31983L0623

Direttiva 83/623/CEE del Consiglio del 25 novembre 1983 che modifica la direttiva 71/307/CEE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle denominazioni del settore tessile

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 15/12/1983 pag. 0008 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0243


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1983

che modifica la direttiva 71/307/CEE per l ' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile

( 83/623/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la prosposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che alcune disposizioni della direttiva 71/307/CEE ( 4 ) hanno determinato negli Stati membri divergenze d ' interpretazione e d ' applicazione che possono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti tessili e l ' informazione del consumatore , previste da tale direttiva ; che , pertanto , queste disposizioni debbono essere modificate o completate , eliminando inoltre le differenze terminologiche che provengono dalle vari versioni linguistiche della direttiva ;

considerando che il concetto di fibra tessile deve includere anche le lamelle o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm , tagliati da fogli fabbricati mediante estrusione dei polimeri di cui all ' allegato I , n . 17-26 e 39 , e successivamente stirati in senso longitudinale ;

considerando che la tolleranza per fibre estranee , già ammessa per i prodotti puri , deve essere estesa anche ai prodotti misti ;

considerando che , per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione , si possono indicare nell ' etichetta le fibre eventualmente note in detto momento , sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito ;

considerando che è opportuno , per evitare le divergenze d ' applicazione che si sono manifestate in proposito nella Comunità , determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti , nonchù gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell ' etichettatura e in sede in analisi ;

considerando che la presentazione alla vendita dei prodotti tessili soggetti unicamente all ' obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull ' imballaggio globale o sul rotole , e che spetta agli Stati membri determinare le misure da applicare in proposito ;

considerando che , al momento dell ' adozione della direttiva 71/307/CEE il Consiglio ha previsto la revisione degli allegati III e IV di detta direttiva , e che di conseguenza , è opportuno modificare tali allegati in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati e aggiungendovi altri prodotti esonerati dall ' etichettatura , in particolare i prodotti « monouso » , o per i quali si giustifica soltanto un ' etichettatura globale ;

considerando che le disposizioni necessarie per determinare e adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi costituiscono misure di applicazione de carattere strettamente tecnico ; che è pertanto oportuno applicare a queste misure , nonche a quelle necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva , la procedura del comitato già contemplata all ' articolo 6 della direttiva 72/276/CEE ( 5 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 71/307/CEE è modifica conformemente alle disposizioni seguenti :

1 ) il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Per fibre tessili , ai sensi della presente direttiva , si intende :

- un elemento caratterizzato da flessibilità , finezza ed elevato tra lunghezza e dimensione trasversale massima , che lo rendono atto ad applicazioni tessili ;

- le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm , comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film , fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere di cui all ' allegato I numeri 17 - 39 e atti ad applicazioni tessili ; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata , appiattita , schiacciata o torta o , nel caso di larghezza non uniforme , quella media . » ;

2 ) all ' articolo 6 , i paragrafi 2 , 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente :

« 2 . Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre , nessuna delle quali raggiunga l ' 85 % del peso totale , deve recare l ' indicazione delle denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale , seguita dalle denominazioni della altre fibre componenti il prodotto , in ordine decrescente di peso , con o senza indicazione delle loro percentuali in peso . Tuttavia :

a ) l ' insieme delle fibre , ciascuna delle quali costituita meno del 10 % della composizione di un prodotto , può essere indicato con l ' espressione « altre fibre » , seguita da una percentuale globale ;

b ) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto , si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso . » ;

« 4 . Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale , nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi 1 , 2 , 3 e 5 , è ammessa :

a ) una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile , se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un ' aggiunta sistematica ; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 ;

b ) una tolleranza di fabbricazione del 3 % , riferita al peso totale delle fibre indicate nell ' etichetta , tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall ' analisi ; essa riguarda anche le fibre che , in conformità del paragrafo 2 , sono enumerate in ordine decrescente di peso , senza indicazione della loro percentuale . Questa tolleranza si applica anche all ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera b ) .

