Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0085 - 0100
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0056
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0174
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ( 77/99/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che , in seguito all ' attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati , i prodotti a base di carne possono circolare liberamente all ' interno della Comunità ; che , tuttavia , gli scambi intracomunitari di tali prodotti sono frenati dall ' esistenza , in questo campo , di prescrizioni sanitarie differenti tra i vari Stati membri ; che , al fine segnatamente di eliminare queste disparità , è opportuno sostituire le disposizioni nazionali con disposizioni comuni ; considerando che , al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione sul piano sanitario , è opportuno utilizzare per la loro fabbricazione unicamente carni fresche ottenute conformemente alle prescrizioni comunitarie fissate con la direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 3 ) , con la direttiva 71/118/CEE del Consiglio , del 15 febbraio 1971 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE , nonchù con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ; considerando che i prodotti a base di carne devono essere fabbricati , immagazzinati e trasportati in condizioni che offrano tutte le garanzie per quanto riguarda l ' igiene ; che la necessità di un riconoscimento per gli stabilimenti di fabbricazione e di trasformazione rende più facile il controllo dell ' osservanza di queste condizioni ; che è opportuno prevedere una procedura destinata a comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di uno stabilimento di fabbricazione ; considerando che occorre inoltre instaurare un controllo comunitario per verificare che le norme prescritte siano uniformemente applicate in tutti gli Stati membri ; che è opportuno prevedere che le modalità di tali controlli debbano essere precisate secondo una procedura comunitaria nell ' ambito del comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 ( 6 ) ; considerando che occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni della presente direttiva per taluni prodotti a base di carne che contengono altre derrate alimentari e nella cui composizione la percentuale di carne è minima ; che è opportuno che tali deroghe siano concesse secondo una procedura comunitaria nell ' ambito del comitato veterinario permanente ; considerando che , per quanto riguarda gli scambi intracomunitari , il rilascio di un certificato sanitario , compilato dall ' autorità competente , costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese destinatario la garanzia che una spedizione di prodotti a base di carne è conforme alle disposizioni della presente direttiva ; che tale certificato deve accompagnare la spedizione di questi prodotti fino al luogo di destinazione ; considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare la messa in circolazione sul loro territorio di prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro che risultino inadatti al consumo umano o che non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia ; considerando che , in tale caso , se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta , occorre acconsentire alla rispedizione dei prodotti a base di carne ; considerando che , per permettere agli interessati di valutare le ragione che hanno dato luogo ad un divieto o ad una restrizione , occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed , in taluni casi , anche alle autorità competenti del paese speditore ; considerando che occorre dare allo speditore , in caso di controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una restrizione , la possibilità di chiedere il parere di un perito ; considerando che per facilitare l ' applicazione delle disposizioni proposte , è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato veterinario permanente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva fissa prescrizioni sanitarie relative ai prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari . Articolo 2 1 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per : a ) prodotti a bases di carne : i prodotti elaborati a partire da carne o con carne che è stata sottoposta ad un trattamento per assicurare una certa conservazione . Non sono tuttavia considerati prodotti a base di carne le carni che sono state trattate soltanto col freddo . Non rientrano nel settore di applicazione della presente direttiva : i ) gli estratti di carne , i consommù di carne , i brodi di carne e le salse di carne nonchù i prodotti analoghi , senza frammenti di carne ; ii ) le ossa intere , frantumate o macinate , i peptoni di carne , le gelatine animali , le farine di carni , le cotenne in polvere , il plasma sanguigno , il sangue essiccato , il plasma sanguigno essiccato , le proteine cellulari , gli estratti di ossa e i prodotti analoghi ; iii ) i grassi fusi provenienti dai tessuti animali ; iv ) gli stomaci , le vesciche e le budella , puliti e lavati , salati o essiccati ; b ) carni : le carni di cui - all ' articolo 1 della direttiva 64/433/CEE , - all ' articolo 1 della direttiva 71/118/CEE , - all ' articolo 2 della direttiva 72/462/CEE ; c ) carni fresche : le carni fresche di cui rispettivamente all ' articolo 1 delle direttiva 64/433/CEE e 71/118/CEE e all ' articolo 2 della direttiva 72/462/CEE ; d )trattamento : il riscaldamento , la salatura o l ' essiccazione delle carni fresche , associate o no ad altre derrate alimentari , oppure la combinazione di questi procedimenti ; e ) trattamento completo ; il trattamento i cui effetti sono sufficienti a garantire la successiva