79/94/CEE: Decisione della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 31/01/1979 pag. 0019 - 0020
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1978 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/94/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1977 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 , 3 , come pure il paragrafo 7 , vista la domanda presentata dalla Repubblica francese , considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole , che sono state ammesse ufficialmente , nel corso del 1976 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva , non soggiacciono , a decorrere dal 31 dicembre 1978 , ad alcuna restrizioni di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ; considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda possa essere autorizzato a vietare la commercializzazione di sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune specie ; considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ; considerando che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 ; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso della succitata direttiva ) ; considerando che la maggior parte delle altre varietà elencate nella presente decisione erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto , nella Repubblica francese , alla constatazione che esse non vi erano distinte , sufficientemente omogenee o che esse vi possiedono un valore agromico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse in Francia : considerando che per le varietà Kiruna ( orzo polistico ) e Timmo ( frumento tenero ) si può constatare , sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami , che in Francia esse non sono , secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nella Repubblica francese e applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore , sufficientemente omogenee per quanto riguarda un certo numero di caratteri ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , terzo caso , delle direttiva summenzionata ) ; considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per l ' insieme di dette varietà ; considerando che per gli altri casi , la richiesta è attualmente esaminata in maniera esauriente dalla Commissione ; che ciò riguarda anche le varietà di dactylis , di festuca arundinacea e di fledo , per le quali il termine predetto ù stato prorogato fino al 31 dicembre 1978 con la decisione 76/688/CEE della Commissione , del 30 giugno 1976 ( 3 ) ; considerando che per le varietà Norton ( dactylis ) , Astra , Gollum , Palna ( trifoglio violetto ) e Triumph ( orzo distico ) , la Repubblica francese non ha ancora potuto , per dei motivi dei quali essa non è interamente responsabile , giustificare la sua richiesta ; considerando che sembra quindi opportuno prorogare , per quando riguarda la Repubblica francese , il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva per un periodo appropriato per permetterle di preparare gli elementi necessari per questa varietà ( articolo 15 , paragrafo 7 , della direttiva suddetta ) ; considerando che è impossibile , prima dello scadere di detto termine , terminare l ' esame delle varietà in causa di dactylis , di festuca arundinacea , di loglio perenne e di fledo ; considerando quindi normale di prolungare , per quanto riguarda la Repubblica francese , questo termine per un periodo appropriato al tine di permettere un esame completo della domanda per queste altre varietà ( articolo 15 , paragrafo 7 , della direttiva suddetta ) ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e piante agricole , orticole e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull ' intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1979 : Cereali 1 Hordeum polystichum L . Kiruna 2 . Triticum aestivum L . Timmo 3 . Zea mais L . Cargill 930 Dekalb XL 72 A Dekalb XL 76 Dekalb XL 77 Dekalb XL 80 Euroso 6T 47 Harro Iseo 72 Superstar PX 77 Articolo 2 L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte . Articolo 3 La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 4 1 . Il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE e , in parte , prorogato dalla decisione 76/688/CEE della Commissione , del 30 giugno 1976 , fino al 31 dicembre 1978 , è prorogato , per quanto riguarda la Repubblica francese , oltre il 31 dicembre 1978 e fino al 31 dicembre 1980 per le seguenti varietà : I . Piante foraggere 1 . Dactylis glomerata L . Norton 2 . Trifolium pratense L . Astra Gollum Palna II . Cereali Hordeum distichum L . Triumph 2 . Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato , per quanto riguarda la Repubblica francese , oltre il 31 dicembre 1978 e fino al 28 febbraio 1979 per le seguenti varietà : Piante foraggere 1 . Dactylis glomerata L . Asla Roskilde Bopa Pajbjerg Dolcea Ferdia Hera Daehnfeldt 2 . Festuca arundinacea L . Rozelle 3 . Lolium multiflorum Lam . Mocca ( 4 ) Tur ( 4 ) 4 . Phleum pratense L . Bounty Champ Glasnevin Gem Articolo 5 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1978 Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 . ( 3 ) GU n . L 235 del 26 . 8 . 1976 , pag . 24 . ( 4 ) Purchù destinate a fini foraggeri . ~I..379D0095 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1978 che modifica le decisioni 75/578/CEE , 76/221/CEE , 77/145/CEE e 78/124/CEE ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/95/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune della varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1977 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , vista le decisioni della Commissione 75/578/CEE del 30 giugno 1975 ( 3 ) , 76/221/CEE del 30 dicembre 1975 ( 4 ) , 77/145/CEE del 29 dicembre 1976 ( 5 ) e 78/124/CEE del 28 dicembre 1977 ( 6 ) che autorizzano il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole , in particolare l ' articolo 2 , considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente in almeno uno degli Stati membri e che rispondono alle norme della direttiva medesima , non soggiacciono più nella Comunità , a decorrere da una determinata data , a restrizioni di commercializzazione basate sulla varietà ; considerando tuttavia che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , di detta direttiva , uno Stato membro può essere autorizzato , dietro sua richiesta , a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di talune varietà ; considerando che , con le decisioni sopra indicate la Commissione ha autorizzato il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di determinate varietà di frumento duro , come pure di alcuni tipi di varietà di avena ( avena invernale ) e di granturco ( varietà tardive ) , tenuto conto che era noto che le varietà delle specie o dei tipi di cui trattasi non sono ancora idonei ad essere coltivate sul Granducato del Lussemburgo ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso , della direttiva succitata ) ; considerando che , nel frattempo , alcune varietà di avena invernale sono state sottoposte in Lussemburgo a esperimenti destinati ad accertare le possibilità di una loro coltivazione in questo paese ; considerando che dai risultati di tali esperimenti non emerge più che determinate varietà di avena invernale non sono idonee alla coltivazione in alcun punto del territorio lussemburghese ; considerando che non sussistono più le condizioni previste per le varietà di avena invernale all ' articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso , della direttiva summenzionata ; considerando che per le specie di frumento duro e di granturco il sistema di informazione degli utilizzatori nel Granducato del Lussemburgo è stato perfezionato in modo che permette al Granducato del Lussemburgo di rinunciare all ' applicazione delle proibizioni di commericalizzazione ; considerando che è pertanto opportuno revocare le autorizzazioni relative a queste tre specie ; considerando tuttavia che al Granducato del Lussemburgo deve essere concessa la facoltà di chiedere eventualmente , in un secondo tempo , una nuova autorizzazione per alcune delle varietà di avena invernale , qualora , in seguito a esami ufficiali in campo , si accerti che , sotto il profilo qualitativo , dette varietà non corrispondono , in alcun punto del territorio federale , ai risultati ottenuti con varietà comparabili ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , primo caso , della direttiva di cui trattasi ) ; considerando che è quindi d ' uopo prorogare adeguatamente , per tutte le varietà di questa specie , il termine per ciò che riguarda la concessione dell ' autorizzazione ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Le autorizzazioni concesse al Granducato del Lussemburgo con decisioni 75/578/CEE , 76/221/CEE , 77/145/CEE e 78/124/CEE sono revocate dal 31 dicembre 1978 , per quanto riguarda le varietà di avena , di frumento duro e di granturco . Articolo 2 Per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo , il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE è prorogato sino al 31 dicembre 1983 per le varietà di avena invernale contemplate nelle decisioni 75/578/CEE , 76/221/CEE e 78/124/CEE della Commissione , per ciò che riguarda la concessione dell ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , della direttiva succitata . Articolo 3 Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1978 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 . ( 3 ) GU n . L 253 del 30 . 9 . 1975 , pag . 45 . ( 4 ) GU n . L 46 del 21 . 2 . 1976 , pag . 33 . ( 5 ) GU n . L 47 del 18 . 2 . 1977 , pag . 62 . ( 6 ) GU n . L 41 dell ' 11 . 2 . 1978 , pag . 38 .