Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
GU L 192 del 31.7.1979, pagg. 35–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 179 - 179
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 145 - 145
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 145 - 145
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 40 - 40
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 10 pag. 40 - 40
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 005 pag. 347 - 347
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 05 pag. 3 - 3
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 05 pag. 3 - 3
DA DE EN FR IT NL
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979
che modifica la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
( 79/661/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la direttiva 76/768/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ) , stabilisce all ' articolo 5 che allo scadere di un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica di tale direttiva , le sostanze e i coloranti elencati nell ' allegato IV sono definitivamente ammessi , o definitivamente vietati , o mantenuti per un nuovo periodo di tre anni nell ' allegato IV , o soppressi da tutti gli allegati ;
considerando che , data la complessità dei problemi da risolvere , questo termine non potrà essere rispettato e che occorre pertanto prolungarlo ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 76/768/CEE è modificata come in appresso :
1 . Al primo comma dell ' articolo 5 , il membro di frase « Per un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva » è sostituito da « Fino al 31 dicembre 1980 » .
2 . Al secondo comma dell ' articolo 5 , il membro di frase « Alla scadenza del termine di tre anni » è sostituito da « Dal 1° gennaio 1981 » .
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro il 30 luglio 1979 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì , 24 luglio 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . O ' KENNEDY
( 1 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .
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