Direttiva 83/478/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 24/09/1983 pag. 0033 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0201
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0201
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0136
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (83/478/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che l'utilizzazione dell'amianto, nonché di taluni prodotti che ne contengono, può mettere in pericolo la salute dell'uomo liberando fibre e polveri che possono provocare asbestosi e carcinomi; considerando che la prevenzione è il miglior metodo per proteggere la salute umana; considerando che una misura particolarmente efficace di protezione per la salute umana può essere realizzata vietando l'uso di talune fibre che secondo talune fonti scientifiche presentano pericoli di particolare gravità, quali la crocidolite (amianto blu); considerando tuttavia che un divieto senza deroghe della crocidolite non è attualmente possibile; che non sarebbe ragionevole voler ritirare dalla circolazione tutti i prodotti che ne contengono dato che la manipolazione necessaria al ritiro o alla loro distruzione, liberandone le fibre, potrebbe costituire un pericolo per la salute umana; considerando inoltre che taluni prodotti contenenti crocidolite, quali le guarnizioni, le condotte in cemento-amianto o i convertitori di coppia non possono essere interamente sostituiti a breve termine sul piano della Comunità da succedanei che presentino proprietà almeno equivalenti; considerando che è necessario prescrivere un'apposita etichettatura per segnalare i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto; considerando che l'etichettatura di tali prodotti forma oggetto in taluni Stati membri di regolamentazioni che presentano differenze per quanto riguarda le condizioni per l'immissione sul mercato; considerando che la presente direttiva limita l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e dei prodotti contenenti tale fibra; considerando che le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle altre fibre di amianto e dei prodotti che le contengono possono incrementare ulteriormente la protezione della salute umana; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie relative a tali restrizioni, le misure di armonizzazione in merito a tali fibre o prodotti si limitano a disposizioni in materia di etichettatura; considerando che è necessario riesaminare periodicamente, in base ai progressi tecnici e scientifici realizzati e in considerazione delle possibilità di sostituzione della crocidolite con sostanze meno pericolose, il regime delle esenzioni di cui alla presente direttiva al fine di apportarvi, se del caso, le opportune modifiche; considerando che i divieti di talune fibre di amianto e le differenti disposizioni in materia di etichettatura applicati da taluni Stati membri hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia e modificare in conformità l'allegato della direttiva 76/769/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 83/264/CEE (4), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato alla direttiva 76/769/CEE diventa l'allegato I. Articolo 2 Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente: « 5. Fibre d'amianto 1.2 // 5.1. Crocidolite CAS N. 12001-28-4 (*) // 5.1. L'immissione sul mercato e l'uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. // // Ciascuno Stato membro può tuttavia consentire che i prodotti contenenti questa fibra siano ancora immessi sul mercato sino al 30 giugno 1988 a condizione che essi siano stati già fabbricati anteriormente al 1o gennaio 1986. // // Ciascuno Stato membro può inoltre esentare dal divieto di uso i prodotti che contengono questa fibra, a condizione che essi siano già stati fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati anteriormente al 1o gennaio 1986. // // Fatte salve le altre direttive comunitarie, gli Stati membri possono anche escludere dal divieto i prodotti elencati qui di seguito, comprese le fibre e i semilavorati necessari alla loro fabbricazione: // // a) i tubi di cemento-amianto; // // b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi e alle temperature; // // c) i convertitori di coppia. // 5.2. Tutte le fibre di amianto Crocidolite CAS n. 12001-28-4 Crisotile CAS n. 12001-29-5 Amosite CAS n. 12172-73-5 Antofillite CAS n. 77536-67-5 Actinolite CAS n. 77536-66-4 Tremolite CAS n. 77536-68-6 // 5.2. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1, l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti contenenti tali fibre possono essere autorizzati dagli Stati membri solamente se i prodotti recano un'etichetta conforme all'allegato II. (*) Numero del registro del Chemical Abstract Service (CAS) ». Articolo 3 Alla direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente allegato II: « ALLEGATO II Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti contenenti amianto 1. I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso: a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza; b) essa è divisa in due parti: - la parte superiore (h1 = 40 % H) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero; - la parte inferiore (h2 = 60 % H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso, chiaramente leggibile; c) se il prodotto contiene crocidolite, l'espressione "contiene amianto" del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente: "contiene crocidolite/amianto blu". Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L'etichetta di tali prodotti deve tuttavia comprendere l'iscrizione "contiene amianto"; 1.2 // // Lettera "a" in bianco su fondo nero // // Testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso d) se l'etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sul prodotto, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo. 2. L'etichetta deve essere apposta conformemente alle regole seguenti: a) su ciascuna unità consegnata, indipendentemente dalla sua dimensione, b) se un prodotto comporta elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre un'etichetta sull'elemento. 3. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto imballati 3.1. I prodotti contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni: a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, conformemente al presente allegato; b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in conformità delle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari per il prodotto di cui trattasi. Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b). 3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1 - deve essere effettuata su un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio o - deve essere effettuata su un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio o - deve essere direttamente stampata sull'imballaggio. 3.3. I prodotti contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati prodotti imballati e vanno etichettati conformemente al punto 3.2. Allorché dei prodotti siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1. 4. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto non imballati Per quanto riguarda i prodotti non imballati contenenti amianto, l'etichettatura conformemente al punto 3.1 deve essere effettuata mediante - un'etichetta saldamente apposta sul prodotto contenente amianto o - un'etichetta volante fermamente attaccata al prodotto o - stampa diretta sul prodotto, oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte del prodotto, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1. 5. Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sul prodotto che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate al prodotto considerato, ed in particolare dalle seguenti: - lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato; - utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi; - se possibile, inumidire prima di tagliare o forare; - inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza. 6. L'etichettatura di un prodotto per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre d'amianto, dovrebbe, se necessario, recare la seguente istruzione di sicurezza: "Sostituire in caso di usura". 7. Gli Stati membri possono subordinare l'immissione sul mercato nel proprio territorio dei prodotti contenenti amianto alla condizione che le indicazioni che figurano sull'etichetta siano redatte nella(e) loro lingua(e) ufficiale(i). ». Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della stessa (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente G. VARFIS (1) GU n. C 78 del 28. 3. 1980, pag. 10. (2) GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 159. (3) GU n. C 331 del 17. 12. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (5) GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 9. (1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 21 settembre 1983.