Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 331 del 27.12.1979, pagg. 20–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 174 - 177
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 83 - 86
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 10 pag. 174 - 177
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 288 - 291
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 288 - 291
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 005 pag. 437 - 440
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 05 pag. 79 - 82
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 05 pag. 79 - 82
DA DE EN FR IT NL
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COMMISSIONE
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1979
che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote
( 79/1073/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 1 ) , modificata da ultimo con direttiva 79/694/CEE ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 ,
vista la direttiva 74/347/CEE del Consiglio , del 25 giugno 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ,
vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1977 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ) ,
considerando che , in base all ' esperienza acquisita e tenuto conto delle disposizioni adottate in materia di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento i quali influiscono sulla forma delle parti della sovrastruttura dei trattori che ha una grande importanza per il campo di visibilità , è attualmente possibile adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative al campo di visibilità ;
considerando le accresciute esigenze della sicurezza della circolazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 74/347/CEE è modifica come appresso :
1 . agli articoli 2 e 3 sono soppresse le parole « il campo di visibilità » ;
2 . dopo l ' articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis :
« Articolo 3 bis
1 . Con decorrenza dal 1° maggio 1980 gli Stati membri possono
- rifiutare per un tipo di trattore l ' omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale ;
- vietare la prima messa in circolazione dei trattori ,
se il campo di visibilità di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva adducendo motivi concernenti il campo di visibilità dei trattori .
2 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1980 gli Stati membri :
- non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ;
- possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .
3 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .
L ' allegato è modificato conformemente all ' allegato della presente direttiva .
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1980 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , il 22 novembre 1979
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .
( 2 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 17 .
( 3 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 5 .
( 4 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 1 .
ALLEGATO
Al punto 1.4 leggi :
« effetto di schermo
Per « effetto di schermo » si intendono le corde dei settori dell ' emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi , quali i montanti del tetto , i tubi per l ' aspirazione dell ' aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza . »
Al punto 2.2.1.1 leggi :
« Il trattore va collocato su un piano orizzontale , come indicato nelle figura 2 . Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi ( ad esempio : 2 × 150 W , 12 V ) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro . Il supporto deve poter ruotare , nel suo punto centrale , attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento . Nella misurazione dell ' effetto di schermo , esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l ' elemento costruttivo che ostruisce la vista .
Le sovrapposizioni delle zone scure ( nuclei d ' ombra ) prodotte dall ' elemento costruttivo che ostruisce la vista sull ' emiciclo di visibilità in occasione dell ' accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo , a norma del punto 1.4 ( figura 3 ) . »
Al punto 2.2.1.2 leggi :
« L ' effetto di schermo non deve avere un ' estensione superiore a 700 mm . »
Al punto 2.2.1.3 leggi :
« L ' effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini , larghi oltre 80 mm , deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2 200 mm , misurata come corda dell ' emiciclo di visibilità . »
Al punto 2.2.1.5 leggi :
« Al di fuori del settore di visibilità , qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo , può essere ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm . Su ciascuna parte dell ' emiciclo di visibilità esterna al settore di visibilità , possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l ' altro a 1 500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1 200 mm .
Al punto 2.2.2.1 leggi :
« L ' ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1 . Per quanto riguarda la dimensione , la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.2 , 2.2.1.3 , 2.2.1.4 , 2.2.1.5 e 2.2.1.6 . »
Al punto 2.5 leggi :
« Per determinare l ' effetto di schermo nel settore della visibilità , l ' effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza ed a qualsiasi altro ostacolo può , a norma del punto 2.2.1.4 , essere considerato come un solo effetto di schermo a condizione che la distanza tra i punti più esterni di effetto di schermo non superi 700 mm . »
Designo : vedi G.U .
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