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Document 31983L0574
Council Directive 83/574/EEC of 26 October 1983 amending for the third time Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
OJ L 332, 28.11.1983, p. 38–42
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 176 - 180
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 176 - 180
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 174 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 174 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 63 - 67
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976L0768 | aggiunta | allegato 7 | 04/11/1983 | |
Modifies | 31976L0768 | complemento | articolo 5 | 04/11/1983 | |
Modifies | 31976L0768 | modifica | articolo 6.1 | 04/11/1983 | |
Modifies | 31976L0768 | complemento | articolo 4 | 04/11/1983 | |
Modifies | 31976L0768 | modifica | articolo 8.2 | 04/11/1983 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31983L0574R(01) |
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0038 - 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0173
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 83/574/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che l ' articolo 11 della direttiva 76/768/CEE ( 5 ) , prevede che la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , presenti al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite ; considerando che , sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , può essere stabilito l ' elenco delle sostanze ammesse come filtri ultravioletti ; considerando che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato VII devono parimenti essere adottate secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 76/768/CEE ; considerando che l ' indicazione della data di scadenza per i prodotti cosmetici la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni , prevista all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , della direttiva 76/768/CEE , non è giustificata per i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati anche dopo tale data , e che per questi ultimi è quindi più appropriata l ' indicazione della data corrispondente alla durata minima , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente alle disposizioni seguenti : 1 . è aggiunto l ' allegato VII figurante nell ' allegato della presente direttiva . Esso elenca i filtri UV di cui è ammesso l ' uso nei prodotti cosmetici alle condizioni in esso definite ; 2 . all ' articolo 4 sono aggiunte le rubriche seguenti : « g ) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell ' allegato VII ; h ) filtri UV elencati nella parte prima dell ' allegato VII , se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate . » ; 3 . all ' articolo 5 sono aggiunti i commi seguenti : « Sino al 31 dicembre 1988 gli Stati membri ammettono l ' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti filtri UV elencati nella parte seconda dell ' allegato VII , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate in quest ' ultimo . A decorrere dal 1° gennaio 1989 tali filtri UV sono : - o definitivamente ammessi ( parte prima dell ' allegato VII ) , - o definitivamente vietali ( allegato II ) , - o mantenuti nell ' allegato VII , parte seconda , per un determinato periodo , - o soppressi in tutti gli allegati . » ; 4 . l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , è sostituito dal testo seguente : « la data di durata minima . La data di durata minima di un prodotto cosmetici è la data fino alla quale tale prodotto , opportunamente conservato , continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme all ' articolo 2 . Essa è indicata con la dicitura « Usare preferibilmente entro ... » , seguita : - dalla data stessa , - o dall ' indicazione del punto dell ' etichetta in cui questa figura . Se necessario , tale scritta è completata dall ' indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata . La data consta dell ' indicazione , chiara e nell ' ordine , del mese e dell ' anno . Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore a 30 mesi , l ' indicazione della data di durata non è obbligatoria . » ; 5 . a ) all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera d ) , i termini « allegati III , IV e VI » sono sostituiti da « allegati III , IV , VI e VII » ; b ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , primo comma , i termini « allegati da II a VI » sono sostituiti da « allegati da II a VII » ; c ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , i termini « allegati da III a VII » . Articolo 2 1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù , a decorrere dal 1° gennaio 1987 , nù i fabbricanti , nù gli importatori stabiliti nella Comunità immettano sul mercato prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva . 2 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale . Articolo 3 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente G . MORAITIS ( 1 ) GU n . C 32 del 9 . 2 . 1982 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . C 307 del 14 . 11 . 1983 , pag . 105 . ( 3 ) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1981 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 . ( 5 ) GU n . C 275 dell ' 8 . 10 . 1983 , pag . 20 . ALLEGATO « ALLEGATO VII ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI É AUTORIZZATO L ' USO NEI PRODOTTI COSMETICI I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che , contenute in prodotti cosmetici per protezione solare , sono destinate specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni . Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato . Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV . PARTE PRIMA Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l ' uso nei prodotti cosmetici Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta * a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) * 1 * Acido 4-amminobenzoico * 5 % * * * 2 * N,N,N-trimetil -[ ( 2-cheto-3-bornilidene ) metil ] 4-anilina metilsolfato * 6 % * * * 3 * Homosalato ( DCI ) * 10 % * * * 4 * Oxybenzone ( DCI ) * 10 % * * Contiene oxybenzone ( 1 ) * 5 * Acido ( 4-Imidazolil ) 3-acrilico e suo estere etilico * 2 % ( espresso in acido ) * * * 6 * Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio , sodio e trietanolammina * 8 % ( espresso in acido ) * * * ( 1 ) la prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto . PARTE SECONDA Elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato l ' uso nei prodotti cosmetici Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta * ( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) * 1 * [ Bis-(idrossipropil)amino ] -4-benzoato di etile ( miscela di isomeri ) * 5 % * * * 2 * Acido 4-aminobenzoico etossilato * 10 % * * * 3 * Padimato ( DCI ) * 5 % * * * 4 * 4-Amminobenzoato di glicerolo * 5 % * Esente da benzocaina ( DCI ) * * 5 * 4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile * 8 % * * * 6 * Salicilato di 2-etilesile * 5 % * * * 7 * 2-Acetamido benzoato di 3,3,5-trimetil cicloesile * 2 % * * * 8 * Cinnamato di potassio * 2 % * * * 9 * Sali dell ' acido 4-metossicinnamico ( potassio e dietanolammina ) * 8 % ( espresso in acido ) * * * 10 * 4-Metossicinnamato di propile * 3 % * * * 11 ** Sali dell ' acido salicilico ( potassio , socio e trietanolammina ) * 2 % ( espresso in acido ) * II pH del prodotto finito non deve consentire la liberazione dell ' acido * Non usare per i bambini al di sotto di 3 anni * 12 * 4-Metossicinnamato di amile ( miscela di isomeri ) * 10 % * * * 13 * 4-Metossicinnamato di 2-etilesile * 10 % * * * 14 * Cinoxato ( DCI ) * 5 % * * * 15 * Trioleato dell ' acido 3,4 diidrossi - [ ( 3,4,5-triidrossi benzoil ) ] -5 benzoico * 4 % * * * 16 * Mexenone ( DCI ) * 4 % * * Contiene mexenone ( 1 ) * ( 1 ) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto . Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta * ( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) * 17 * Sulisobenzene ( DCI ) e sulisobenzene di sodio ( DCI ) * 5 % ( espresso in acido ) * * * 18 * 2 -( 4-Fenil benzoil )-benzoato di 2-etilesile * 10 % * * * 19 * 2-Fenil-5-metil benzossazolo * 4 % * * * 20 * 3,4-Dimetossifenilgliossilato di sodio * 5 % * * * 21 * 1,3-Bis ( metossi-4-fenil )-1,3-propanedione * 6 % * * * 22 * 5 -( 3,3-Dimetil-8,9,10-trinorborniliden-2 ) 3-penten-2-one * 3 % * * * 23 * Acido alpha -( 2-cheto bornilidene-3 )-p-xiliene-2-sol - fonico * 6 % * * * 24 * Acido alpha -( 2-cheto bornilidene-3 )-toluen-4 - solfonico e suoi sali * 6 % * * * 25 * 3 -( 4-Metilbenziliden ) bornanome * 6 % * * * 26 * 3-Benzilidene-bornanone * 6 % * * * 27 * Acido alphaciano-4-metossicinnamico e suo estere esilico * 5 % * * * 28 * l-p-Armenil-3-fenil-1,3-propanedione-4-isopropil - dibenzoil-metano * 5 % * * * 29 * Salicilato di 4-isopropilbenzile * 4 % * * * 30 * 4-Metossicinnamato di cicloesile * 1 % * * * 31 * l -( 4-Terbutilfenil )-3 -( 4-metossifenil )-1-3 propanedione * 5 % * *