Direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 17/07/1979 pag. 0031 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0043
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1979 relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti l ' obbligazione doganale ( 79/623/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la Comunità è fondata su un ' unione doganale ; considerando che , fatte salve le misure transitorie previste al titolo I , capo 1 della quarta parte dell ' atto d ' adesione , l ' attuazione dell ' unione doganale è disciplinata , nei suoi aspetti essenziali , dal titolo I , capo 1 , della parte seconda del trattato ; che detto capo prevede un insieme di prescrizioni precise per quanto riguarda in particolare l ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , la fissazione e l ' applicazione progressiva della tariffa doganale comune nonchù le sue modificazioni o sospensioni autonome ; considerando che , se l ' articolo 27 del trattato prevede che gli Stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che l ' esame approfondito cui si è proceduto unitamente agli Stati membri ha però posto in luce la necessità di determinare per alcune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instaurazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che colpiscono le merci oggetto di scambi tra la Comunità ed i paesi terzi ; considerando che l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ai quali una determinata merce è soggetta ai sensi delle disposizioni in vigore deve essere corrisposto da una persona fisica o giuridica in ragione dell ' esistenza , a suo carico , di un obbligo di pagamento dell ' importo medesimo , obbligo in appresso denominato « obbligazione doganale » ; considerando che il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale è quello da prendere in considerazione per determinare in numerosi casi alcuni elementi della tassazione della merce , in particolare la sua specie , la sua quantità ed il suo valore ; che è quindi necessario stabilire norme comuni per la determinazione del momento in cui sorge l ' obbligazione doganale , allo scopo di assicurare un ' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie vigenti all ' importazione e all ' esportazione ; considerando che il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale deve essere definito tenendo conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all ' importazione e dei dazi all ' esportazione ; considerando che è quindi necessario definire il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale all ' importazione in relazione alle condizioni alle quali le merci , cui sono applicabili i dazi all ' importazione , vengono integrate nell ' economia della Comunità ; che a tale scopo bisogna fare riferimento in particolare , secondo i casi , sia alle disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità delle merci provenienti da paesi terzi , sia agli obblighi risultanti dalla direttiva 68/312/CEE del Consiglio , del 30 luglio 1968 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ( 4 ) , sia agli obblighi relativi ai controlli doganali e all ' utilizzazione delle merci che derivano dal ricorso al regime doganale al quale le merci in questione sono assoggettate ; considerando che è d ' altronde opportuno definire il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale all ' esportazione in relazione alle condizioni alle quali le merci soggette ai dazi all ' esportazione lasciano il territorio geografico della Comunità ; che a tale scopo bisogna distinguere tra merci che , ai fini della loro esportazione , sono o no oggetto di una dichiarazione in dogana e , eventualmente , tra merci che ricevono o no la destinazione indicata nella dichiarazione stessa ; considerando che è necessario stabilire il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell ' importo dell ' obbligazione doganale e quello a decorrere dal quale tale importo è esigibile da parte delle autorità competenti e precisare le circostanze in base alle quali l ' obbligazione doganale può non sorgere o estinguersi ; che , oltre al pagamento dell ' obbligazione doganale o alla sua prescrizione , secondo le disposizioni vigenti , le cause di tale estinzione devono fondarsi sulla constatazione che le merci non hanno effettivamente ricevuto la destinazione economica , in base alla quale sono applicabili i dazi all ' importazione o i dazi all ' esportazione ; considerando che , nella misura in cui merci rispondenti alle condizioni di cui all ' articolo 9 e all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato sono soggette , quando formano oggetto di scambi tra gli Stati membri , all ' applicazione di un ' imposizione di carattere doganale o agricolo , occorre osservare le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l ' obbligazione doganale direttiva per quanto riguarda l ' obbligazione doganale derivante dall ' esistenza di tale imposizione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva fissa le norme che debbono essere previste dalle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative : - alla nascita dell ' obbligazione doganale , - al momento da prendere in considerazione per la determinazione dell ' importo dell ' obbligazione doganale e la sua esigibilità , - all ' estinzione dell ' obbligazione doganale . 2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per : a ) obbligazione doganale : l ' obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l ' importo dei dazi all ' importazione ( obbligazione doganale all ' importazione ) o dei dazi all ' esportazione ( obbligazione doganale all ' esportazione ) applicabili , in virtù delle disposizioni in vigore , alle merci soggette ai dazi medesimi ; b ) dazi all ' importazione : tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ; c ) dazi dall ' esportazione : i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' esportazione previste nell ' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ; d ) contabilizzazione : l ' atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti . TITOLO I NASCITA DELL ' OBBLIGAZIONE DOGANALE A . Obbligazione doganale all ' importazione Articolo 2 L ' obbligazione doganale all ' importazione sorge per : a ) l ' immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all ' importazione ; b ) l ' introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all ' importazione in violazione delle disposizioni prese in applicazione dell ' articolo 2 della direttiva 68/312/CEE . Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità tutte le merci che provengono da una zona franca , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della direttiva 69/75/CEE del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche ( 5 ) , situata nel territorio doganale della Comunità ; c ) la sottrazione di una merce , soggetta a dazi all ' importazione , al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda tali controlli ; d ) l ' inadempienza di uno degli obblighi che , per una merce soggetta a dazi all ' importazione , derivano dalla custodia temporanea o dall ' utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta , o l ' innosservanza di una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime , a meno che non si accerti , in maniera soddisfacente per le autorità competenti , che l ' inadempienza o l ' inosservanza non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione ; e ) la non utilizzazione per i fini previsti , entro i termini stabiliti , di una merce immessa in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all ' importazione in ragione della sua destinazione a fini particolari , o la sua utilizzazione a fini diversi da quelli previsti . È assimilata ad un ' utilizzazione a fini diversi da quelli previsti la distruzione della merce effettuata senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti , prima che tale merce sia stata effettivamente utilizzata per i fini previsti ; f ) il mantenimento a titolo definitivo nel territorio doganale della Comunità di rifiuti e residiu , soggetti a dazi all ' importazione e risultanti dalla distruzione di merce immessa in libera pratica , effettuata con l ' autorizzazione preventiva delle autorità competenti , quando secondo le disposizioni in vigore la distruzione ha l ' effetto di : - non far sorgere un ' obbligazione doganale nei confronti della merce in questione , oppure - permettere il rimborso o lo sgravio dei dazi all ' importazione relativi a detta merce . Articolo 3 Il momento in cui si considera sorta l ' obbligazione doganale all ' importazione corrisponde : a ) nei casi di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , al momento dell ' accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce od al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto che , secondo le disposizioni in vigore , abbia gli stessi effetti giuridici di detta accettazione ; b ) nei casi di cui all ' articolo 2 , lettera b ) , al momento dell ' introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità ; c ) nei casi di cui all ' articolo 2 , lettera c ) , al momento in cui la merce è sottratta al controllo doganale ; d ) nei casi di cui all ' articolo 2 , lettera d ) , al momento in cui cessa di essere soddisfatto l ' obbligo la cui inadempienza dà origine all ' obbligazione doganale , oppure al momento della concessione del regime doganale se risulta a posteriori che in realtà non era soddisfatta una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime ; e ) nei casi di cui all ' articolo 2 , lettera e ) : - se l ' utilizzazione della merce per fini diversi da quelli previsti per l ' esenzione totale o parziale dai dazi all ' importazione è effettuata con l ' autorizzazione delle autorità competenti , al momento del rilascio dell ' autorizzazione medesima , - negli altri casi , al momento in cui scade il termine stabilito per l ' utilizzazione della merce per i fini previsti o , eventualmente , al momento in cui la merce stessa è utilizzata per la prima volta per fini diversi da quelli previsti per l ' esenzione totale o parziale dai dazi all ' importazione ; f ) nei casi previsti all ' articolo 2 , lettera f ) , al momento in cui avviene la distruzione della merce . Articolo 4 In deroga all ' articolo 2 non sorge alcuna obbligazione doganale all ' importazione rispetto ad una determinata merce : a ) qualora l ' interessato dimostri , in maniera soddisfacente per le autorità competenti , che l ' inadempienza agli obblighi risultanti : - dalle disposizioni prese per l ' applicazione dell ' articolo 2 della direttiva 68/312/CEE , oppure - dalla sosta delle merce in questione in custodia temporanea , oppure - dall ' applicazione del regime doganale cui è stata assoggettata tale merce , è dovuta alla distruzione totale o alla perdita definitiva di detta merce per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o di forza maggiore ; b ) qualora tale merce , già immessa in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi doganali all ' importazione , in quanto destinata a fini particolari , venga , con l ' autorizzazione delle autorità competenti , riesportata fuori della Comunità o distrutta . B . Obbligazione doganale all ' esportazione Articolo 5 L ' obbligazione doganale all ' esportazione sorge per : a ) l ' uscita dal territorio geografico della Comunità , qual è definito ai fini dell ' applicazione dei dazi all ' esportazione , di una merce soggetta a tali dazi ; b ) la mancata destinazione di una merce all ' uso che ne ha consentito l ' uscita dal territorio geografico della Comunità , ai sensi della lettere a ) , in esenzione totale o parziale dai dazi all ' esportazione . Articolo 6 Il momento in cui si considera sorta l ' obbligazione doganale all ' esportazione corrisponde : a ) nei casi di cui all ' articolo 5 , lettera a ) : - se la merce in questione forma oggetto di una dichiarazione in dogana per l ' esportazione dal territorio geografico della Comunità , al momento dell ' accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione medesima o al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto che , secondo le disposizioni in vigore , abbia gli stessi effetti giuridici di detta accettazione ; - se la merce non ha formato oggetto della dichiarazione in dogana di cui sopra , al momento della sua uscita effettiva dal territorio geografico della Comunità ; b ) nei casi di cui all ' articolo 5 , lettera b ) : - se il cambio di destinazione della merce avviene con l ' autorizzazione delle autorità competenti , al momento in cui l ' autorizzazione stessa è rilasciata ; - negli altri casi , al momento in cui la merce è giunta ad una destinazione diversa da quella che aveva permesso la sua uscita dal territorio geografico della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all ' esportazione o , nel caso in cui tale momento non possa essere determinato dalle autorità competenti , al momento in cui scade il termine previsto per comprovare che la merce ha effettivamente raggiunto la destinazione che dà diritto all ' esenzione . TITOLO II MOMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL ' IMPORTO DELL ' OBBLIGAZIONE DOGANALE E LA SUA ESIGIBILITÀ Articolo 7 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell ' ambito di regolamentazioni doganali o agricole specifiche : a ) l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione applicabili ad una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri a detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale ; b ) qualora non sia possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale , il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione applicabili a detta merce è quello in cui le autorità competenti constatano che per tale merce si verifica uno dei casi che hanno dato origine ad una obbligazione doganale . Tuttavia , qualora le autorità competenti possano stabilire , sulla base delle informazioni di cui dispongono , che l ' obbligazione doganale è sorta in un momento antecedente a quello in cui esse hanno effettuato tale constatazione , l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione concernenti la merce in questione viene determinato sulla base degli elementi di tassazione ad essa applicabili nel momento più lontano nel tempo cui si può far risalire la nascita dell ' obbligazione doganale derivante da questa situazione . Articolo 8 Fatte salve le dilazioni di pagamento che possono essere accordate al debitore secondo le disposizioni vigenti , l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione oggetto dell ' obbligazione doganale diventa esigibile dal momento della contabilizzazione dei dazi medesimi da parte delle autorità competenti . TITOLO III ESTINZIONE DELL ' OBBLIGAZIONE DOGANALE Articolo 9 1 . Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di insolvibilità del debitore debitamente constatata per via giudiziaria , l ' obbligazione doganale si estingue nei casi seguenti : a ) con il pagamento dell ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione relativi alla merce di cui trattasi o con lo sgravio da tale importo in applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore ; b ) per prescrizione , in base alle disposizioni vigenti . 2 . Inoltre , a ) l ' obbligazione doganale all ' importazione si estingue : - quando , prima che sia autorizzata l ' uscita della merce dagli spazi doganali , la dichiarazione di immissione in libera pratica , per una causa ammessa dalla regolamentazione in vigore , è annullata o invalidata dalle autorità competenti o allorchù queste ultime autorizzano il dichiarante a ritirare la dichiarazione stessa e a sostituirla con una dichiarazione per un altro regime doganale ; - quando , prima che sia autorizzata l ' uscita della merce dagli spazi doganali , la merce dichiarata per la libera pratica è distrutta per ordine o con l ' autorizzazione delle autorità competenti o , con l ' accordo di queste ultime , è oggetto di rinuncia a favore del Tesoro pubblico ; - quando l ' interessato comprova , in maniera soddisfacente per le autorità competenti , che la merce dichiarata per l ' immissione in libera pratica è stata distrutta o definitivamente perduta , prima che i servizi doganali per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o di forza maggiore ; - quando l ' interessato comprova , in maniera soddisfacente per le autorità competenti , che la causa dell ' inadempienza di uno degli obblighi che , per una merce soggetta a dazi all ' importazione , deriva dalla custodia temporanea o dall ' utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta è dovuta : - all ' esportazione delle merce in questione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua introduzione in una zona franca , oppure - alla spedizione della merce in questione in un altro Stato membro dove è stato oggetto di un trattamento conforme al suo stato giuridico ; b ) l ' obbligazione doganale all ' esportazione si estingue : - quando , per un motivo ammesso dalla regolamentazione in vigore , la dichiarazione di esportazione è annullata o invalidata dalle autorità competenti ; - quando l ' interessato comprova , in maniera soddisfacente per le autorità competenti , che la merce dichiarata per l ' esportazione non ha potuto lasciare il territorio geografico della Comunità . TITOLO IV DISPOSIZIONI APPLICABILI NEGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI Articolo 10 Nella misura in cui le merci che rispondono alle condizioni dell ' articolo 9 e dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , sono soggette , quando formano oggetto di scambio tra gli Stati membri , all ' applicazione di un ' imposizione di carattere doganale o agricolo , gli articoli da 2 a 9 della presente direttiva si applicano , mutatis mutandis , per quanto concerne la nascita dell ' obbligazione doganale risultante da tale situazione , il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell ' importo di tale obbligazione doganale e la sua esigibilità nonchù l ' estinzione di tale obbligazione . TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11 La presente direttiva non pregiudica le disposizioni vigenti negli Stati membri a norma delle quali le merci costituiscono il pegno dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione cui esse sono soggette e possono formare oggetto , a tale titolo , di misure di pignoramento o di confisca . Articolo 12 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1982 . 2 . Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni prese per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . LE THEULE ( 1 ) GU n . C 128 del 10 . 6 . 1976 , pag . 48 . ( 2 ) GU n . C 238 dell ' 11 . 10 . 1976 , pag . 42 . ( 3 ) GU n . C 299 del 18 . 12 . 1976 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 194 del 6 . 8 . 1968 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 11 .