salubrità dei prodotti in condizioni normali di temperatura ambiente ; f ) trattamento incompleto : il trattamento che non soddisfa ai requisiti previsti per il trattamento completo di cui all ' allegato A , capitolo V , punto 27 ; g ) riscaldamento : l ' utilizzazione del calore secco o umido ; h ) salatura : l ' utilizzazione di sale commestibile ( NaCI ) ; i ) essiccazione : la riduzione naturale o artificiale dell ' umidità ; j ) paese speditore : lo Stato membro dal quale i prodotti a base di carne sono spediti in un altro Stato membro ; k ) paese destinatario : lo Stato membro cui sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro ; l ) partita : il quantitativo di prodotto a base di carne , scortato dallo stesso certificato sanitario ; m ) consizionamento : l ' operazione destinata a realizzare la protezione di un prodotto a base di carne mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto stesso , nonchù il primo involucro o il primo contenitore stesso ; n ) imballaggio : l ' operazione consistente nel porre in un contenitore uno o più prodotti a base di carne condizionati o no , nonchù il contenitore stesso . 2 . Finchù , a seguito della proposta presentata ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , non si adotteranno disposizioni per le carni che hanno subito un trattamento non comportante riscaldamento , salatura o essiccazione o un trattamento non rispondente alle condizioni dell 'allegato A , capitolo V , punto 26 , a queste carni si applicano le direttive di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Articolo 3 1 . Ogni Stato membro vigila affinchù siano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente i prodotti a base di carne che rispondono alle seguenti condizioni generali : i ) devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto e ispezionato in conformità dell ' articolo 6 ; ii ) devono essere stati preparati , immagazzinati e trasporti conformemente all 'allegato A ; iii ) devono essere stati preparati a ) con carni fresche , definite nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , fermo restando che tali carni possono provenire : i ) conformemente alle direttiva 64/433/CEE , dallo Stato membro nel quale si effettua la preparazione o da qualsiasi altro Stato membro ; ii ) conformemente alla direttiva 72/462/CEE , direttamente da un paese terzo o tramite un altro Stato membro ; iii ) conformemente all ' articolo 15 della direttiva 71/118/CEE , da un paese terzo , purchù - i prodotti ottenuti da tali carni soddisfino alle esigenze della presente direttiva ; - tali prodotti non siano sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all ' allegato A , capitolo VII ; - gli scambi intracomunitari di tali prodotti continuino ad essere sottoposti alle disposizioni nazionali di ogni Stato membro ; b ) con un prodotto a base di carne , semprechù quest ' ultimo risponda ai requisiti della presente direttiva ; iv ) devono essere stati preparati mediante riscaldamento , salatura o essiccazione ; tali procedimenti possono essere combinati con l ' affumicatura o la maturazione , se del caso , in condizioni microclimatiche particolari , ed associati , in particolare , a taluni additivi tecnologici di salatura , conformemente all ' articolo 12 . Essi possono anche essere associati ad altri prodotti alimentari e a condimenti ; v ) devono essere stati preparati con carni fresche rispondenti ai requisiti dell ' allegato A , capitolo III ; vi ) devono essere stati sottoposti , conformemente all ' allegato A , capitolo IV , ad ispezione da parte dell ' autorità competente ; tale controllo può essere effettuato con l ' assistenza , nei compiti puramente materiali e secondo modalità da definire , in caso di necessità , in base alla procedura prevista nell ' articolo 18 , di personale ausiliario specialmente addestrato a tale fine ; vii ) devono soddisfare alle norme di cui all ' allegato A , capitolo V ; viii ) quando si ha condizionamento o imballaggio , devono essere condizionati e imballati conformemente all ' allegato A , capitolo VI ; ix ) devono essere muniti di bollo sanitario , conformemente all ' allegato A , capitolo VII ; x ) devono essere accompagnati , nel trasporto verso il paese destinatario , da un certificato , sanitario , conformemente all ' allegato A , capitolo VIII ; xi ) devono essere immagazzinati e trasportati verso il paese destinatario in condizioni sanitarie soddisfacenti , conformemente all ' allegato A , capitolo IX . 2 . I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti , a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione . Articolo 4 1 . I prodotti a base di carne che hanno subito un trattamento completo in conformità dell 'allegato A , capitolo V , punto 27 , possono essere immagazzinati e trasportati in condizioni normali di temperatura ambiente . I prodotti sottoposti ad una fermentazione naturale e ad una maturazione di lunga durata sono considerati come se avessero subito un trattamento completo finchù il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , non adotti i parametri di cui all ' allegato A , capitolo V , punto 27 , lettera b ) . 2 . Per i prodotti a base di carne che hanno subito un trattamento incompleto , ai fini del controllo , il produttore deve indicare , in modo visibile e leggibile sull ' imballaggio del prodotto , la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato e la durata per cui è garantita la sua conservazione . 