Regolamento (CEE) n. 2829/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve
GU L 320 del 15.12.1979, pagg. 50–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 11 pag. 159 - 159
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 134 - 134
edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 11 pag. 159 - 159
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 23 - 23
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 23 - 23
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 04 pag. 111 - 111
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 03 pag. 124 - 124
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 03 pag. 124 - 124
DA DE EN FR IT NL
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2829/79 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1979
recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 591/79 del Consiglio , del 26 marzo 1979 , che stabilisce le norme generali relative alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ( 3 ) , in particolare l ' articolo 9 ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1963/79 della Commissione ( 4 ) dispone , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , che la domanda di controllo dell ' olio deve essere presentata alla competente autorità almeno 5 giorni prima della data prevista per l ' inizio della fabbricazione delle conserve nelle quali viene impiegato l ' olio d ' oliva ;
considerando che questo lasso di tempo ha lo scopo di consentire il controllo delle scorte di olio d ' oliva da parte delle autorità competenti ; che le modalità di questo controllo amministrativo differiscono a seconda degli Stati membri e che occorre che siano questi ultimi a fissare il periodo di tempo necessario ad effettuare il controllo in oggetto ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1963/79 è sostituito dal seguente :
« 1 . Per beneficiare della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare alla competente autorità , prima della data prevista per l ' inizio della fabbricazione , una domanda di controllo .
La domanda può essere presentata soltanto quando l ' olio si trovi nello stabilimento di fabbricazione delle conserve .
Lo Stato membro interessato stabilisce , se necessario , un termine tra la data di cui al primo comma . »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .
( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 2 .
( 4 ) GU n . L 227 del 7 . 9 . 1979 , pag . 10 .
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