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Document 31977L0486

Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

OJ L 199, 6.8.1977, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 189 - 190
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 213 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 8

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/486/oj

31977L0486

Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 06/08/1977 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0139


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

( 77/486/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) il Consiglio ha attribuito la priorità alle azioni volte a migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori , in particolari per quanto riguarda l ' accoglienza e l ' istruzione dei loro figli ;

considerando che , al fine di consentire l ' inserimento dei figli di questi lavoratori nell ' ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato ospitante occorre che essi possono disporre di un ' istruzione adeguata , che comprenda l ' insegnamento dello lingua di tale Stato ;

considerando inoltre l ' opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino , in cooperazione con gli Stati membri d ' origine , le misure appropriate , atte a promuovere l ' insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine dei figli di questi lavoratori , al fine di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro d ' origine ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle persone soggette all ' obbligo scolastico , quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante , a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro , che risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini esercitino o abbiano esercitato un ' attività salariata .

Articolo 2

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici , gli Stati membri prendono le misure appropriate perchù sia offerta nel loro territorio , a favore delle persone di cui all ' articolo 1 , un ' istruzione d ' accoglienza gratuita comporti in particolare l ' insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante .

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono , conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d ' origine , le misure appropriate al fine di promuovere , coordinandolo con l ' insegnamento normale , un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine a favore delle persone di cui all ' articolo 1 .

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione .

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni legislative , regolamentari , amministrative o altre che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare , su richiesta della Commissione , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 48 .

( 2 ) GU n . C 45 del 27 . 2 . 1976 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

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