3 . Se necessario , secondo la procedura di cui all ' articolo 18 , si può derogare al paragrafo 2 , per taluni prodotti a base di carne non rispondenti alle norme previste all ' allegato A , capitolo V , punto 27 ; tale deroga è possibile a determinate condizioni il cui controllo dall ' autorità competente . Articolo 5 Gli articoli 3 e 4 non applicano ai prodotti a base di carne che vengono importati con l ' autorizzazione del paese destinatario per usi diversi dal consumo umano ; in tal caso , il paese destinatario controlla che tali prodotti non vengano impiegati per scopi diversi da quelli per cui sono stati inviati in tale paese . Articolo 6 1 . Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti e dotati di un numero di riconoscimento veterinario . Esso comunica tale elenco agli altri Stati membri ed alla Commissione . La Commissione compila un elenco degli stabilimenti riconosciuti e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee . Fatto salvo l ' articolo 8 , uno Stato membro riconosce uno stabilimento solamente se è garantita l ' osservanza della presente direttiva . Uno Stato membro revoca il riconoscimento se le condizioni di quest ' ultimo non sono più rispettate . Se è stato effettuato un controllo in conformità dell ' articolo 7 , lo Stato membro interessato tiene conto delle conclusioni di tale controllo . Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione della revoca del riconoscimento . 2 . L ' ispezione degli stabilimenti riconosciuti è effettuata sotto la responsabilità dell ' autorità competente ; tale ispezione può essere effettuata con l ' assistenza per attività puramente tecniche , di personale specialmente addestrato a tal fine . Le modalità di tale assistenza sono determinate secondo la procedura prevista all ' articolo 18 . 3 . Se uno Stato membro ritiene che per uno stabilimento di un altro Stato membro non siano o non siano più soddisfatti i requisiti del riconoscimento , ne informa la Commissione e l ' autorità centrale competente di tale altro Stato membro . 4 . Nel caso previsto al paragrafo 3 , la Commissione inizia subito la procedura di cui all ' articolo 7 . Se le conclusioni della perizia lo giustificano , gli Stati membri possono essere autorizzati , conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 19 , a rifiutare l ' introduzione nel loro territorio dei prodotti di carne provenienti dallo stabilimento in questione . Se le conclusioni di una nuova perizia fatta conformemente all ' articolo 7 lo giustificano , questa autorizzazione può essere ritirata secondo la procedura di cui all ' articolo 19 . Articolo 7 Esperti degli Stati membri e della Commissione verificano regolarmente sul posto se gli stabilimenti riconosciuto osservano effettivamente le disposizioni della presente direttiva i in particolare quelle dell ' allegato A , capitoli I e II . Essi trasmettono alla Commissione una relazione sull ' esito dei controlli effettuati . Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo presta tutto l ' aiuto necessario agli esperti per l ' adempimento dei loro compiti . Gli esperti degli Stati membri , incaricati di effettuare tali controlli , vengono designati dalla Commissione du proposta degli Stati membri . Devono essere cittadini di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il controllo viene effettuato e , nel caso previsto dall ' articolo 6 , paragrafi 3 e 4 , cittadini di uno Stato membro diverso dagli Stati membri in controversia . I controlli sono effettuati per conto della Comunità che assume a proprio carico le spese corrispondenti . La periodicità e le modalità di tali controlli sono determinate secondo la procedura prevista dall ' articolo 18 . Articolo 8 1 . In deroga alle condizioni stabilite nell ' articolo 3 , può essere deciso , conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18 , che talune disposizioni della presente direttiva non sono applicabili ad alcuni prodotti che contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotto a base di carne è minima . Tali deroghe possono riguardare esclusivamente : a ) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall ' allegato A , capitolo I ; b ) le condizioni di ispezione previste nell ' allegato A , capitoli IV e V ; c ) le condizioni relative alla bollatura sanitaria e al certificato sanitario di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punti 9 e 10 . Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo , si tiene conto sia della natura che della composizione del prodotto . Nonostante le disposizioni del presente articolo , gli Stati membri vigilano affinchù tutti i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari siano prodotti sani , preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne ai sensi della presente direttiva . 2 . Il paragrafo 1 , primo comma , è applicato per la prima volta anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva . Articolo 9 1 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , stabilisce per la prima volta anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva , le disposizioni applicabili alle carni fresche macinate , tritate o spezzettate in modo analogo , addizionate ad altre derrate alimentari e a condimenti . Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni in tal modo adottate , tali carni restano soggette alle legislazioni nazionali . 2 . Anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva , la Commissione presenta al Consiglio una proposta volta a disciplinare il caso dei prodotti che non hanno subito un trattamento e che pertanto non soddisfano ai requisiti previsti nell ' allegato A , capitolo V , punto 26 . Articolo 10 I metodi necessari per il controllo dell ' osservanza delle norme previste dall ' allegato A , capitolo V , punti 26 e 27 nonchù i limiti di tolleranza ammissibili per tali norme sono determinati sei mesi prima della data di applicazione della presente direttiva , secondo la procedura di cui all ' articolo 18 . Tali metodi , norme e limiti di tolleranza possono essere eventualmente modificati o aggiornati secondo la stessa procedura . Articolo 11 1 . Fatti salvi i poteri derivanti dagli articoli 6 e 7 , lo Stato membro , nel cui territorio è stato constatato durante un ' ispezione sanitaria : a ) che i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro sono inadatti al consumo umano , vieta la messa in circolazione di tali prodotti nel suo territorio ; b ) che l ' articolo 3 non è stato osservato , può pronunciare tale divieto . 2 . Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare , a richiesta dello speditore o del suo mandatario , la rispedizione dei prodotti a base di carne , semprechù non vi si oppongano ragioni di carattere sanitario . Saranno comunque prese misure di sicurezza per evitare l ' uso abusivo di tali prodotti . Se la rispedizione è impossibile , detti prodotti devono essere distrutti nel territorio dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli . In deroga a tale disposizione e su richiesta dell ' importatore o del suo mandatario , lo Stato membro che effettua i controlli sanitari e di salubrità può autorizzare la loro introduzione , per scopi diversi dal consumo umano , purchù i prodotti suddetti non costituiscano un periodo per l ' uomo o gli animali . Detti prodotti a base di carne non possono abbandonare il territorio di tale Stato membro che deve controllarne la destinazione . Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l ' indicazione dei motivi . Su richiesta , le decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto , con l ' indicazione delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente , nonchù delle forme e dei termini prescritti per la loro presentazione . 3 . Le decisioni fondate sull ' accertamento di una malattia contagiosa , di un ' alterazione pericolosa per la salute umana o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva , sono parimenti comunicate , senza indugio e con l ' indicazione dei motivi , all ' autorità centrale competente del paese speditore e alla Commissione . Articolo 12 Fino all ' entrata in vigore di disposizioni comunitarie , l ' uso di additivi nei prodotti a base di carne e le modalità di detto uso restano soggetti alla legislazione nazionale , ferma restando la disciplina comunitaria vigente in materia di additivi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari . Articolo 13 Il Consiglio , deliberando all ' unanimità du proposta della Commissione , determina prima del 31 dicembre 1978 , le temperature da mantenere durante le operazioni di taglio e di condizionamento nel primo imballaggio secondo quanto previsto dall ' allegato A , capitolo II , punto 9 , fatto salvo l ' allegato A , capitolo III , punto 20 . Articolo 14 1 . Il Consiglio , deliberando du proposta della Commissione , deciderà all ' unanimità una normativa comunitaria relativa ai metodi di individuazione delle trichine ed ai casi in cui tale individuazione non è necessaria . 2 . Fino all ' entrata in vigore di detta normativa , restano valide le disposizioni degli Stati membri intese alla determinazione della presenza di trichine nei prodotti a base di carne contenenti carni suine . 3 . Le carni suine in cui sia stata accertata la presenza di trichine non devono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari . Articolo 15 1 . La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva . 2 . Ciascuno Stato membro accorda agli speditori , i cui prodotti a base di carne non possono essere messi in circolazione , conformemente all ' articolo 11 , paragrafo 1 , il diritto di ottenere il parere di un esperto . Ciascuno Stato membro provvede affinchù gli esperti possano stabilire se le condizioni dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , siano state soddisfatte , prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura , quale la distribuzione delle carni stesse . L ' esperto deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diverso dal paese speditore o dal paese destinatario . Su proposta degli Stati membri , la Commissione fissa l ' elenco degli esperti che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri . Essa determina , previa consultazione degli Stati membri , le modalità generali d ' applicazione , in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell ' elaborazione di detti pareri . Articolo 16 Le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria relative agli scambi di prodotti a base di carne rimangono applicabili fino all ' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia . Articolo 17 Fino all ' applicazione di un regime comunitario relativo alle importazioni di prodotti a base di carne in provenienza dai terzi , gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva . Articolo 18 1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro . 2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure , entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti . 5 . la Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 19 1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro . 2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggioranza si quarantuno voti . 4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 20 Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 1° luglio 1977 , adotta prima del 31 dicembre 1977 le disposizioni che stabiliscono il livello professionale delle persone abilitate ad esercitare le funzioni di controllo e d ' ispezione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punto 6 , all ' articolo 4 , paragrafo 3 ed all ' articolo 6 , paragrafo 2 , nonchù dell ' allegato A capitoli II , IV , V , VII e VIII . Articolo 21 Gli articoli 18 e 19 sono applicabile fino al 21 giugno 1981 . Articolo 22 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1979 . Tuttavia , per gli Stati membri che , alla data dell ' adozione della presente direttiva , non esigono un esame medico annuo , in applicazione della legislazione vigente in campo veterinario , l ' esame medico di cui al n . 17 del capitolo II dell ' allegato A è obbligatorio soltanto a partire dal 15 febbraio 1980 , salvo che il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , decida , prima del 31 dicembre 1979 , di rinviare tale data alla luce della relazione che la Commissione gli presenterà . Articolo 23 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M . van der STEE ( 1 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 11 . 1971 , pag . 40 . ( 2 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 2012/64 . ( 3 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 . ( 4 ) GU n . L 55 dell ' 8 . 3 . 1971 , pag . 23 . ( 5 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . ( 6 ) GU n . L 255 del 18 . 10 . 1968 , pag . 23 . ALLEGATO A CAPITOLO I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 1 . Per tutto il tempo in cui sono riconosciuti , gli stabilimenti devono avere almeno : a ) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato i ) a regime frigorifero : - di carni fresche ai sensi dell 'articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) ; - di carni diverse da quelle di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) ; ii ) a temperatura ambiente o , eventualmente , a regime frigorifero : - dei prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti della direttiva ; - di altri prodotti preparati in tutto o in parte con carni ; b ) dispositivi che consentano in qualsiasi momento l ' efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario prescritte dalla direttiva ; c ) in prossimità delle sale di lavorazione , un locale sufficientemente attrezzato , che si possa chiudere a chiave , esclusivamente a disposizione dell ' autorità competente ; d ) un locale adeguato e sufficientemente vasto adibito alla preparazione dei prodotti a base di carne ; e ) un locale che si possa chiudere a chiave adibito al deposito di certi ingredienti , come i condimenti ; f ) un impianto che fornisca acqua esclusivamente potabile , sotto pressione ed in quantità sufficiente . Tuttavia , eccezionalmente , è autorizzato un impianto d ' acqua non potabile per la produzione di vapore , per la lotta antincendio e per il raffreddamento di macchine frigorifere , a condizione che le condutture installate a tal fine non consentano l ' uso di tale acqua per altri scopi . In tal caso le condutture dell ' acqua non potabile debbono essere differenziate da quelle usate per l ' acqua potabile e non debbono attraversare i locali di lavorazione e di deposito delle carni fresche o dei prodotti a base di carne . Tuttavia , per cinque anni dalla data di applicazione della direttiva , il passagio delle condutture dell ' acqua non potabile attraverso i locali in cui si trovano le carni e i prodotti a base di carne può essere eccezionalmente autorizzato negli stabilimenti che esercitavano la loro attività prima dell ' adozione della direttiva , fermo restando che nelle parti attraversanti detti locali , tali condutture siano sprovviste di prese d ' acqua ; g ) un impianto che fornisca acqua potabile calda sotto pressione in quantità sufficiente ; h ) un impianto per l ' evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche ; i ) un numero sufficiente di spogliatoi , lavabi , docce e latrine a sciacquone , queste ultime senza accesso diretto dai locali di lavoro ; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguate ottenuta da un rubinetto premiscelatore , di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani , nonchù di asciugamani da usare una sola volta . In prossimità delle latrine devono essere collocati lavabi provvisti di rubinetti che non possano essere azionati a mano ; j ) un ' attrezzatura rispondente alle norme igieniche per : - la manipolazione delle carni fresche e dei prodotti a base di carne ; - il deposito dei recipienti usati per tali prodotti in modo che ne le carni fresche nù il prodotto a base di carne nù i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo ; k ) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili quali insetti e roditori ; l ) un locale per l ' imballaggio finale ai fini della spedizione e per la spedizione ; m ) recipienti speciali a perfetta tenuta , di materiali inalterabili , muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato , per collocarvi carni fresche , prodotti a base di carne o relativi cascami non destinati al consumo umano , oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni , prodotti a base di carne o cascami possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se non vengano rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro ; n ) un locale per il deposito degli attrezzi e dei prodotti per la pulizia e la manutenzione ; o ) un locale per la pulizia del materiale di pulizia e di manutenzione . 2 . Se lo stabilimento prepara il tipo di prodotti in questione , esso deve avere : a ) un locale per le operazioni di sezionamento ; b ) un locale - per la cottura : le installazioni destinate al trattamento termico devono essere munite di un termometro o teletermomettro , entrambi a registrazione ; - per la sterilizzazione in autoclave : le autoclavi devono essere munite di un termometro o di un teletermometro , entrambi a registrazione , nonchù di un termometro di controllo a lettura diretta ; c ) un locale destinato alla fusione dei grassi ; d ) un locale per l ' affumicatura ; e ) un locale per l ' essiccazione e la maturazione ; f ) un locale per la dissalazione , il bagno e altri trattamenti delle budelle naturali ; g ) un locale per la salatura munito , se necessario , di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere una temperatura non superiore a + 10° C ; h ) un locale per l ' affettatura o il sezionamento e per il condizionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati sotto forma preimballata , munito , se necessario , di un dispositivo per la climatizzazione ; i ) un locale per il magazzinaggio delle scatole per conserve vuote e un dispositivo che consenta di avviare igienicamente le scatole verso la sala di lavoro ; j ) un dispositivo per il lavaggio che consenta la pulizia efficace delle scatole immediatamente prima del riempimento ; k ) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile delle scatole dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave ; l ) impianti per l ' incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermetici prelevati come campioni . Tuttavia , qualora i dispositivi utilizzati non presentino inconvenienti per le carni fresche e i prodotti a base di carne , le operazioni che dovrebbero essere effettuate nei locali separati , di cui alle lettere b ) , c ) , d ) e e ) , possono essere effettuate in un locale comune . 3 . I locali di cui al punto 1 , lettera a ) ed al punto 2 , lettere da b ) a i ) devono avere : - pavimento in materiale impermeabile , facile da pulire e da disinfettare ed imputrescibile , sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell ' acqua ; - pareti lisce , rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all ' altezza di almeno 2 metri , ad angoli e spigoli arrotondati . 4 . I locali di cui al punto 1 , lettera d ) ed al punto 2 , lettera a ) devono avere : - pavimento in materiale impermeabile , facile da pulire e da disinfettare ed imputrescibile , sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell ' acqua ; l ' incanalamento dell ' acqua verso chiusini a sifone muniti di griglia deve effettuarsi al riparo dall ' aria aperta ; - pareti lisce , rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all ' altezza del deposito e almeno fino a 2 metri , ad angoli e spigoli arrotondati . 5 . I locali adibiti alla lavorazione delle carni fresche e dei prodotti a base di carne , devono disporre per lo meno : - di impianti che garantiscano un ' aerazione sufficiente e , se necessario , una buona evacuazione dei vapori ; - di un ' illuminazione sufficiente , naturale o artificiale , che non alteri i colori ; - di dispositi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro ; tali dispositivi devono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro . I rubinetti non devono poter essere azionati a mano . Gli impianti per lavarsi le mani devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata ottenuta da un rubinetto premiscelatore , di prodotti per la pulizia e la disinfezione , nonchù di asciugamani da potersi usare soltanto una volta . Per la pulizia degli attrezzi di lavoro , l ' acqua deve avere una temperatura non inferiore a + 82° C ; - di dispositivi e utensili di lavoro , ad esempio tavoli di sezionamento , piani di sezionamenti amovibili , recipienti , nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione , che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili ; è vietato in particolare l ' uso del legno . CAPITOLO II IGIENE DEL PERSONALE , DEI LOCALI , DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI NEGLI STABILIMENTI 6 . Il personale , i locali , le attrezzature e gli utensil devono trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia . a ) Chiunque acceda alle sale di lavoro delle carni fresche e dei prodotti a base di carne deve indossare abiti da lavoro , chiari e facilmente lavabili , copricapo e , quando necessario , coprinuca , puliti . Il personale addetto alla preparazione deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro , ad ogni ripresa del lavoro ogniqualvolta le mani si siano insudiciate . È vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito ; b ) nessun animale più essere ammesso nei locali dello stabilimento . Deve essere assicurata la distruzione sistematica dei roditori , degli insetti e di ogni altro parassita ; c ) le attrezzature e gli utensili per la preparazione devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonchù al termine delle operazioni della giornata e , prima di essere riutilizzati , ogniqualvolta siano stati insudiciati . Tuttavia , le macchine a produzione continua dovranno essere pulite solo a lavorazione ultimata o in caso di dubbio sul loro stato di pulizia . 7 . I locali , gli utensili e la attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione dei prodotti a base di carne . Tuttavia , essi possono essere adibiti alla lavorazione simultanea o in momenti differenti di altri prodotti alimentari previa autorizzazione dell ' autorità competente purchù si prendano tutte le misure atte ad evitare l ' inquinamento dei prodotti oggetto della presente direttiva nonchù la loro alterazione . 8 . Le carni fresche , i prodotti a base di carne e gli ingredienti , nonchù i recipienti che li contengono , non devono : - entrare in contatto diretto col suolo , - essere collocati o manipolati in condizioni che rischino di inquinarli . Si deve provvedere affinchù non vi sia alcun contratto tra materie prime e prodotti finiti . 9 . Durante la loro utilizzazione , i locali di cui al punto 2 , lettere g ) e h ) devono essere mantenuti ad una temperatura massima di + 10° C . 10 . È consentito derogare alla temperatura di cui al punto 9 con consenso dell ' autorità competente , se questa lo ritiene possibile per condizioni tecnologiche di preparazione . 11 . Le scatole per conserve e recipienti analoghi devono essere puliti efficacemente e immediatamente prima del loro riempimento , per mezzo del dispositivo per il lavaggio di cui al punto 2 , lettera j ) . 12 . Le scatole per conserve e recipienti analoghi devono , se necessario , essere lavati con acqua potabile , dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave , per mezzo del dispositivo di cui al punto 2 , lettera k ) . 13 . I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere riposti nei locali a tal fine previsti . 14 . L ' uso di detersivi , disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni fresche e dei prodotti a base di carne . 15 . L ' utilizzazione dell ' acqua potabile è d ' obbligo per tutti gli usi , comprese le autoclavi . A titolo eccezionale è tuttavia autorizzato l ' uso di acqua non potabile in circuito chiuso per la produzione di vapore , per la lotta antincendio e per il raffreddamento di macchine frigorifere , a condizione che le condutture installate a tal fine non consentano l ' uso di tale acqua per altri scopi . 16 . La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche e dei prodotti a base di carni devono essere evitare alle persone che possono inquinarle e in particolare alle persone : a ) affette o sospette di essere affette da tifo addominale , paratifo A e B , enterire infettiva ( salmonellosi ) , disenteria , epatite infettiva , scarlattina , o portatrici degli agenti delle suddette malattie ; b ) affette o sospette di essere affette da forme tubercolari contagiose ; c ) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle ; d ) che esercitano contemporaneamente un ' attività in conseguenza della quale le carni fresche o i prodotti a base di carne potrebbero essere inquinati da germi ; e ) che portano medicazioni alle mani , eccettuate quelle impermeabili che proteggano una ferita non purulenta . 17 . Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all ' esercizio di tale attività . Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogniqualvolta , l ' autorità competente lo richieda ; inoltre esso deve essere tenuto a disposizione di quest ' ultima . CAPITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI FRESCHE DA UTILIZZARE PER LA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE 18 . Le carni fresche che provengono da un macello , da un laboratorio di sezionamento , da un deposito frigorifero di magazzinaggio o da un altro stabilimento di trasformazione situati nel territorio del paese in cui si trova lo stabilimento in questione devono esservi trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti , conformemente alle direttive di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , eccettuate le disposizioni relative al piombaggio . 19 . Le carni che non rispondono alle condizioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , possono trovarsi negli stabilimenti autorizzati soltanto a condizione di esservi immagazzinate in luoghi separati ; esse devono essere utilizzate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni . L ' autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro , per verificare la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni . 20 . Le carni fresche destinate alle trasformazioni devono essere depositate , subito dopo l ' arrivo nello stabilimento e fino al momento della loro utilizzazione , in locali che assicurino la loro conservazione in permanenza ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7° C ; tuttavia , per le frattaglie , la temperatura deve essere inferiore o uguale a + 3° C e per le carni di pollame a + 4° C . CAPITOLO IV CONTROLLO DELLE PRODUZIONI 21 . Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo effettuato dall ' autorità competente . Quest ' ultima deve essere avvisata per tempo , prima che s ' inizi la lavorazione dei prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari . 22 . Il controllo permanente dell ' autorità competente comprende i seguenti compiti : - controllo del registro d ' entrata e di uscita delle carni fresche e dei prodotti a base di carne ; - ispezione sanitaria delle carni fresche previste per la fabbricazione di prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari e , nel caso previsto all ' articolo 3 , paragrafo 1 , punto iii ) , lettera b ) , dei prodotti a base di carne ; - ispezione dei prodotti a base di carne al momento della loro uscita dallo stabilimento ; - compilazione e rilascio del certificato sanitario previsto al punto 34 ; - controllo della pulizia dei locali , degli impianti e degli utensili , nonchù dell ' igiene del personale , di cui al capitolo II ; - esecuzione di qualsiasi prelievo necessario per effettuare esami di laboratorio ; - qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l ' osservanza della direttiva , I risultati di tali esami sono annotati su di un registro . 23 . Nel caso di fabbricazione di prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi , l ' autorità competente deve provvedere affinchù : - il produttore faccia controllare , mediante sondaggio , la produzione giornaliera , a intervalli precedentemente fissati ai fini di garantire l ' efficacia della chiusura ; - il produttore utilizzi dispositivi di controllo della temperatura per assicurarsi che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento termico adeguato ; - i prodotti ottenuti in recipienti a chiusura ermetica siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento a una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell ' umidità e non vengono manipolati prima di essere completamente asciutti . 24 . I risultati dei vari controlli effettuati a cura del produttore debbono essere conservati e presentati all ' autorità competente ogniqualvolta questi lo richieda . CAPITOLO V CONTROLLO DELL ' EFFICACIA DEI TRATTAMENTI 25 . L ' autorità competente deve controllare l ' efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne , eventualmente tramite sondaggio , per assicurarsi che - i prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) - il trattamento possa considerarsi trattamento completo ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera e ) , o trattamento incompleto conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera f ) . 26 . Un prodotto è stato sottoposto ad un trattamento , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) , quando il valore aw è inferiore a 0,97 o quando la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche . 27 . Un prodotto è stato sottoposto ad un trattamento completo : a ) se si tratta di trattamento termico in recipiente ermetico , quando il valore Fo è pari o superiore a 3 o , negli stati membri in cui non si usa ricorrere a tale valore , quando il controllo del trattamento è stato effettuato con una prova d ' incubazione di sette giorni a 37° C o di dieci giorni a 35° C ; b ) se si tratta di un prodotto che ha subito un trattamento diverso da quello di cui sub a ) i ) il valore aw è inferiore o uguale a 0,95 e il pH è inferiore o uguale a 5,2 ; ii ) il valore aw è inferiore o uguale a 0,91 ; iii ) il pH è inferiore a 4,5 . Se il trattamento non rispetta le condizioni di cui al primo comma , lettere a ) e b ) , si considera che il prodotta sia stato sottoposto ad un trattamento incompleto . CAPITOLO VI CONDIZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE 28 . Il condizionamento e l ' imballaggio devono essere effettuati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti . 29 . Il condizionamento e l ' imballagio devono rispondere a tutte le norme igieniche e in particolare devono essere : - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti a base di carne , - tali da non trasmettere ai prodotti a base di carne sostanze nocive per la salute umana , - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne . 30 . in condizionamento non può essere riutilizzato per i prodotti a base di carne , ad eccezione di taluni speciali contenitori di terracotta , che possono essere riutilizzati previa pulitura e disinfezione . CAPITOLO VII BOLLATURA SANITARIA 31 . La bollatura sanitaria dei prodotti a base di carne deve essere effettuata sotto la responsabilità dell ' autorità competente , al momento della fabbricazione o immediatamente dopo , in un punto chiaramente visibile e in caratteri perfettamente leggibili e indelebili . 32 . Tuttavia : a ) qualora un prodotto a base di carne sia condizionato e imballato individualmente , è sufficiente che il marchio sanitario sia apposto sull ' imballaggio ; b ) qualora i prodotti a base di carne vengano spediti in un secondo imballaggio , il marchio deve essere apposto anche su questo secondo imballaggio ; c ) la bollatura sanitaria può consistere anche nella fissazione inamovibile di un disco di materiale resistente , conforme a tutte le esigenze dell ' igiene e contenente le indicazioni precisate al punto 33 , lettera a ) . 33 . a ) Il marchio sanitario deve includere le seguenti indicazioni , racchiuse in un contorno ovale : - nella parte superiore : le iniziali del paese speditore , in lettere a stampatello , ossia una delle seguenti lettere : B - D - DK - F - IRL - I - L - NL - UK , seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento ; - nella parte inferiore : una delle sigle : CEE - EEG - EWG - EEC - EOEF . b ) Il marchio sanitario può essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco , sul prodotto , sul condizionamento o sull ' imballaggio , o essere stampato o collocato su un ' etichetta . Esso deve essere distrutto all ' apertura dell ' imballaggio . La mancata distruzione del marchio può essere tollerata solo se l ' apertura dell ' imballaggio distrugge quest ' ultimo . CAPITOLO VIII CERTIFICATO SANITARIO 34 . L ' esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare i prodotti a base di carne durante il trasporto verso il paese destinatario deve essere rilasciato dall ' autorità competente al momento della spedizione . Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell ' allegato B , deve essere redatto perlomeno nella lingua o nella lingue del paese destinatario e recare le informazioni previste . Esso deve consistere di un solo foglio . CAPITOLO IX MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO 35 . I prodotti a base di carne destinati agli scambi comunitari devono essere immagazzinati nei locali previsti al punto 1 , lettera a ) . 36 . I prodotti a base di carne per i quali sono indicate determinate temperature di magazzinaggio conformemente all ' articolo 4 , devono essere conservati a tali temperatura . 37 . I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano protteti contro possibili cause di inquinamento o di influenza sfavorevole , tenuto conto della durata e delle condizioni del trasporto nonchù dei mezzi usati . 38 . I mezzi impiegati per il trasporto dei prodotti a base di carne devono , quando il prodotto lo richieda , essere attrezzati in modo da assicurare la protezione mediante il freddo e in particolare che le temperature indicate conformemente all ' articolo 4 non siano superate . ALLEGATO B CERTIFICATO SANITARIO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE ( 1 ) DESTINATI AD UNO STATO MEMBRO DELLA CEE N . ( 2 ) Paese speditore : Ministero : Servizio : Rif . ( 2 ): I . Idenficazione dei prodotti a base di carne Prodotti fabbricati con carni di ( Specie animale ) Natura dei prodotti ( 3 ) : Natura dell ' imballaggio : Numero delle parti o delle unità dell ' imballaggio : Temperatura di maggazzinaggio e di trasporto ( 4 ) : Durata di conservazione ( 4 ) : Peso netto : II . