79/639/CEE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio
GU L 183 del 19.7.1979, pagg. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 19 - 28
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 2 pag. 13 - 23
edizione speciale svedese: capitolo 12 tomo 2 pag. 19 - 28
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 162 - 171
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 162 - 171
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua estone: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 12 tomo 01 pag. 120 - 130
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 12 tomo 01 pag. 57 - 67
edizione speciale in lingua romena: capitolo 12 tomo 01 pag. 57 - 67
DA DE EN FR IT NL
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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 1979
che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio
( 79/639/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la decisione 77/706/CEE del Consiglio , del 7 novembre 1977 , che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 ,
previa consultazione degli Stati membri in conformità dell ' articolo 5 della decisione suddetta ,
considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 1729/76 del 21 giugno 1976 , concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell ' approvvigionamento energetico della Comunità ( 2 ) ;
considerando che la Commissione ha adottato la decisione 78/890/CEE del 28 settembre 1978 , relativa all ' applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio riguardante l ' esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all ' altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ( 3 ) ;
considerando che la decisione 77/706/CEE prevede all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che , qualora in uno o più Stati membri si presentino difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE , possa fissare come obiettivo per l ' insieme della Comunità una riduzione del consumo di prodotti petroliferi fino al 10 % del consumo normale ;
considerando che la decisione 77/706/CEE prevede , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dall ' applicazione dell ' articolo 1 , la Commissione possa proporre al Consiglio , allo scopo di salvaguardare l ' unità del mercato e fare in modo che tutti gli utilizzatori di energia nella Comunità sostengano un ' equa parte delle difficoltà risultanti dalla crisi , un nuovo obiettivo di riduzione , che può raggiungere il 10 % del consumo normale , applicato ai singoli paesi in modo differenziato , a seguito del quale le quantità risparmiate sono ripartite fra gli Stati membri ;
considerando che la decisione 77/706/CEE stabilisce , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , nel caso di un deficit più rilevante , la Commissione possa proporre al Consiglio che l ' obiettivo di riduzione sia portato oltre il 10 % ed esteso ad altre forme di energia ;
considerando che una ripartizione fra gli Stati membri delle quantità risparmiate in seguito all ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , può implicare un supplemento di spesa la cui valutazione ed il cui regolamento sono di competenza delle parti in causa ma che , su richiesta di uno Stato membro , la Commissione deve poter comunicare raccomandazioni e pareri agli Stati membri interessati onde facilitare l ' accordo fra gli Stati membri in materia di supplementi di spese ;
considerando che per assolvere tali compiti la Commissione deve avere una esatta conoscenza della situazione energetica degli Stati membri , del loro approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi , delle reali possibilità di sostituzione esistenti fra le varie forme di energia e dei provvedimenti nazionali presi per ridurre il consumo di energia negli Stati membri ; che a tal fine gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Per l ' applicazione della presente decisione i concetti di :
a ) « consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi » ,
b ) « periodo di base » ,
c ) « deficit nell ' approvvigionamento » e
d ) « approvvigionamento normale » ,
sono definiti rispettivamente alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) dell ' articolo 1 della decisione 78/890/CEE .
2 . Per l ' applicazione della presente decisione , si deve intendere per :
a ) « consumo normale di energia » , il consumo giornaliero medio registrato nel corso di un periodo di base , ossia :
produzione interna di risorse primarie ,
più importazioni ,
più quantitativi ricevuti dai paesi della Comunità ,
meno le esportazioni ,
meno le forniture ai paesi della Comunità ,
più o meno le variazioni delle scorte .
I buncheraggi marittimi sono considerati come esportazioni ;
b ) « prodotti petroliferi sostituibili » , le quantità di olio combustibile pesante consumate nelle centrali elettriche e , se necessario , in altri settori dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 ;
c ) « energia sostituibile » , tutta l ' energia consumata nelle centrali elettriche e , se necessario , in altri settori dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 .
