Direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 15/08/1979 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0075
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0209
++++ DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1979 che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli ( 79/700/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1976 , che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentiti sugli e negli ortofrutticoli ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che la suddetta direttiva prevede che i controlli ufficiali destinati a verificare l ' osservanza delle quantità massime di residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli siano effettuati secondo metodi comunitari di campionamento e di analisi qualitativa e quantitativa ; considerando che è necessario stabilire in un primo stadio dei metodi di campionamento ; considerando che durante la formulazione di tali metodi si è riconosciuto che , tenuto conto delle variazioni di dimensioni , stato e imballaggio ( dove presente ) degli ortofrutticoli in circolazione , i metodi si dimostreranno pratici soltanto a condizione che talune operazioni siano sufficientemente empiriche ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Gli Stati membri prescrivono che il campionamento per i controlli di cui all ' articolo 6 della direttiva 76/895/CEE sia effettuato secondo le modalità descritte nell ' allegato della presente direttiva . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore , non oltre il 31 dicembre 1980 , le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 24 luglio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 26 . ALLEGATO METODI DI CAMPIONAMENTO 1 . FINALITÀ E CAMPO D ' APPLICAZIONE I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantità di residui di antiparassitari contenuti negli e sugli ortofrutticoli devono essere prelevati in conformità delle modalità sottoindicate . I campioni finali e di laboratorio così ottenuti sono da considerarsi rappresentativi delle partite sottoposte al campionamento . L ' osservanza delle quantità massime stabilite in conformità alla direttiva 76/895/CEE è stabilita sulla base dei contenuti riscontrati nei campioni finali e di laboratorio . 2 . AGENTI PRELEVATORI AUTORIZZATI I campioni vengono prelevati da agenti appositamente designati dagli Stati membri . 3 . DEFINIZIONI 3.1 . Partita da campionare Quantità identificabile di prodotti avente caratteristiche che si presumono uniformi . 3.2 . Campione elementare Quantità prelevata da un singolo punto della partita . 3.3 . Campione globale Insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita . 3.4 . Campione finale Campione globale , o parte rappresentativa del campione globale , ottenuta mediante riduzione di quest ' ultimo . 3.5 . Campione di laboratorio Campione destinato al laboratorio , costituito da un ' aliquota rappresentativa del campione finale . 4 . MODALITÀ DEL CAMPIONAMENTO 4.1 . Materiale da campionare Ciascuna delle partite in esame deve essere sottoposta a campionamento separato . 4.2 . Precauzioni da adottare Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni di laboratorio si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto dei residui e compremettere la validità delle determinazioni analitiche o la rappresentatività dei campioni di laboratorio . 4.3 . Campioni elementari Nei limiti del possibile , i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti della partita da campionare . Eventuali discostamenti da questa procedura devono essere registrati nel verbale di cui al paragrafo 5 . Il campionamento non deve essere effettuato su derrate completamente o estesamente deteriorate . L ' entità totale dei campioni elementari non deve mai essere inferiore a quella fissata al punto 4.6 per i campioni di laboratorio . 4.3.1 . Il numero minimo di campioni elementari da prelevare è indicato qui di seguito nella tabella A . Nei limiti del possibile , i campioni devono essere della stessa entità . TABELLA A Peso della partita da campionate , in kg * Numero minimo di campioni elementari da prelevare * < 50 * 3 * 50 - 500 * 5 * > 500 * 10 * 4.3.2 . Nel caso dei prodotti congelati , o quando il peso della partita da campionare non è noto all ' agente prelevatore o non può essere valutato con sufficiente esattezza , il numero minimo di campioni elementari , in deroga al punto 4.3.1 , può essere determinato in conformità della tabella B qui di seguito riportata . TABELLA B Numero di imballaggi o di unità nella partita da campionare * Numero minimo di imballaggi o di unità da prelevare * 1 - 25 * 1 * 26 - 100 * 5 * > 100 * 10 * 4.4 . Preparazione del campione globale Il campione globale viene preparato riunendo e mescolando i campioni elementari . 4.5 . Preparazione del campione finale Il campione globale può essere adoperato tal quale come campione finale . Se il campione globale è troppo grande , il campione finale può essere ricavato dal campione globale con un opportuno metodo di riduzione , ad esempio suddividendolo in quarti , scartando due quarti diagonalmente opposti , mescolando e ridividendo i quarti rimanenti , e così via fino a raggiungere l ' entità richiesta per il campione . In questo procedimento , tuttavia , i singoli frutti od ortaggi non possono essere tagliati o divisi . 4.6 . Preparazione dei campioni di laboratorio 4.6.1 . Dal campione finale va ricavato il numero di campioni di laboratori richiesto dalle norme nazionali . 4.6.2 . Per i funghi e i tartufi , le erbe aromatiche e i capperi , ciascun campione di laboratorio dovrà pesare almeno 0,5 kg . 4.6.3 . Per gli altri ortofrutticoli , ciascun campione di laboratorio deve avere il peso minimo di 1 kg e deve consistere di almeno 10 singoli frutti od ortaggi . Tuttavia , se il peso di 10 singoli frutti od ortaggi supera i 5 kg , il campione di laboratorio può consistere solamente di 5 esemplari . 5 . IMBALLAGGIO E TRASMISSIONE DEI CAMPIONI DI LABORATORIO Ciascun campione di laboratorio deve essere posto in un contenitore pulito e inerte , che assicuri un ' adeguata protezione dalla contaminazione e dai danni durante il trasporto . Il contenitore deve essere etichettato e sigillato in modo che non sia possibile aprirlo , o toglierne l ' etichetta , senza danneggiare il sigillo . Come già detto al punto 4.2 , si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni variazione di composizione del campione di laboratorio che potrebbe verificarsi durante il trasporto o il magazzinaggio . Per ogni operazione di campionamento deve essere redatto un verbale che permetta di identificare senza equivoci la partita campionata e che indichi la data e il luogo di campionamento , oltre a qualunque ulteriore dato che si presuma possa essere d ' aiuto all ' analista .