31977R1868

Regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 luglio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 17/08/1977 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0053
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0053
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0028


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1868/77 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

recante modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 , relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 368/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 369/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 15 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2782/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 5 ) , in particolare l ' articolo 17 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2782/75 ha fissato alcune norme in materia di produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ; che per l ' attuazione di tali norme occorrono delle disposizioni d ' applicazione per quanto riguarda , in particolare , l ' assegnazione dei numeri distintivi , le indicazioni da apporre sulle uova e sugli imballaggi , nonchù le necessarie comunicazioni ;

considerando che è necessario assegnare ai singoli stabilimenti un numero di registro distintivo basato su un codice stabilito in ogni Stato membro , in modo che sia possibile determinare il settore d ' attività dello stabilimento stesso ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 95/69 della Commissione , del 17 gennaio 1969 , concernente l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1619/68 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 6 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2772/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 7 ) , ha stabilito tutte le misure necessarie per l ' identificazione e la commercializzazione delle uova incubate non stampigliate prima dell ' incubazione e commercializzate come uova industriali ;

considerando che per l ' applicazione dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 è necessario definire il numero distintivo da apporre sulle uova da cova non stampigliate prima dell ' incubazione e commercializzate come uova industriali ;

considerando che i dati statistici su cui si basano le previsioni a breve ed a lungo termine devono essere comparabili ; che è d ' uopo a tal fine armonizzare la tabella riassuntiva mensile compilata dagli Stati membri ; che la raccolta dei dati può essere agevolata dall ' uso di un modello di tabella riassuntiva ;

considerando che attualmente i dati di cui si dispone in materia di scambi intracomunitari di pulcini non sono sufficientemente precisi per poter formulare previsioni a breve termine in merito alla produzione ; che è opportuno istituire un regime particolare per gli Stati membri che non posseggono i mezzi amministrativi necessari per la raccolta di tali informazioni ;

considerando che spetta ai singoli Stati membri prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori ;

considerando che , per semplificare la regolamentazione , è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 2335/722 della Commissione , del 31 ottobre 1972 , recante applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1349/72 del Consiglio relativo alla produzione ed alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 373/73 ( 9 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Ogni domanda di registrazione di uno degli stabilimenti definiti all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 deve essere inviata all ' organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lo stabilimento .

Detto organismo competente assegna allo stabilimento un numero distintivo , composto di una delle seguenti lettere maiuscole :

- B per il Belgio

- D per la Germania

- DK per la Danimarca ,

- F per la Francia ,

- I per l ' Italia ,

- IRL per l ' Irlanda ,

- L per il Lussemburgo ,

- NL per i Paesi Bassi ,

- UK per il Regno Unito ,

seguito da un numero di identificazione che consenta di determinare il settore d ' attività dello stabilimento stesso .

2 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica del codice adottato per l ' assegnazione dei numeri distintivi che permettono di determinare i settori di attività degli stabilimenti .

Articolo 2

1 . La stampigliatura individuale delle uova da cova deve essere effettuata con inchiostro indelebile di colore nero . I caratteri utilizzati devono avere , al minimo , un ' altezza di 2 mm ed una larghezza di 1 mm .

2 . La fascetta di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 deve essere di colore verde e conforme ad un modello stabilito dall ' organismo competente . Tale fascetta deve essere apposta in modo che nessuna delle indicazioni che figurano sull ' imballaggio sia resa parzialmente o totalmente invisibile .

Articolo 3

Le diciture che devono figurare sugli imballaggi e sulle fascette sono scritte con inchiostro nero indelebile , in caratteri di almeno 20 mm di altezza e 10 mm di larghezza , con tratti di 1 mm di spessore .

Articolo 4

1 . Un modello della tabella riassuntiva di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 figura nell ' allegato . Gli Stati membri trasmettono la tabella riassuntiva alla Commissione , per ogni mese dell ' anno civile , al più tardi 4 settimane dopo il mese considerato .

2 . Gli Stati membri possono servirsi del modello di tabella riassuntiva ( parte I ) riprodotto nell ' allegato I per raccogliere presso gli incubatoi le informazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 .

3 . Gli Stati membri possono disporre che il documento d ' accompagnamento di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 venga compilato in più esemplari per i pulcini . In tal caso , un esemplare del documento è trasmesso all ' autorità competente , di cui all ' articolo 16 del suddetto regolamento , all ' atto dell ' importazione o dell ' esportazione ed in occasione di scambi intracomunitari .

4 . Gli Stati membri che ricorrono alla procedura descritta al paragrafo 3 ne informano gli altri Stati membri e la Commissione .

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per reprimere le infrazioni alle norme dei regolamenti riguardanti la produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile .

Articolo 6

Prima del 30 gennaio di ogni anno , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , sulla base del modello di cui all ' allegato II , un quadro statistico della struttura ed attività degli incubatoi .

Articolo 7

Il regolamento ( CEE ) n . 2335/72 è abrogato .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 29 luglio 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 49 .

( 2 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 77 .

( 4 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 100 .

( 6 ) GU n . L 13 del 18 . 1 . 1969 , pag . 13 .

( 7 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 56 .

( 8 ) GU n . L 252 dell ' 8 . 11 . 1972 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 39 del 12 . 2 . 1973 , pag . 37 .

ALLEGATO I

Tabella : vedi G.U .

ALLEGATO II

STRUTTURA DEGLI INCUBATOI E LORO ATTIVITÀ

La tabella comprende soltanto gli incubatoi in attività durante l ' anno precedente .

Gli incubatoi ad attività mista sono considerati sotto ciascuna specie di volatili effettivamente prodotti .

Paese : * Regione ( 1 ) * Anno : *

Classe di grandezza Capacità * Galli - Galline - Polli * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * Produzione di uova * Carne * Uso misto *

1 001 - 10 000 * * * * * *

10 001 - 20 000 * * * * * *

20 001 - 50 000 * * * * * *

50 001 - 100 000 * * * * * *

100 001 - 200 000 * * * * * *

200 001 - 500 000 * * * * * *

500 001 e più * * * * * *

Totale * * * * * *

* Anatre * Oche *

* Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) *

1 001 - 10 000 * * * * * * *

110 001 - 20 000 * * * * * * *

20 001 - 50 000 * * * * * * *

50 001 - 100 000 * * * * * * *

100 001 - 200 000 * * * * * * *

200 001 - 200 000 * * * * * * *

500 001 e più * * * * * * *

Totale * * * * * * *

Classe di grandezza Capacità * Tacchini * Faraone * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) *

1 001 - 10 000 * * * * * * *

10 001 - 20 000 * * * * * * *

20 001 - 50 000 * * * * * * *

50 001 - 100 000 * * * * * * *

100 001 - 200 000 * * * * * * *

200 001 - 500 000 * * * * * * *

500 001 e più * * * * * * *

Totale * * * * * * *

( 1 ) Regione : * Belgio : * un ' unica regione *

* Germania : * Bundeslander *

* Francia : * regions de programme *

* Italia : * regioni *

* Lussemburgo : * un ' unica regione *

* Paesi Bassi : * un ' unica regione *

* Danimarca : * un ' unica regione *

* Irlanda : * un ' unica regione *

* Regno Unito : * 11 regioni amministrative *

( 2 ) Migliata di unità

( 3 ) Uova messe in incubazione durante l ' anno precedente in migliata di unità

Destinatari : * 1 . Direzione generale dell ' Agricoltura Div . : Prodotti dell ' avicoltura Rue de la Loi 200 B 1049 Bruxelles * 2 . Istituto statistico delle Comunità europee Statistiche agrarie Lussemburgo 1 Centre Europùen BP 1907


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