In sede di analisi , queste tolleranze vengono calcolate separatamente ; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b ) è quello delle fibre del prodotti finito , dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a ) .

Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a ) e b ) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi , in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a ) , risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull ' etichetta .

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a ) e b ) , sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all ' articolo 13 paragrafo 1 , possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni . Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione .

5 . Le espressioni « fibre varie » o « composizione tessile non determinata » possono essere utilizzare per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato . » ;

3 ) il testo dell ' articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 7

Fatte salve le tolleranze di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , all ' articolo 5 , paragrafo 3 , e all ' articolo 6 , paragrafo 4 , non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6 le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo , che non superino il 7 % del peso del prodotto finito , nonchù le fibre ( per esempio metalliche ) incorporate per ottenere un effetto antistatico , che non superino il 2 % del peso del prodotto finito . Nel caso dei prodotti di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto , ma separatamente sul peso della trama e quello dell ' ordito . » ;

4 ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , lettera c ) , è aggiunto il comma seguente :

Per le spagnolette , i rocchetti , le matassine , i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito , rammendo e ricamo , gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al comma precedente unicamente per quanto riguarda l ' etichettatura globale sugli imballaggio o sui contenitori di presentazione . Fatti salvi i casi di cui all ' allegato IV , punto 18 , le singole unità possono essere etichetta in una qualsiasi delle lingue della Comunità . » ;

5 ) all ' articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3 . Ferme restando le disposizione dell ' articolo 12 :

a ) la composizione in fibre dei seguenti articolo di corsetteria è data indicando la composizione dell ' intero prodotto oppure , globalmente o separamente , quella delle parti sotto elencate :

- per i reggiseni : tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore ;

- per le guaine : parti davanti , dietro e laterali ;

- per le guaine intere ( modellatori ) : tessuto esterno ed interno delle coppe , parti davanti , dietro e laterali .

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del prodotto , oppure , globalmento o separatamente , la composizione delle varie parti di detti articoli ; l ' etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto .

L ' etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui sopra è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull ' etichetta ;

b ) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione , la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione , parti che devono essere designate singolarmente ;

c ) per i prodotti tessili ricamati , la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto e quella dei fili per ricamo , parti che devono essere designate singolarmente ; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto , è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo ;

d ) la composizione dei fili costituiti da un ' anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse , presentati ai consumatori in quanto tali , è data per l ' insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell ' anima e del rivestimento , parti che devono essere designate singolarmente ;

e ) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili , la composizione in fibre è data per l ' insieme del prodotto e , ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse , può essere indicata separatamente per queste due parti , che devono essere designate singolarmente ;

f ) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse , la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente . » ;

6 ) il testo dell ' articolo 10 è cosi modificato :

- è aggiunta la lettera seguente :

« c ) l ' etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita . » ;

- si aggiunge un secondo comma :

« Gli Stati membri prendono le opportune misure affinchù la presentazione alla vendita dei prodotti di cui primo comma , lettere b ) e c ) , avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti . » ;

7 ) il testo dell ' articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 12

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili , le percentuali in fibre di cui agli articoli 4 , 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi indicati nei punti seguenti :

1 ) per tutti i prodotti tessili :

parti non tessili , cimose , etichette e contrassegni , bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto , bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili , accessori , ornamenti , nastri non elastici , fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e , alle condizioni previste all ' articolo 7 , fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche ;

2 ) a ) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti : tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura ;

b ) per i tessuti destinati al rivestimenti di mobili : gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura ;

per i tendaggi : gli orditi e le trame di iegamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa ;

c ) per gli altri prodotti tessili : supporti , rinforzi , interni del collo e fusti , fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l ' ordito del tessuto , le imbottiture che non hanno funzione isolante e , fatte salve le disposizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , le fodere .

Ai sensi della presente disposizione :

- non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura , in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto do di felpa o di felpa e affini ;

- si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore ;

3 ) le materie grasse , i leganti , le cariche , gli appretti , i prodotti di impregnazione , i prodotti ausiliari di tintura e di stampa , nonchù altri prodotti per il trattamento dei tessili . In mancanza di disposizioni comunitarie , gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore . » ;

8 ) l ' articolo 13 è sostituito dal test seguente :

« Articolo 13

1 . I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2 .