Articolo 2
1 . L ' importo delle riduzioni differenziali per i prodotti petroliferi sostituibili ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , della decisione 77/706/CEE , non supererà la capacità di sostituzione effettiva esistente nel momento in cui sopravvengono delle difficoltà di approvvigionamento , come previsto al paragrafo 2 seguente .
2 . Il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE esaminerà , ogni anno e in caso di difficoltà di approvvigionamento , le possibilità di sostituzione negli Stati membri dei prodotti petroliferi definiti come soddisfacenti in primo luogo i bisogni di olio combustibile pesante destinato alle centrali elettriche , tenendo conto anche delle possibilità di sostituzione dell ' olio combustibile pesante in altri rami dell ' industria , comprese le centrali degli autoproduttori , in base a dati statistici forniti dagli Stati membri alla Commissione , in virtù dell ' articolo 10 . In seguito a tale esame la Commissione prenderà nota delle possibilità di sostituzione così determinate .
Articolo 3
1 . Allorchù la Commissione , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , della decisione 77/706/CEE , fissa un obiettivo di riduzione del consumo di prodotti petroliferi che può raggiungere il 10 % del consumo normale , essa tiene conto , in particolare :
- della situazione globale dell ' approvvigionamento in prodotti petroliferi ,
- della situazione degli approvvigionamenti in ciascuno degli Stati membri ,
- delle misure prese dagli Stati membri per ridurre i consumi ,
- degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri .
2 . Allorchù la Commissione propone al Consiglio , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , della decisione 77/706/CEE , di fissare un obiettivo di riduzione differenziata per i prodotti petroliferi non sostituibili e per quelli sostituibili , essa tiene conto , oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1 , in particolare , « dei limiti imposti per ogni Stato membro dalle possibilità effettive di sostituzione esistenti nelle centrali elettriche e eventualmente in altri rami dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate in conformità dell ' articolo 2 .
3 . Quando la Commissione propone al Consiglio , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , della decisione 77/706/CEE , di fissare un obiettivo di riduzione superiore al 10 % ed esteso ad altre forme di energia , essa tiene conto , oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1 , in particolare :
- della situazione globale dell ' approvvigionamento energetico ,
- della probabile durata delle difficoltà di approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi ,
- dei prelievi già effettuati sulle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi degli Stati membri .
Articolo 4
Quando si applica l ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE , uno Stato membro , può , invece di prendere misure per limitare il consumo , utilizzare la parte delle scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che detiene in più delle scorte obbligatorie previste dalle direttive 68/414/CEE e 72/425/CEE .
Articolo 5
1 . Le quantità risparmiate destinate ad essere ripartite tra gli Stati membri , in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , sono calcolate applicando dei tassi di riduzione del consumo diversi per ciascuno degli Stati membri in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione .
2 . Lo Stato membro , il cui tasso di riduzione del consumo supera la media comunitaria , ha un obbligo di attribuzione di un importo uguale alla differenza fra il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme per tutta la Comunità e il suo consumo ridotto in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione .
3 . Lo Stato membro che deve ridurre il consumo in misura inferiore alla media ha diritto ad un attribuzione uguale alla differenza fra il consumo ridotto in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione e il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme in tutta la Comunità .
Articolo 6
1 . Le spese supplementari eventualmente provocate dalla ripartizione fra gli Stati membri dei quantitativi risparmiati in seguito all ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , sono a carico delle parti che hanno beneficiato della ripartizione . La valutazione di tali spese supplementari è di competenza delle parti in causa .
2 . In caso di contestazione concernente tali spese supplementari , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro , può indirizzare raccomandazioni o pareri agli Stati membri interessati .
Articolo 7
La Commissione può consultare le imprese che riforniscono la Comunità di petrolio greggio e prodotti petroliferi allo scopo di ottenere delle informazioni di carattere generale nonchù eventualmente l ' adeguata assistenza tecnica in particolare per applicare l ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , nelle condizioni previste dall ' articolo 4 della decisione 78/890/CEE .
2 . La Commissione notifica agli Stati membri , che prenderanno le opportune disposizioni in materia , i rispettivi diritti e obblighi di attribuzione a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE .
Articolo 8
Le informazioni relative al consumo di energia ripartito fra i principali prodotti e i vari settori di consumo sono desunte dalla riposte degli Stati membri alla Commissione , in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1729/76 .
Articolo 9
1 . Le informazioni relative al consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi sono desunte dalle riposte degli Stati membri alla Commissione , in applicazione dell ' articolo 5 della decisione 78/890/CEE .
2 . In caso di difficoltà nell ' approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , la Commissione può chiedere che queste informazioni siano comunicate a titolo di previsioni secondo le modalità da essa fissate ed utilizzando il modello in allegato .
3 . La Commissione , per meglio apprezzare la situazione dell ' approvvigionamento in particolare nel caso di applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , dopo aver consultato il gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , può chiedere agli Stati membri di comunicarle le informazioni previste dai precedenti paragrafi 1 e 2 per impresa .
Articolo 10
1 . Entro il 31 dicembre di ogni anno , in conformità dell ' articolo 2 e sulla base di un modello comune che dovrà essere stabilito della Commissione , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d ' informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti al 1° ottobre dello stesso anno .
2 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione , dopo l ' applicazione dell ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE , gli elementi d ' informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti a tale data .
Articolo 11
Non appena sarà entrato in vigore , l ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE del Consiglio , gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate per ridurre il consumo dei prodotti petroliferi .
Articolo 12
Non appena ricevute tali informazioni , la Commissione ne comunica una sintesi al gruppo di cui all ' articolo 3 della direttiva 73/238/CEE , in applicazione degli articoli 9 , 10 e 11 .
Articolo 13
Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato . Questa disposizione non contrasta con la diffusione di informazioni generali o di sintesi che non contengono indicazioni individuali sulle imprese .
Articolo 14
La Commissione , su domanda di uno Stato membro , procederà , in consultazione con il gruppo previsto dall ' articolo 3 della direttiva 73/238/CEE , all ' esame dei problemi eventualmente sorti nell ' applicazione della presente decisione per apportare al testo le modifiche necessarie alla luce dell ' esperienza o di ogni eventuale cambiamento sostanziale nella struttura d ' approvvigionamento in energia , in particolare nelle centrali elettriche di uno o più Stati membri .
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 15 giugno 1979 .
Per la Commissione
Guido BRUNNER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 292 del 16 . 1 . 1977 , pag . 9 .
( 2 ) GU n . L 198 del 23 . 7 . 1976 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 311 del 4 . 11 . 1978 , pag . 13 .
ALLEGATO
QUESTIONARIO MENSILE SULLA SITUAZIONE DELL ' APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ
I . NOTE ESPLICATIVE
A . Unità e fattori di conversione
a ) Unità
Tutti i dati vanno espressi in migliaia di tonnellate , arrotondate al migliaio di tonnellate metriche più vicino .
b ) Prodotti petroliferi e « petrolio greggio equivalente »
Tutti i prodotti petroliferi devono essere trasformati in « petrolio greggio equivalente » , che si ottiene moltiplicando le quantità di prodotti petroliferi , espresse in tonnellate metriche , per il fattore di conversione 1,065 .
c ) conversione dei barili in tonnellate metriche
Per trasformare i barili in tonnellate metriche , si divide per i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali . Quando la conversione va fatta partendo dai barili/giorno , bisogna moltiplicare le unità per il numero dei giorni che conta il mese in questione .
d ) Conversione dei metri cubi ( chilolitri ) in tonnellate metriche
Per trasformare i metri cubi in tonnellate metriche , si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali .
B . Note concernenti il campo di applicazione geografica
- La produzione delle isole Faeroeer andrà inclusa nella produzione della Danimarca .
- La produzione del Suriname e delle Antille olandesi non va inclusa nella produzione dei Paesi Bassi .
- La produzione delle isole Canarie andrà inclusa nella produzione della Spagna .
- Le raffinerie dei Caraibi della tabella III comprendono le importazioni provenienti dalle Antille olandesi , dalle Bahamas , da Trinidad e Tobago .
II . DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI LE VARIE TABELLE
1 . Produzione nazionale di petrolio greggio e di condensati di gas naturale ( tabella I )
Indicare le quantità di petrolio greggio e di condensati del gas naturale ( 1 ) ( ossia tutti i liquidi separati dal gas negli stabilimenti di trattamento del gas naturale ) prodotto sul territorio nazionale , compresa la piattaforma continentale ( off-shore ) . Queste quantità devono comprendere i condensati estratti dagli idrocarburi gassosi nelle unità di separazione .
2 . Importazioni/esportazioni di petrolio greggio , di condensati di gas naturale e di prodotti di alimentazione di origine petrolifera ( feedstock ) ( in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi ) ( tabelle I , II e IV )
Le importazioni/esportazioni sono considerate avvenute alla data in cui esse varcano effettivamente le frontiere nazionali , indipendentemente dallo sdoganamento o meno del carico . Non devono tuttavia essere comprese le quantità in transito attraverso un terminale marittimo oppure che attraversano il territorio nazionale in un modo qualsiasi ed in particolare negli oleodotti ( quanto precede vale anche per le importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi ) . Per contro , le importazioni devono comprendere il petrolio importato , per trattamento per conto terzi e successiva riesportazione in zone soggette a dogana . Le riesportazioni del petrolio importato per essere trasformato in tali zone devono figurare tra le esportazioni .
Per prodotti di alimentazione si intende un prodotto o una combinazione di prodotti derivati dal petrolio e destinato a subire un ulteriore trattamento che non sia una miscelazione , per divenire uno degli ingredienti o più di una miscela e/o prodotti finiti . Le nafte non vanno considerate come prodotti di alimentazione .
3 . Importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi ( in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi ) ( tabelle I , III e V )
- Vedi punto 2 .
- I prodotti petroliferi da prendere in considerazione sono i seguenti :
gas petroliferi liquefatti ( GPL ) , nafte , benzine auto , carburanti per aviogetti , cherosene , gasoli/combustibili diesel , oli combustibili residui , lubrificanti e bitumi ( 2 ) .
I buncheraggi marittimi internazionali non devono figurare al punto 5 della tabella I , ma vanno riportati separatamente ( punto 9 ) .
4 . Livello delle scorte ( tabella I )
Per livello delle scorte si intende tutto il petrolio esistente entro i confini del paese dichiarante , ad eccezione :
- del petrolio che si trova negli oleodotti , presso i dettaglianti e nelle stazioni di servizio ;
- delle giacenze non soggette a controlli amministrativi che sono detenute dai consumatori finali ;
- delle scorte costituite a fini militari .
5 . Variazioni delle scorte ( tabella I )
Sono uguali alla differenza fra il livello delle scorte alla fine del periodo e il livello delle scorte al suo inizio .
La variazione delle scorte per il mese prima del precedente ( tabella I ) è uguale alla differenza fra i dati definitivi ( mese prima del precedente ) di tale comunicazione e i dati definitivi ( mese prima del precedente ) della comunicazione precedente .
( 1 ) Ettano : incluso .
( 2 ) Per le definizioni , vedi supplemento al bollettino « Statistiche dell ' energia » 3/1976 , pubblicato dall ' Istituto statistico delle Comunità europee .
QUESTIONARIO MENSILE SULL ' APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ
TABELLA I
CONSUMO DI PETROLIO GREGGIO ( 1 ) ED EQUIVALENTI ( 2 )
Paese :
Mese corrente :
* Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *
1 . Produzione interna ( 1 ) * * * * * *
2 . Importazioni di petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *
3 . Importazioni di prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *
4 . Esportazioni di petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *
5 . Esportazioni di prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *
6 . Livello delle scorte ( 3 ) * * * * * *
a ) Petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *
b ) Prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *
7 . Variazioni delle scorte ( 4 ) * * * * * *
a ) Petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *
b ) Prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *
8 . Totale ( 5 ) * * * * * *
9 .3 Buncheraggi ( 2 ) ( 6 ) * * * * * *
( 1 ) Compresi i condensati di gas naturale e i prodotti di alimentazione .
