Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 205 del 13.8.1979, pagg. 17–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 55 - 56
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 196 - 197
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 10 pag. 55 - 56
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 152 - 153
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 152 - 153
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 005 pag. 350 - 351
DA DE EN FR IT NL
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979
che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote
( 79/694/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che attualmente taluni dispositivi o parti di trattori che formano un ' entità tecnica sono già commercializzati separatamente oppure dopo essere stati montati su un trattore ; che , a condizione che detti dispositivi o parti possano anche essere verificati prima di essere montati su un trattore , la loro libera circolazione può essere agevolata dall ' introduzione di un ' omologazione CEE anche per queste entità tecniche ;
considerando che , di conseguenza , è opportuno completare sin da ora la direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) con disposizioni che istituiscano la suddetta omologazione ;
considerando che l ' omologazione CEE di entità tecniche destinate ad essere montate su trattori permette di agevolare l ' omologazione di questi ultimi evitando la ripetizione di talune verifiche all ' atto dell ' omologazione dei trattori ; che , d ' altro canto , all ' atto della concessione dell ' omologazione CEE di entità tecniche , si debbono poter prevedere restrizioni relative all ' impiego e/o alle prescrizioni per il montaggio ;
considerando che l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive particolari nel settore della produzione di entità tecniche deve essere sempre possibile e che , a tal fine , la procedura contemplata dall ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE è adeguata ;
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare lo spazio di manovra del conducente e i finestrini dei trattori differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che è quindi necessario che tutti gli Stati membri adottino sin da ora le stesse prescrizioni , come complemento o in sostituzione delle norme attuali ;
considerando che è opportuno che il controllo in ordine all ' osservanza di queste prescrizioni avvenga nel quadro della procedura d ' omologazione CEE di ciascun tipo di trattore stabilita dalla direttiva 74/150/CEE ; che , di conseguenza , è opportuno completare detta direttiva inserendo nell ' allegato I ( modello di scheda informativa ) e nell ' allegato II ( modello di scheda d ' omologazione CEE ) le indicazioni a tal fine necessarie ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 74/150/CEE è modificata come appresso :
a ) dopo l ' articolo 9 è inserito il seguente articolo : « Articolo 9 bis
1 . Semprechù le direttive particolari lo dispongano esplicitamente , l ' omologazione CEE può essere anche rilasciata per tipi di dispositivi o di parti di trattori che formano un ' entità tecnica .
2 . Se l ' entità tecnica da omologare esplica la sua funzione o presenta una caratteristica particolare soltanto se collegata ad altri elementi del trattore e se , quindi , il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l ' entità tecnica da omologare funziona in collegamento con altri elementi dei trattori , simulati o reali , la portata dell ' omologazione CEE dell ' entità tecnica deve essere limitata di conseguenza . In questo caso la scheda d ' omologazione CEE di un ' entità tecnica riporta le restrizioni relative all ' impiego e le eventuali prescrizioni di montaggio ; nel caso d ' omologazione CEE del trattore è verificato il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni .
3 . Gli articoli da 3 a 9 e 14 si applicano per quanto di ragione .
Tuttavia il detentore di un ' omologazione CEE di un ' entità tecnica rilasciata conformemente al presente articolo deve non soltanto stabilire il certificato di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , ma anche apporre su ciascuna entità costruita conformemente al tipo omologato il proprio marchio di fabbrica o di commercio , l ' indicazione del tipo e , se la direttiva particolare lo dispone , il numero d ' omologazione . » ;
b ) l ' articolo 11 è completato dal seguente comma :
« Questa procedura si applica anche allo scopo di inserire in una direttiva particolare le disposizioni relative all ' omologazione CEE di entità tecniche . » ;
c ) l ' allegato I ( modello di scheda informativa ) è completato con le seguenti indicazioni :
- « 8.4.4 . : spazio di manovra del conducente » ,
- « 8.4.5 . : finestrini . » ;
d ) l ' allegato II ( modello di scheda d ' omologazione CEE ) è completato con le seguenti indicazioni :
- « 7.4.4 . : spazio di manovra del conducente DP » ,
- « 7.4.5 . : finestrini DP » .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri mettono in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . O ' KENNEDY
( 1 ) GU n . C 127 del 21 . 5 . 1979 , pag . 80 .
( 2 ) Parere reso il 22/23 . 5 . 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .
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