A tale fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4 , 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all ' allegato II , previa eliminazione degli elementi indicati all ' articolo 12 , punti 1 , 2 e 3

2 . Speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva . » ;

9 ) viene inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 15 bis

1 . Le aggiunte all ' allegato I e le aggiunte e le modifiche all ' allegato II della presente direttiva , necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico vengono decise secondo la procedura di cui all ' articolo 6 della direttiva 72/276/CEE ( 6 ) , modificata da ultimo della direttiva 81/75/CEE ( 7 ) .

2 . Secondo la stessa procedura vengono inoltre determinati i nuovi metodi di analisi quantitativa relativi alle mischie binarie e ternarie , diversi da quelli previsti nelle direttive 72/276/CEE e 73/44/CEE ( 8 ) ,

3 . Il comitato di cui all ' articolo 5 della direttiva 72/276/CEE è denominato « comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all ' etichettatura dei prodotti tessili » .

10 ) l ' allegato I è così modificato :

a ) i seguenti numeri vengono così modificati :

1 e 2 : Dopo il testo della seconda colonna « denominazione » di questi numeri viene aggiunto il rinvio ( 1 ) alla nota a piè di pagina .

2 : Viene soppresso il rinvio ( 1 ) alla nota a piè di pagina , che figura dopo la parola « guanaco » nella seconda colonna « denominazione » .

Nella « descrizione delle fibre » la parola « mohair » è sostituita :

- nel testo francese da « chèvre angora » .

- nel testo italiano da « capra angora » ,

- nel testo tedesco da « Angoraziege » .

Nel testo danese la parola « angoraged » è aggiunta dopo la parola « kashmirged » .

Nel testo olandese la parola « mohair » è cancellata .

9 Juta ( f ) :

Nella colonna « descrizione delle fibre » si legge :

« Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell ' Hibiscus-can-nabinus , Hibiscus sabdariffa , Abutilon avicennae , Urena lobata , Urena sinutata » .

14 Kenaf ( m ) :

Soppresso .

20 Modal ( m ) :

La relativa descrizione delle fibre si legge :

« Fibre di cellulosa rigenerata che hanno un ' elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido . La forza di rottura ( BC ) allo stato ambientato e la forza ( BM ) necessaria per provocare un allungamento del 5 % allo stato umido sono :

BC ( centinewton ) * 1,3 VT + 2 T

BM ( centinewton ) * 0,5 VT

di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex . » .

25 . Clorofibra ( f ) :

La decrizione delle fibre si legge :

« Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato » .

28 Poliammidica ( m ) :

La denominazione si legge : « Poliammidica » o « Nylon »

32 Poliureica ( m ) :

La descrizione delle fibre si legge :

« Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico ( NH-CO-NH ) » .

37 Elastan ( m ) :

Nel testo olandese la denominazione si legge : « Elastaan » . ;

b ) la nota a piè di pagina ( 1 ) si legge :

« ( 1 ) La denominazione « lana » di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2 , terza colonna .

Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui articoli 4 e 5 nonchù a quelli di cui articolo 6 , a condizione che questi ultimo siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2 . » ;

c ) il rinvio alla nota ( 2 ) ed il relativo testo sono soppressi .

I rinvii alla nota ( 3 ) ed il relativo testo che figurano in talune versioni linguistiche diventano rinvii alla nota ( 2 )

11 ) l ' allegato II è così modificato :

a ) il titolo diventa :

« TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE ... » ;

b ) i numeri seguenti sono così modificati :

il numero 14 è soppresso ;

al numero 28 i termini « Poliammidica ( 6 - 6 ) » , « Poliammidica 6 » e « Poloammidica 11 » sono rispettivamente seguiti dalle parole : « o " Nylon " » ;

al numero 29 la percentuale del poliestere filamento è fissata all ' 1,5 % anzichù al 3 % ;

al numero 37 , seconda colonna , la denominazione della fibra nella versione olandese risulta « Elastaan » ;

12 ) l ' allegato III è così modificato :

a ) i seguenti numeri sono così modificati :

3 : si legge in tedesco « Etiketten und Abzeichen » e in italiano « Etichette e contrassegni » .

