31980Y1003(01)

Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla corte di giustizia delle Comunità Europee, il 20 febbraio 1979, nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»)

Gazzetta ufficiale n. C 256 del 03/10/1980 pag. 0002 - 0003


Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»)

Il testo seguente è stato comunicato, sotto forma di lettera, agli Stati membri ; il Parlamento europeo ed il Consiglio ne sono stati ugualmente informati.

Nella comunicazione del 6 novembre 1978 sulla «salvaguardia della libertà degli scambi all'interno della Comunità», la Commissione sottolinea che la libera circolazione delle merci è oggetto di un crescente numero di misure restrittive.

La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»), recentemente confermata dalla sentenza del 26 giugno 1980 nella causa 788/79, offre alla Commissione orientamenti interpretativi che le permettono di esercitare un controllo più severo sull'applicazione delle regole del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci e, in particolare, degli articoli da 30 a 36.

La Corte ha fornito una definizione assai generale degli ostacoli alla libertà degli scambi vietati dal disposto degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE : «ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari».

Nella sentenza del 20 febbraio 1979, la Corte precisa la portata di questa definizione, per quanto riguarda le normative tecniche e commerciali:

ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev'essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro.

Anche se indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed importati, le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev'essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità.

Le conclusioni che la Commissione trae, sul piano dei principi, da questi nuovi orientamenti sono le seguenti: - Se gli Stati membri possono, per quanto riguarda la propria produzione ed in assenza di disposizioni comunitarie in materia, disciplinare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, altrettanto non può dirsi quando si tratti di prodotti importati da altri Stati membri.

Ogni prodotto importato da uno Stato membro dev'essere, in linea di massima, ammesso sul territorio del paese importatore se legalmente fabbricato, vale a dire se è conforme alla normativa od ai procedimenti di fabbricazione legittimi e tradizionali del paese d'esportazione, e commercializzato sul territorio di quest'ultimo.

L'accettazione di tale principio implica che gli Stati membri, all'atto dell'elaborazione di normative commerciali o tecniche che possano esercitare un'influenza sul buon funzionamento della libera circolazione delle merci, non possono collocarsi in una prospettiva esclusivamente nazionale e non tener conto che di esigenze proprie ai soli prodotti nazionali. Il buon funzionamento del mercato comune esige che ogni Stato tenga conto anche delle esigenze legittime degli altri Stati membri.

- La Corte non ammette deroghe a questo principio che in condizioni assai restrittive : gli ostacoli, che risultino da disparità normative tecniche e commerciali, possono essere accettati solo quando dette normative: - sono necessarie, vale a dire appropriate e non eccessive, per soddisfare esigenze imperative (pubblica sanità, tutela del consumatore e dell'ambiente, correttezza delle transazioni commerciali, ecc.);

- perseguono fini di interesse generale, il cui carattere sia così imperativo da giustificare una deroga ad una regola fondamentale del trattato quale la libera circolazione delle merci;

- costituiscono la garanzia essenziale per raggiungere tale fine, vale a dire sono contemporaneamente il mezzo più adeguato e il meno nocivo per gli scambi.

Sulla base di questa giurisprudenza, la Commissione ha definito un certo numero di orientamenti:

- I principi sanciti dalla Corte implicano che uno Stato membro non può, in linea di massima, vietare la vendita sul proprio territorio di un prodotto legalmente fabbricato e posto in commercio in un altro Stato membro, anche se tale prodotto è fabbricato secondo prescrizioni tecniche o qualitative diverse da quelle imposte ai suoi prodotti.

Infatti, se il prodotto in questione «corrisponde in modo opportuno e soddisfacente» all'obiettivo legittimo perseguito dalla sua normativa (sicurezza, tutela del consumatore e dell'ambiente, ecc.), lo Stato membro importatore non può, per giustificare il divieto di vendita sul suo territorio, far valere che i mezzi utilizzati per raggiungere tale obiettivo sono diversi da quelli imposti ai prodotti nazionali.

In tal caso, un divieto assoluto di vendita non può essere considerato «necessario» per soddisfare ad una «esigenza imperativa», perché esso non ne costituirebbe la «garanzia essenziale» nel senso precisato dalla sentenza della Corte.

La Commissione dovrà, dunque, risolvere il problema di tutto un complesso di normative commerciali che fissano condizioni tecniche o qualitative per l'ammissione sul mercato nazionale di prodotti fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, in tutti i casi in cui gli ostacoli risultanti da tali normative siano inaccettabili alla luce dei rigorosi criteri enunciati dalla Corte.

La Commissione fa specifico riferimento alle normative concernenti la composizione, la designazione, la presentazione ed il condizionamento dei prodotti, nonché alle normative che prescrivono l'osservanza di talune disposizioni tecniche.

- La Commissione dovrà principalmente adoprarsi per armonizzare le legislazioni nazionali che incidono sul funzionamento del mercato comune quando gli ostacoli da eliminare risultino da disposizioni nazionali ammissibili alla luce dei criteri enunciati dalla Corte.

La Commissione concentrerà, inoltre, la sua attività su settori che assumono carattere prioritario, in ragione della loro importanza economica per la realizzazione del mercato interno.

Al fine di prevenire difficoltà future, la Commissione terrà informati gli Stati membri delle eventuali obiezioni che essa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del trattato, riterrà di dover formulare in merito a talune disposizioni da essi previste e delle quali essa abbia conoscenza. La Commissione comunicherà prossimamente suggerimenti per le relative procedure.

La Commissione è convinta che tale impostazione assicurerà agli industriali della Comunità una più ampia libertà di scambi e rafforzerà, in tal modo, la base industriale della Comunità rispondendo al contempo alle aspettative dei consumatori.