( 2 ) Prodotti petroliferi convertiti in equivalente greggio al tasso di 1,065 .
( 3 ) Alla fine del mese .
( 4 ) Differenza fra il livello delle scorte alla fine del mese e il livello alla fine del mese precedente .
( 5 ) 8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 7 .
Buncheraggi per navi .
TABELLA II
IMPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ( 1 )
Paese :
Mese corrente :
( in migliaia di t ) .
Paesi d ' origine * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *
Abu Dhabi * * * * * *
Algeria * * * * * *
Ecuador * * * * * *
Indonesia * * * * * *
Iran * * * * * *
Irak * * * * * *
Kuwait * * * * * *
Libia * * * * * *
Nigeria * * * * * *
Qatar * * * * * *
Arabia Saudita * * * * * *
Emirati arabi uniti ( 2 ) * * * * * *
Venezuela * * * * * *
Norvegia * * * * * *
Regno Unito * * * * * *
URSS * * * * * *
Altri paesi dell ' Europa orientale * * * * * *
Cina * * * * * *
Altri paesi * * * * * *
Totale importazioni * * * * * *
( 1 ) Compreso il GNL e i prodotti di alimentazione .
( 2 ) Ad eccezione di Abu Dhabi .
TABELLA III
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ( 1 )
Paese :
Mese corrente :
( in migliaia di t ) .
Paesi d ' origine * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *
Belgio * * * * * *
Danimarca * * * * * *
R . f . di Germania * * * * * *
Francia * * * * * *
Irlanda * * * * * *
Italia * * * * * *
Lussemburgo * * * * * *
Paesi Bassi * * * * * *
Regno Unito * * * * * *
Grecia * * * * * *
Spagna * * * * * *
Portogallo * * * * * *
Norvegia * * * * * *
Svezia * * * * * *
Stati Uniti * * * * * *
Bahrein * * * * * *
Indonesia * * * * * *
Iran * * * * * *
Kuwait * * * * * *
Arabia Saudita * * * * * *
Venezuela * * * * * *
URSS * * * * * *
Altri paesi dell ' Europa orientale * * * * * *
Altri paesi * * * * * *
Totale importazioni * * * * * *
( 1 ) Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio , moltiplicando per il coefficiente 1,065 .
TABELLA IV
ESPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ( 1 )
Paese :
Mese corrente :
( in migliaia di t ) .
Paesi di destinazione * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *
Belgio * * * * * *
Danimarca * * * * * *
R . f . di Germania * * * * * *
Francia * * * * * *
Irlanda * * * * * *
Italia * * * * * *
Lussemburgo * * * * * *
Paesi Bassi * * * * * *
Regno Unito * * * * * *
Grecia * * * * * *
Spagna * * * * * *
Portogallo * * * * *
Austria * * * * * *
Svezia * * * * * *
Svizzera * * * * * *
Stati Uniti * * * * * *
Altri paesi * * * * * *
Totale esportazioni * * * * * *
( 1 ) Compresi il GNL e i prodotti di alimentazione .
TABELLA V
ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ( 1 )
Paese :
Mese corrente :
( in migliaia di t equivalenti petrolio greggio ) ( 1 )
Paesi di destinazione * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *
Belgio * * * * * *
Danimarca * * * * * *
R . f . di Germania * * * * * *
Francia * * * * * *
Irlanda * * * * * *
Italia * * * * * *
Lussemburgo * * * * * *
Paesi Bassi * * * * * *
Regno Unito * * * * * *
Grecia * * * * *
Spagna * * * * * *
Portogallo * * * * * *
Austria * * * * * *
Norvegia * * * * * *
Svezia * * * * * *
Svizzera * * * * * *
Turchia * * * * * *
Stati Uniti * * * * * *
Altri paesi * * * * * *
Totale esportazioni ( 2 ) * * * * * *
( 1 ) Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio , moltiplicando per il coefficiente 1,065 .
( 2 ) Ad eccezione dei buncheraggi delle navi .
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