Regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 luglio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 17/08/1977 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0053
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0053
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0028
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1868/77 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1977 recante modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 , relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 368/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 369/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 15 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2782/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 5 ) , in particolare l ' articolo 17 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2782/75 ha fissato alcune norme in materia di produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ; che per l ' attuazione di tali norme occorrono delle disposizioni d ' applicazione per quanto riguarda , in particolare , l ' assegnazione dei numeri distintivi , le indicazioni da apporre sulle uova e sugli imballaggi , nonchù le necessarie comunicazioni ; considerando che è necessario assegnare ai singoli stabilimenti un numero di registro distintivo basato su un codice stabilito in ogni Stato membro , in modo che sia possibile determinare il settore d ' attività dello stabilimento stesso ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 95/69 della Commissione , del 17 gennaio 1969 , concernente l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1619/68 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 6 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2772/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 7 ) , ha stabilito tutte le misure necessarie per l ' identificazione e la commercializzazione delle uova incubate non stampigliate prima dell ' incubazione e commercializzate come uova industriali ; considerando che per l ' applicazione dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 è necessario definire il numero distintivo da apporre sulle uova da cova non stampigliate prima dell ' incubazione e commercializzate come uova industriali ; considerando che i dati statistici su cui si basano le previsioni a breve ed a lungo termine devono essere comparabili ; che è d ' uopo a tal fine armonizzare la tabella riassuntiva mensile compilata dagli Stati membri ; che la raccolta dei dati può essere agevolata dall ' uso di un modello di tabella riassuntiva ; considerando che attualmente i dati di cui si dispone in materia di scambi intracomunitari di pulcini non sono sufficientemente precisi per poter formulare previsioni a breve termine in merito alla produzione ; che è opportuno istituire un regime particolare per gli Stati membri che non posseggono i mezzi amministrativi necessari per la raccolta di tali informazioni ; considerando che spetta ai singoli Stati membri prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori ; considerando che , per semplificare la regolamentazione , è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 2335/722 della Commissione , del 31 ottobre 1972 , recante applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1349/72 del Consiglio relativo alla produzione ed alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 373/73 ( 9 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Ogni domanda di registrazione di uno degli stabilimenti definiti all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 deve essere inviata all ' organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lo stabilimento . Detto organismo competente assegna allo stabilimento un numero distintivo , composto di una delle seguenti lettere maiuscole : - B per il Belgio - D per la Germania - DK per la Danimarca , - F per la Francia , - I per l ' Italia , - IRL per l ' Irlanda , - L per il Lussemburgo , - NL per i Paesi Bassi , - UK per il Regno Unito , seguito da un numero di identificazione che consenta di determinare il settore d ' attività dello stabilimento stesso . 2 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica del codice adottato per l ' assegnazione dei numeri distintivi che permettono di determinare i settori di attività degli stabilimenti . Articolo 2 1 . La stampigliatura individuale delle uova da cova deve essere effettuata con inchiostro indelebile di colore nero . I caratteri utilizzati devono avere , al minimo , un ' altezza di 2 mm ed una larghezza di 1 mm . 2 . La fascetta di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 deve essere di colore verde e conforme ad un modello stabilito dall ' organismo competente . Tale fascetta deve essere apposta in modo che nessuna delle indicazioni che figurano sull ' imballaggio sia resa parzialmente o totalmente invisibile . Articolo 3 Le diciture che devono figurare sugli imballaggi e sulle fascette sono scritte con inchiostro nero indelebile , in caratteri di almeno 20 mm di altezza e 10 mm di larghezza , con tratti di 1 mm di spessore . Articolo 4 1 . Un modello della tabella riassuntiva di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 figura nell ' allegato . Gli Stati membri trasmettono la tabella riassuntiva alla Commissione , per ogni mese dell ' anno civile , al più tardi 4 settimane dopo il mese considerato . 2 . Gli Stati membri possono servirsi del modello di tabella riassuntiva ( parte I ) riprodotto nell ' allegato I per raccogliere presso gli incubatoi le informazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 . 3 . Gli Stati membri possono disporre che il documento d ' accompagnamento di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2782/75 venga compilato in più esemplari per i pulcini . In tal caso , un esemplare del documento è trasmesso all ' autorità competente , di cui all ' articolo 16 del suddetto regolamento , all ' atto dell ' importazione o dell ' esportazione ed in occasione di scambi intracomunitari . 4 . Gli Stati membri che ricorrono alla procedura descritta al paragrafo 3 ne informano gli altri Stati membri e la Commissione . Articolo 5 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per reprimere le infrazioni alle norme dei regolamenti riguardanti la produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile . Articolo 6 Prima del 30 gennaio di ogni anno , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , sulla base del modello di cui all ' allegato II , un quadro statistico della struttura ed attività degli incubatoi . Articolo 7 Il regolamento ( CEE ) n . 2335/72 è abrogato . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 29 luglio 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 49 . ( 2 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 77 . ( 4 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 100 . ( 6 ) GU n . L 13 del 18 . 1 . 1969 , pag . 13 . ( 7 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 56 . ( 8 ) GU n . L 252 dell ' 8 . 11 . 1972 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 39 del 12 . 2 . 1973 , pag . 37 . ALLEGATO I Tabella : vedi G.U . ALLEGATO II STRUTTURA DEGLI INCUBATOI E LORO ATTIVITÀ La tabella comprende soltanto gli incubatoi in attività durante l ' anno precedente . Gli incubatoi ad attività mista sono considerati sotto ciascuna specie di volatili effettivamente prodotti . Paese : * Regione ( 1 ) * Anno : * Classe di grandezza Capacità * Galli - Galline - Polli * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * Produzione di uova * Carne * Uso misto * 1 001 - 10 000 * * * * * * 10 001 - 20 000 * * * * * * 20 001 - 50 000 * * * * * * 50 001 - 100 000 * * * * * * 100 001 - 200 000 * * * * * * 200 001 - 500 000 * * * * * * 500 001 e più * * * * * * Totale * * * * * * * Anatre * Oche * * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * 1 001 - 10 000 * * * * * * * 110 001 - 20 000 * * * * * * * 20 001 - 50 000 * * * * * * * 50 001 - 100 000 * * * * * * * 100 001 - 200 000 * * * * * * * 200 001 - 200 000 * * * * * * * 500 001 e più * * * * * * * Totale * * * * * * * Classe di grandezza Capacità * Tacchini * Faraone * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * Numero * Capacità ( 2 ) * Utilizzazione ( 3 ) * 1 001 - 10 000 * * * * * * * 10 001 - 20 000 * * * * * * * 20 001 - 50 000 * * * * * * * 50 001 - 100 000 * * * * * * * 100 001 - 200 000 * * * * * * * 200 001 - 500 000 * * * * * * * 500 001 e più * * * * * * * Totale * * * * * * * ( 1 ) Regione : * Belgio : * un ' unica regione * * Germania : * Bundeslander * * Francia : * regions de programme * * Italia : * regioni * * Lussemburgo : * un ' unica regione * * Paesi Bassi : * un ' unica regione * * Danimarca : * un ' unica regione * * Irlanda : * un ' unica regione * * Regno Unito : * 11 regioni amministrative * ( 2 ) Migliata di unità ( 3 ) Uova messe in incubazione durante l ' anno precedente in migliata di unità Destinatari : * 1 . Direzione generale dell ' Agricoltura Div . : Prodotti dell ' avicoltura Rue de la Loi 200 B 1049 Bruxelles * 2 . Istituto statistico delle Comunità europee Statistiche agrarie Lussemburgo 1 Centre Europùen BP 1907