Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
GU L 33 dell' 8.2.1979, pagg. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 10 pag. 168 - 172
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 46 - 50
edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 10 pag. 168 - 172
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 126 - 130
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 126 - 130
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 04 pag. 33 - 37
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 03 pag. 63 - 67
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 03 pag. 63 - 67
DA DE EN FR IT NL
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1978
relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
( 79/117/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea ;
considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti ;
considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell ' agricoltura è l ' impiego di prodotti fitosanitari ;
considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale ; che essi comportano anche rischi per l ' uomo e per l ' ambiente , trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi ;
considerando che l ' impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri , tanto da non poter essere più a lungo tollerato ;
considerando che gli Stati membri hanno non solo disciplinato l ' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , ma altresì previsto , per taluni di essi , restrizioni o divieti d ' impiego applicabili anche alla loro commercializzazione ;
considerando che esistono differenze tra le disposizioni in materia dei vari Stati membri e che tali differenze rappresentano un ostacolo agli scambi che incide direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;
considerando che è quindi opportuno eliminare tali ostacoli armonizzando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative esistenti negli Stati membri ;
considerando che appare giustificato ammettere come principio fondamentale il divieto di tutti i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che , anche se correttamente usate per lo scopo voluto , presentano o rischiano di presentare effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , o effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente ;
considerando che , per numerosi prodotti di questo genere , possono essere tuttavia consentite talune deroghe a livello nazionale , limitatamente a particolari impieghi giustificati da motivi di carattere ecologico e tali da comportare un rischio minore rispetto agli altri impieghi precedentemente consentiti ;
considerando che tali deroghe dovrebbero essere gradualmente abolite via via che divengono disponibili trattamenti meno pericolosi ; che , per talune di esse , è prevista quindi a tal fine una data limite ;
considerando che è d ' altra parte necessario riconoscere agli Stati membri , subordinatamente a determinate condizioni , il diritto di sospendere temporaneamente e sotto la loro responsabilità certi divieti d ' impiego qualora la produzione vegetale sia minacciata da un pericolo imprevedibile , contro il quale non esistono altri mezzi di difesa ;
considerando che la direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati a scopi di ricerca o di analisi ;
considerando che è inoltre opportuno escludere dal campo di applicazione delle disposizioni comunitarie i prodotti fitosanitari destinati all ' esportazione verso i paesi terzi , in quanto detti paesi dispongono in genere di una normativa differente in materia ;
considerando che l ' applicazione della presente direttiva e l ' adattamento dell ' allegato all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche richiedono una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ; che la procedura del comitato permanente fitosanitario , anche se provvisoriamente limitata nel tempo , e l ' intervento del comitato scientifico per gli antiparassitari costituiscono una base adeguata per tale cooperazione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda il divieto di immettere in commercio e di impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive .
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intendono per :
1 . Prodotti fitosanitari
Le sostanze attive e le preparazioni contenenti una o più sostanze attive destinate a :
1.1 . combattere organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali o prevenirne l ' azione , ove tali sostanze o preparazioni non siano definite nelle disposizioni seguenti ,
1.2 . influire sui processi vitali delle piante senza peraltro agire da fertilizzanti ,
1.3 . conservare i prodotti vegetali , semprechù non esistano disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservativi ,
1.4 . distruggere le malerbe , o
1.5 . distruggere talune parti di piante o impedire uno sviluppo indesiderato delle piante .
2 . Sostanze
Gli elementi chimici e loro composti quali si presentano allo stato naturale o quali vengono fabbricati .
3 . Preparazioni
Le miscele o soluzioni composte da due o più sostanze o da microrganismi o virus usate come prodotti fitosanitari .
4 . Sostanze attive
Le sostanze , microrganismi e virus dotati di effetti generici o specifici
4.1 . nei confronti di organismi nocivi , o
4.2 . su piante , parti di piante o prodotti vegetali .
5 . Vegetali
Le piante vive e le parti vive di piante , compresi i frutti freschi e le sementi .
6 . Prodotti vegetali
I prodotti di origine vegetale non trasformati ovvero sottoposti soltanto a trattamenti semplici quali la macinazione , l ' essiccazione o la compressione , esclusi i vegetali ai sensi del punto 5 .
7 . Organismi nocivi
I nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali , che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus , di micoplasmi o di altri agenti patogeni .
8 . Animali
Gli animali appartenenti a specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall ' uomo .
9 . Immissione in commercio
Qualsiasi consegna a terzi , sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito .
10 . Ambiente
Il rapporto tra acqua , aria , terra , nonchù tutte le forme biologiche e gli esseri umani .
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinchù i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive elencate nell ' allegato non vengano immessi in commercio nù impiegati .
Il primo comma non si applica alle impurità di trascurabile importanza dovute al procedimento di fabbricazione purchù siano esclusi effetti negativi per gli uomini , gli animali e l ' ambiente .
Articolo 4
1 . In deroga al disposto dell ' articolo 3 , gli Stati membri sono autorizzati temporaneamente a consentire l ' immissione in commercio o l ' impiego nel loro territorio nazionale di prodotti fitosanitari contenenti alcune delle sostanze attive elencate nell ' allegato , colonna 1 , nei casi specificati nella colonna 2 .
2 . In caso di applicazione del paragrafo 1 , lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e , su richiesta della Commissione , comunica a quest ' ultima indicazioni sull ' entità dell ' uso di ciascuna delle sostanze attive in questione .
Articolo 5
La presente direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati
a ) a scopi di ricerca o di analisi , o
b ) all ' esportazione verso i paesi terzi .
Articolo 6
1 . Previa consultazione , da parte della Commissione , del comitato scientifico per gli antiparassitari , istituito con decisione 78/436/CEE ( 4 ) , sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 8 :
a ) tutte le modifiche da apportare all ' interno dei gruppi di sostanze A ( composti del mercurio ) e B ( composti organici clorurati persistenti ) della colonna 1 dell ' allegato ;
b ) tutte le modifiche da apportare alla colonna 2 dell ' allegato . Qualora una deroga debba essere annullata , non è necessaria una consultazione preliminare del comitato scientifico se tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di non avere o di non avere più l ' intenzione di ricorrere a tale deroga . Tale comunicazione può essere fornita al comitato permanente fitosanitario , istituito con decisione 76/894/CEE ( 5 ) .
2 . Il paragrafo 1 è applicabile per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 .
Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , può decidere di prorogare la durata di applicazione del paragrafo 1 o di sopprimere qualsiasi limitazione di applicazione .
3 . Su proposta della Commissione , il Consiglio adotta tutte le modifiche da apportare all ' allegato non previste dal paragrafo 1 .
4 . La Commissione esamina almeno ogni due anni se la colonna 2 dell ' allegato debba essere modificata , e in quale misura .
5 . Tutte le modifiche da apportare all ' allegato si basano sull ' evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche .
6 . Una sostanza attiva è iscritta nell ' allegato se la sua applicazione - anche in caso di uso adeguato al fine perseguito - presenta o rischia di presentare
a ) effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , ovvero
b ) effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente .
Articolo 7
1 . Qualora , a causa di un pericolo imprevedibile che minaccia la produzione vegetale e non può essere combattuto con altri mezzi , in uno Stato membro appaia necessario impiegare un prodotto fitosanitario contenente una o più delle sostanze attive elencate nell ' allegato , lo Stato membro interessato può consentire la commercializzazione e l ' impiego di tale prodotto per un periodo massimo di 120 giorni , informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .
2 . L ' eventuale continuazione o ripetizione delle misure prese dagli Stati membri in applicazione del paragrafo precedente , e le relative modalità sono stabilite senza indugio secondo la procedura di cui all ' articolo 8 .
Articolo 8
1 . Nel casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo , il comitato permanente fitosanitario , in appresso denominato « il comitato » , è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .
3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .
4 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se sono conformi al parere del comitato . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata .
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla presentazione delle proposte , la Commissione adotta le misure da essa decise , che sono di immediata applicazione .
Articolo 9
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1978 .
Per il Consiglio
Il Presidente
Otto Graf LAMBSDORFF
( 1 ) GU n . C 200 del 26 . 8 . 1976 , pag . 10 .
( 2 ) GU n . C 30 del 7 . 2 . 1977 , pag . 38 .
( 3 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 16 .
( 4 ) GU n . L 124 del 12 . 5 . 1978 , pag . 16 .
( 5 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 25 .
ALLEGATO
Denominazione delle sostanze attive o dei gruppi di sostanze attive di cui all ' articolo 3 * Casi di immissione in commercio o di impiego autorizzati in conformità dell ' articolo 4 *
A . Composti del mercurio * *
1 . Ossido di mercurito * Pittura di protezione contro il Nectria galligena ( cancro ) degli alberi da frutta con seme dopo il raccolto e fino alla fioritura *
2 . Cloruro mercuroso ( Calomelano ) * a ) contro la Plasmodiophora su Brassicae *
* b ) trattamento delle sementi e dei tuberi seme di cipolle contro lo Sclerotium cepivorum *
* c ) trattamento del tappeto erboso ornamentale e del tappeto erboso per campi sportivi contro la Sclerotinia ed il Fusarium *
3 . Altri composti inorganici del mercurio * *
4 . Alchil derivati del mercurio * a ) immersione di bulbi di fiori e tuberi seme di patata *
* b ) trattamento delle sementi di cereali di base e prebase , escluso il granturco e le sementi di barbabietole da zucchero *
5 . Alcoxialchil e aril derivati del mercurio * a ) pittura di protezione contro il Nectria galligena ( cancro ) degli alberi da frutta con seme dopo il raccolto e fino alla fioritura *
* b ) trattamento autunnale contro il Nectria galligena ( cancro ) dei meli « Bramley » se necessario nell ' Irlanda del Nord dopo un ' estate eccezionalmente umida *
* c ) immersione dei bulbi di fiori e dei tuberi seme di patata *
* d ) trattamento delle sementi di cereali , barbabietole , lino e ravizzone *
B . Composti organici clorurati persistenti * *
1 . Aldrin * a ) trattamento del suolo contro l ' Otiorrhynchus nei vivai , nelle fragolaie prima della piantagione , nelle colture di piante ornamentali e nei vigneti *
* b ) trattamento delle patate coltivate su terreni già adibiti a pascolo contro Agriotes in Irlanda e nel Regno Unito *
* c ) trattamento dei narcisi che devono rimanere 2 o 3 anni della terra contro Merodon equestris , Eumerus strigatus e Eumerus tuberculatus
2 . Chlordan * *
3 . Dieldrin * *
4 . DDT * a ) immersione delle plantule di conifere contro l ' Hylobius *
* b ) trattamento di alberi singoli contro Scolytidae per la lotta contro il Ceratocystis ulmi *
* c ) trattamento delle barbabietole da zucchero , delle patate e del tappeto erboso ornamentale o per campi sportivi contro Melolontha , Amphimallon , Phyllopertha , Cetonia e Serica *
* d ) trattamento delle barbabietole da zucchero , delle patate , delle fragole , delle carote e delle piante ornamentali contro Agrotis e Euxoa *
* e ) trattamento dei cereali contro la Tipula *
5 . Endrin * a ) insetticida dei ciclamini e dei materiali di riproduzione delle fragole contro gli acari *
* b ) trattamento contro Arvicola terrestris L . nei frutteti senza sottocoltura *
6 . HCH contenente meno del 99,0 % dell ' isomero gamma * *
7 . Eptacloro * trattamento , nella fase della preparazione , delle sementi delle barbabietole contro Atomaria linearis , Agriotes spec . , Myriapoda e Collembola *
8 . Esaclorobenzene *
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