Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
GU L 332 del 28.11.1983, pagg. 38–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 176 - 180
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 176 - 180
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 173 - 177
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 13 pag. 173 - 177
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 007 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 06 pag. 174 - 178
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 06 pag. 174 - 178
DA DE EL EN FR IT NL
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
| Doppia visualizzazione: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
++++
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 1983
recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
( 83/574/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che l ' articolo 11 della direttiva 76/768/CEE ( 5 ) , prevede che la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , presenti al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite ;
considerando che , sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , può essere stabilito l ' elenco delle sostanze ammesse come filtri ultravioletti ;
considerando che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato VII devono parimenti essere adottate secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 76/768/CEE ;
considerando che l ' indicazione della data di scadenza per i prodotti cosmetici la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni , prevista all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , della direttiva 76/768/CEE , non è giustificata per i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati anche dopo tale data , e che per questi ultimi è quindi più appropriata l ' indicazione della data corrispondente alla durata minima ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente alle disposizioni seguenti :
1 . è aggiunto l ' allegato VII figurante nell ' allegato della presente direttiva . Esso elenca i filtri UV di cui è ammesso l ' uso nei prodotti cosmetici alle condizioni in esso definite ;
2 . all ' articolo 4 sono aggiunte le rubriche seguenti :
« g ) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell ' allegato VII ;
h ) filtri UV elencati nella parte prima dell ' allegato VII , se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate . » ;
3 . all ' articolo 5 sono aggiunti i commi seguenti :
« Sino al 31 dicembre 1988 gli Stati membri ammettono l ' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti filtri UV elencati nella parte seconda dell ' allegato VII , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate in quest ' ultimo .
A decorrere dal 1° gennaio 1989 tali filtri UV sono :
- o definitivamente ammessi ( parte prima dell ' allegato VII ) ,
- o definitivamente vietali ( allegato II ) ,
- o mantenuti nell ' allegato VII , parte seconda , per un determinato periodo ,
- o soppressi in tutti gli allegati . » ;
4 . l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , è sostituito dal testo seguente :
« la data di durata minima . La data di durata minima di un prodotto cosmetici è la data fino alla quale tale prodotto , opportunamente conservato , continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme all ' articolo 2 .
Essa è indicata con la dicitura « Usare preferibilmente entro ... » , seguita :
- dalla data stessa ,
- o dall ' indicazione del punto dell ' etichetta in cui questa figura .
Se necessario , tale scritta è completata dall ' indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata .
La data consta dell ' indicazione , chiara e nell ' ordine , del mese e dell ' anno . Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore a 30 mesi , l ' indicazione della data di durata non è obbligatoria . » ;
5 . a ) all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera d ) , i termini « allegati III , IV e VI » sono sostituiti da « allegati III , IV , VI e VII » ;
b ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , primo comma , i termini « allegati da II a VI » sono sostituiti da « allegati da II a VII » ;
c ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , i termini « allegati da III a VII » .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù , a decorrere dal 1° gennaio 1987 , nù i fabbricanti , nù gli importatori stabiliti nella Comunità immettano sul mercato prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva .
2 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . MORAITIS
( 1 ) GU n . C 32 del 9 . 2 . 1982 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . C 307 del 14 . 11 . 1983 , pag . 105 .
( 3 ) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1981 , pag . 5 .
( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .
( 5 ) GU n . C 275 dell ' 8 . 10 . 1983 , pag . 20 .
ALLEGATO
« ALLEGATO VII
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI É AUTORIZZATO L ' USO NEI PRODOTTI COSMETICI
I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che , contenute in prodotti cosmetici per protezione solare , sono destinate specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni .
Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato .
Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV .
PARTE PRIMA
Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l ' uso nei prodotti cosmetici
Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *
a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) *
1 * Acido 4-amminobenzoico * 5 % * * *
2 * N,N,N-trimetil -[ ( 2-cheto-3-bornilidene ) metil ] 4-anilina metilsolfato * 6 % * * *
3 * Homosalato ( DCI ) * 10 % * * *
4 * Oxybenzone ( DCI ) * 10 % * * Contiene oxybenzone ( 1 ) *
5 * Acido ( 4-Imidazolil ) 3-acrilico e suo estere etilico * 2 % ( espresso in acido ) * * *
6 * Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio , sodio e trietanolammina * 8 % ( espresso in acido ) * * *
( 1 ) la prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto .
PARTE SECONDA
Elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato l ' uso nei prodotti cosmetici
Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *
( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) *
1 * [ Bis-(idrossipropil)amino ] -4-benzoato di etile ( miscela di isomeri ) * 5 % * * *
2 * Acido 4-aminobenzoico etossilato * 10 % * * *
3 * Padimato ( DCI ) * 5 % * * *
4 * 4-Amminobenzoato di glicerolo * 5 % * Esente da benzocaina ( DCI ) * *
5 * 4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile * 8 % * * *
6 * Salicilato di 2-etilesile * 5 % * * *
7 * 2-Acetamido benzoato di 3,3,5-trimetil cicloesile * 2 % * * *
8 * Cinnamato di potassio * 2 % * * *
9 * Sali dell ' acido 4-metossicinnamico ( potassio e dietanolammina ) * 8 % ( espresso in acido ) * * *
10 * 4-Metossicinnamato di propile * 3 % * * *
11 ** Sali dell ' acido salicilico ( potassio , socio e trietanolammina ) * 2 % ( espresso in acido ) * II pH del prodotto finito non deve consentire la liberazione dell ' acido * Non usare per i bambini al di sotto di 3 anni *
12 * 4-Metossicinnamato di amile ( miscela di isomeri ) * 10 % * * *
13 * 4-Metossicinnamato di 2-etilesile * 10 % * * *
14 * Cinoxato ( DCI ) * 5 % * * *
15 * Trioleato dell ' acido 3,4 diidrossi - [ ( 3,4,5-triidrossi benzoil ) ] -5 benzoico * 4 % * * *
16 * Mexenone ( DCI ) * 4 % * * Contiene mexenone ( 1 ) *
( 1 ) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto .
Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *
( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) *
17 * Sulisobenzene ( DCI ) e sulisobenzene di sodio ( DCI ) * 5 % ( espresso in acido ) * * *
18 * 2 -( 4-Fenil benzoil )-benzoato di 2-etilesile * 10 % * * *
19 * 2-Fenil-5-metil benzossazolo * 4 % * * *
20 * 3,4-Dimetossifenilgliossilato di sodio * 5 % * * *
21 * 1,3-Bis ( metossi-4-fenil )-1,3-propanedione * 6 % * * *
22 * 5 -( 3,3-Dimetil-8,9,10-trinorborniliden-2 ) 3-penten-2-one * 3 % * * *
23 * Acido alpha -( 2-cheto bornilidene-3 )-p-xiliene-2-sol - fonico * 6 % * * *
24 * Acido alpha -( 2-cheto bornilidene-3 )-toluen-4 - solfonico e suoi sali * 6 % * * *
25 * 3 -( 4-Metilbenziliden ) bornanome * 6 % * * *
26 * 3-Benzilidene-bornanone * 6 % * * *
27 * Acido alphaciano-4-metossicinnamico e suo estere esilico * 5 % * * *
28 * l-p-Armenil-3-fenil-1,3-propanedione-4-isopropil - dibenzoil-metano * 5 % * * *
29 * Salicilato di 4-isopropilbenzile * 4 % * * *
30 * 4-Metossicinnamato di cicloesile * 1 % * * *
31 * l -( 4-Terbutilfenil )-3 -( 4-metossifenil )-1-3 propanedione * 5 % * *
| In alto |