni di libri , di album o di libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorare per bambini , di libri-quaderni , di raccolte di problemi di parole incrociate , di giornali e di periodici e di documenti o di rapporti stampati di carattere non commerciale e di illustrazioni isolate , di pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri *

* ex B . Pellicole cinematografiche di riproduzione destinate alla produzione di libri *

49.03 * Album o libri d ' immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografiche e altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : *

* ex B . altri : *

* - Illustrazioni isolate , pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri , comprese le relative microproduzioni ( 1 ) *

* - Microriproduzioni di libri , di album o di libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorate per bambini , di libri-quaderni , di raccolta di problemi di parole incrociate , di giornali e periodici e di documenti o di rapporti di carattere non commerciale ( 1 ) *

* - Cataloghi di libri e pubblicazioni , posti in vendita da una casa editrice o da un libraio stabiliti fuori del territorio delle Comunità europee *

* - Cataloghi di pellicole cinematografiche , di registrazioni o di qualsiasi altro materiale visivo e auditivo di carattere educativo , scientifico o culturale *

* - Carte relative a settori scientifici , quali la geologia , la zoologia , la botani , la mineralogia , la paleontologia , l ' archeologia , l ' etnologia , la meteorologia , la climatologia e la geofisica , nonchù i diagrammi meteorologici e geofisici *

* - Materiali di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche , opuscoli , guide , orari , depliants e pubblicazioni simili , illustrati o non , compresi quelli prodotti da imprese private , e che invitano il pubblico a effettuare viaggi fuori dal territorio delle Comunità europee , comprese le loro microriproduzioni ( 1 ) *

* - Pubblicazioni che invitano a recarsi per studio al di fuori del territorio delle Comunità europee , comprese le loro microriproduzioni ( 1 ) *

* - Piani e disegni di architetti o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni *

* - Materiale pubblicitario di informazione bibliografica destinato alla distribuzione gratuita ( 1 ) *

ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) non suscettibili di altri usi : *

* - Carte in rilievo riguardanti settori scientifici quali geologia , zoologia , botanica , mineralogia , paleontologia , archeologia , etnologia , meteorologia , climatologia e geofisica , nonchù diagrammi meterologici e geofisici *

( 1 ) Sono tuttavia esclusi dalla franchigia gli articoli nei quali la pubblicità supera il 25 % della superficie . Nel caso di pubblicazione di materiale di propaganda turistica , detta percentuale riguarda unicamente la pubblicità commerciale privata .

B . Materiale visivo e auditivo di carattere educativo , scientifico o culturale

Articoli elencati nell ' allegato II A prodotti dall ' Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate .

ALLEGATO II

A . Materiale visivo e auditivo di carattere educativo , scientifico o culturale

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Istituto o organismo beneficiario *

37.04 * Lastre e pellicole impressionate non sviluppate , negative o positive : * Tutte le organizzazioni ( comprese gli enti radiofonici o televisivi ) , e gli istituti o le associazioni autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

$ * A . Pellicole cinematografiche : * *

* ex II . altre positive , di carattere educativo , scientifico o culturale * *

ex 37.05 * Lastre , pellicole non perforate , pellicole perforate ( escluse le pellicole cinematografiche ) , impressionate e sviluppate , negative o positive , di carattere educativo , scientifico o culturale * *

37.07 * Pellicole cinematografiche , impressionate e sviluppate , portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono , negative o positive : * *

* B . II . altre positive : * *

* ex a ) Pellicole cinematografiche di attualità ( portanti o non il suono ) che rappresentano avvenimenti aventi carattere di attualità all ' epoca dell ' importazione , e importati , a fini di riproduzione , entro il limite di due copie per argomento * *

* ex b ) altre : * *

* - Pellicole di archivio ( portanti o non il suono ) destinate ad accompagnare pellicole di attualità * *

* - Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani * *

* - non nominate , di carattere educativo , scientifico o culturale * *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : * *

* ex B . altri : * *

* - Microschede ed altri supporti utilizzati dai servizi di informazione e di documentazione mediante calcolatore , di carattere educativo , scientifico o culturale * *

* - Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all ' insegnamento * *

ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . , non suscettibili di altri usi : * *

* - Modelli , plastici e pannelli murali di carattere educativo , scientifico o culturale , destinati esclusivamente alla dimostrazione ed all ' insegnamento * *

* - Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte , quali strutture molecolari o formule matematiche * *

92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe ; dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : * *

* ex B . registrati : * *

* - di carattere educativo , scientifico o culturale * *

Varie * - Ologrammi per proiezione mediante laser * *

* - Giochi multimedia * *

* - Materiale di insegnamento programmato , talvolta a forma di telai di presentazione , corredato del relativo materiale stampato * *

B . Opere d ' arte e oggetti da collezione di carattere educativo , scientifico o culturale

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Istituto o organismo beneficiario *

Varie * Oggetti da collezione e opere d ' arte non destinati alla vendita * Musei , gallerie e altri istituti autorizzati dalle competenti autorità degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

ALLEGATO III

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento *

* ex B . altri , in rilievo per ciechi e ambliopi *

ALLEGATO IV

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : *

* ex F . altri : *

* - Carta braille *

48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato : *

* ex B . altri : *

* - Carta braille *

ex 66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili : *

* - Bastoni bianchi per ciechi e ambliopi *

84.51 * Macchine da scrivere senza dispositivo di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari : *

* ex A . Macchine da scrivere : *

* - adattate per essere impiegate dai ciechi e dagli ambliopi *

ex 84.53 * Macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione e loro unità , lettori magnetici ed ottici , macchine per l ' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l ' elaborazione di queste informazioni , non nominate nù comprese altrove : *

* - Attrezzatura destinata alla produzione meccanizzata di materiale braille e di registrazione per ciechi *

ex 90.13 * Apparecchi e strumenti d ' ottica , non nominati nù compresi in altre voci di questo capitolo ( compresi i proiettori ) ; laser , diversi dai diodi laser : *

* - Teleingranditori per ciechi e ambliopi *

90.19 * Apparecchi di ortopedia ( comprese le cinture medico-chirurgiche ) , oggetti ed apparecchi per fratture ( docre , stecche e simili ) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria , oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità : *

* ex B . II . altri : *

* - Apparecchi elettronici di orientamento e di rilevazione degli ostacoli per i ciechi e gli ambliopi *

ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) , non suscettibili di altri usi : *

* - Ausili pedagogici e apparecchi appositamente ideati per essere impiegati dai ciechi e dagli ambliopi *

ex 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di tempo dello stesso tipo ) : *

* - Orologi braille con casse in materiali diversi dai metalli preziosi *

92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i griadischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : *

* ex A . II . Apparecchi di riproduzione : *

* - Giranastri , giradischi , appositamente ideati per le esigenze dei ciechi e degli ambliopi *

92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : *

* ex B . II . a ) 2 . altri : *

* - Audiolibri *

* b ) 2 . altri : *

* - Audiolibri *

* - Nastri magnetici e cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri *

97.04 * Oggetti per giuochi di società ( compresi i giuochi meccanici , anche a motore , per pubblici esercizi , i tennis da tavolo , i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco ) : *

* ex C . altri : *

* - Tavole da giuoco e accessori , adattati all ' impiego da parte dei ciechi e degli ambliopi *

* - Macchine per leggere elettroniche per i ciechi e gli ambliopi *

* - Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi