Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statistiche)
GU L 386 del 31.12.1982, pagg. 31–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 145 - 152
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 22 - 29
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 12 pag. 145 - 152
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 22 - 29
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 006 pag. 383 - 390
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 06 pag. 95 - 102
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 06 pag. 95 - 102
DA DE EL EN FR IT NL
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1982
per l ' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ( prove statistiche )
( 82/953/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/694/CEE ( 2 ) e dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 11 ,
considerando che , in base all ' esperienza acquisita e tenuto conto dell ' attuale livello della tecnica , è ormai possibile completare talune prescrizioni della direttiva 79/622/CEE ( 3 ) del Consiglio e migliorarne l ' adeguamento alle condizioni di prova effettive ;
considerando che la presente direttiva non pregiudica la direttiva 77/536/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1977 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ) , che a tal fine , sino ad una data da stabilire , i trattori possono essere muniti di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme alla direttiva 77/536/CEE oppure alla presente direttiva ;
considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese a sopprimere gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Gli allegati da II a IV della direttiva 79/622/CEE sono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva .
Articolo 2
1 . A decorrere dal 1° ottobre 1983 , gli Stati membri non possono :
- rifiutare , per un tipo di trattore , l ' omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale ,
- vietare la prima immissione in circolazione dei trattori ,
se il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .
2 . A decorrere dal 1° ottobre 1984 gli Stati membri :
- non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo comma , della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva ,
- possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva .
3 . A decorrere dal 1° ottobre 1985 , gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione dei trattori il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva .
4 . I paragrafi 1 , 2 e 3 non pregiudicano la direttiva 77/536/CEE .
Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1983 e ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , il 15 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .
( 2 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 17 .
( 3 ) GU n . L 179 del 17 . 7 . 1979 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 1 .
ALLEGATO
L ' allegato II della direttiva 79/622/CEE è così modificato :
Il punto 4.1.1 è soppresso .
Il punto 4.1.2 diventa il punto 4.1.1 , così formulato :
« 4.1.1 . non si è prodotta interferenza tra la struttura di protezione ed una qualsiasi parte della zona libera definita al punto 3.2 dell ' allegato III , e nessuna parte della zona libera si è trovata fuori della protezione della struttura durante le prove specificate ai punti 1.2 , 1.3 , 1.5 , 1.6 e , se del caso , al punto 1.7 dell ' allegato III .
Se è stata effettuata una prova di sovraccarico , la forza applicata durante la fase in cui viene assorbita l ' energia specifica deve essere superiore a 0,8 Fmax applicata al tempo stesso durante la prova principale e durante la prova di sovraccarico in questione ( figure 4 b e 4 c dell ' allegato IV ) » .
Il punto 4.1.3 diventa il punto 4.1.2 .
Dopo il punto 4.1.3 ( diventato 4.1.2 ) , inserire il nuovo punto 4.1.3 :
« 4.1.3 . Nel momento in cui durante ciascuna prova obbligatoria di carico orizzontale viene raggiunta l ' energia necessaria , la forza deve essere superiore a 0,8 Fmax » .
Il punto 6 « SIMBOLI » è così modificato :
Dopo il simbolo D aggiungere il seguente simbolo :
« D' = deformazione ( mm ) del dispositivo per l ' energia calcolata necessaria » .
Il testo del simbolo F' è sostituito da quello seguente :
« F' = forza per l ' energia calcolata necessaria » .
Il testo del simbolo F-D è così modificato :
« F-D = diagramma forza/deformazione » .
Il testo del simbolo Eil2 è così modificato :
« Eil2 = energia immessa , da assorbire durante l ' applicazione del secondo carico longitudinale ( J ) » .
I simboli Ei , E'i , Ea e E"i sono soppressi .
L ' allegato III della direttiva 79/622/CEE è così modificato :
Al punto 1.2 , leggi :
« 1.2 . Carico longitudinale ( figura 2 dell ' allegato IV )
Il carico viene applicato orizzontalmente nella direzione parallela al piano verticale mediano del trattore .
Nel caso dei trattori nei quali almeno il 50 % della massa , quale definita al punto 1.3 dell ' allegato II , grava sulle ruote posteriori , il carico longitudinale posteriore ed il carico laterale sono applicati da una parte e dall ' altra rispetto il piano mediano longitudinale della struttura di protezione . Nel caso dei trattori nei quali almeno il 50 % della massa grava sulle ruote anteriori , il carico longitudinale anteriore è applicato dalla stessa parte del piano mediano longitudinale della struttura di protezione alla quale è applicato il carico laterale .
Esso viene applicato sulla traversa superiore della struttura di protezione ( ossia alla parte che dovrebbe per prima urtare il suolo in caso di capovolgimento ) .
Il punto di applicazione del carico si trova ad 1/6 della larghezza dell ' estremità superiore della struttura di protezione , misurato verso l ' interno a partire dall ' angolo esterno . La larghezza della struttura di protezione deve corrispondere alla distanza tra due parallele al piano verticale mediano del trattore che congiunge le estremità esterne della struttura di protezione sul piano orizzontale tangente alla faccia superiore degli elementi trasversali superiori .
La lunghezza della trave non sarà inferiore ad 1/3 della larghezza della struttura di protezione ( descritta precedentemente ) nù superiore di oltre 49 mm a questo valore minimo .
Il carico longitudinale viene applicato posteriormente o anteriormente in conformità del punto 3.1.1.1 dell ' allegato II .
La prova deve essere interrotta nei seguenti casi :
a ) L ' energia di deformazione assorbita dalla struttura di protezione è maggiore o pari all ' energia immessa necessaria Eil1 ( dove Eil1 = 1,4 mt ) ;
b ) la struttura di protezione interferisce nella zona libera o la lascia senza protezione » .
Al punto 1.4 , leggi :
« 1.4 . Prova di sovraccarico
1.4.1 . Se una prova di carico orizzontale ha provocato strappi , rotture o piegature , può essere richiesta una prova di sovraccarico per determinare la resistenza residua della struttura e per verificare che la stessa sia sufficiente per resistere ad eventuali ribaltamenti successivi ( figure 4 a , 4 b , 4 c ) .
In ogni caso , la prova di sovraccarico deve essere imposta se la forza diminuisce di oltre il 3 % nel corso nell ' ultimo 5 % della deformazione raggiunta quando l ' energia richiesta è assorbita dalla struttura ( figura 4 b ) .
1.4.2 . La prova di sovraccarico consiste nel continuare l ' applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5 % dell ' energia richiesta inizialmente sino ad un massimo del 20 % di energia aggiunta ( figura 4 c ) .
1.4.2.1 . La prova di sovraccarico è soddisfacente se , dopo ciascun incremento del 5 % , 10 % o 15 % dell ' energia richiesta , la forza diminuisce di meno del 3 % per un incremento del 5 % e se la forza resta superiore a 0,8 Fmax .
1.4.2.2 . La prova di sovraccarico è soddisfacente se , dopo che la struttura ha assorbito il 20 % dell ' energia aggiunta , la forza resta superiore a 0,8 Fmax .
1.4.2.3 . Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o interferenze o mancanza di protezione nella zona in seguito ad una deformazione elastica . Dopo la soppressione del carico , la struttura non deve però interferire nella zona e la zona deve essere interamente protetta » .
I punti da 3.1 a 3.1.4 sono soppressi .
I punti 3.2 e 3.3 diventano rispettivamente 3.1 e 3.2
L ' allegato IV della direttiva 79/622/CEE è così modificato :
« FIGURE
Figura 1 : Punto di applicazione del carico laterale
Figura 2 : Punto di applicazione del carico longitudinale posteriore
Figura 3 : Esempio di dispositivo utilizzato per la prova di schiacciamento
Figura 4 a : Diagramma forza/deformazione : la prova di sovraccarico non è necessaria
Figura 4 b : Diagramma forza/deformazione : la prova di sovraccarico è necessaria
Figura 4 c : Diagramma forza/deformazione : la prova di sovraccarico deve essere proseguita
Figura 5 : Spiegazione dei termini : deformazione permanente , elastica e totale
Figura 6 a : Vista laterale della zona libera
Figura 6 b : Vista della zona libera a partire dalla parte anteriore/posteriore
Figura 6 c : Vista isometrica
Figura 7 : Apparecchiatura per la determinazione del punto di riferimento del sedile
Figura 8 : Metodo per la determinazione del punto di riferimento del sedile » .
Unicamente nella versione inglese , il titolo della figura 1 è sostituito dal testo seguente : « Point of application of lateral loading » .
I disegni delle figure 2 , 4 a , 4 b e 4 c sono sostituiti dai disegni seguenti :
Designo : vedi G.U .
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