12 : Si legge « Prodotti tessili per rinforzi e supporti » .

16 : Soppresso .

21 : Leggasi :

« Arazzi ricamati a mano , finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi » .

22 : Legassi :

in olandese « Knopen en gespen met stof bekleed » , in tedesco « mit Textilen ueberzogene Knoepfe und Schnallen » ;

b ) si aggiungono i seguenti numeri :

« 36 : Articoli funerari .

37 : Articoli monouso , ad eccezione delle ovatte .

Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata , il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo .

38 : Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento , bende e fasciature non monouso per applicazione mediche ed ortopedia in generale .

39 : Articoli tessili , comprese funi , corde e spaghi ( fatto salvo il punto 12 dell ' allegato IV ) , destinati normalmente :

a ) ad essere usati modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni ,

b ) ad essere incorporati in macchine , impianti ( di riscaldamento , climatizzazione , illuminazione , ecc . ) , apparecchi domestici e altri , veicoli e altri mezzi di trasporto , od a servire per il funzionamento , la manutenzione e l ' attrezzatura dei medesimi , esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili , venduti separatamente dai veicoli .

40 : Articoli tessili di protezione e di sicurezza , quali cinture di sicurezza , paracadute giubbotti di salvataggio , scivoli d ' emergenza , dispositivi antincendio , giubbotti antiproiettile , indumenti speciali di protezione ( ad esempio : protezione contro il fuoco , gli agenti chimici o altri rischi ) .

41 : Strutture gonfiabili a pressione pneumatica ( padiglioni per sport , stand d ' esposizione , depositi , ecc . ) , sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche .

42 : Vele .

43 : Articoli tessili per animali .

44 : Bandiere , stendardi e gagliardetti » ;

13 ) l ' allegato IV è così modificato :

a ) il titolo diventa :

« PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN 4 ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE ( articolo 10 , primo comma , lettera b ) » ;

b ) il numero 12 diventa : « Spaghi per imballaggio ed uso agricoli ; spaghi , corde e funi diverse da quelle di cui al numero 39 dell ' allegato III ( 1 ) » ;

c ) vengono aggiunti i seguenti numeri :

« 15 : Retine per capelli .

16 : Cravatte e nodi a farfalla per bambini .

17 : Bavaglini ; guanti e pannolini per bagno .

18 : Fili per cucito , rammendo e ricamo , preparati per la vendita al minuto n piccole unità , il cui peso netto non superi 1 g .

19 : Cinghie per tendaggi e veneziane . » ;

d ) è aggiunta la nota ( 1 ) a piè di pagina così formulata :

« ( 1 ) Per i prodotti di cui a questo punto , venduti a taglio , l ' etichettatura globale è quella del rotolo . Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici . » .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano , pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nei ventiquattro mesi successivi alla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri ammettono , durante i quarantadue mesi successivi alla notifica della presente direttiva , la circolazione dei prodotti tessili che sono conformi alle disposizioni dalla direttiva 71/307/CEE , ma la cui etichettatura non è ancora conforme alla presente direttiva .

3 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 25 novembre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MORAITIS

( 1 ) GU n . C 63 del 13 . 3 . 1980 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 197 del 4 . 8 . 1980 , pag . 66 .

( 3 ) GU n . C 230 del 8 . 9 . 1980 , pag . 22 .

( 4 ) GU n . L 185 del 16 . 8 . 1971 , pag . 16 .

( 5 ) GU n . L 173 del 31 . 7 . 1972 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 173 del 31 . 7 . 1972 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 57 del 4 . 3 . 1981 , pag . 23 .

( 8 ) GU n . L 83 del 30 . 3 . 1973 , pag . 1 .


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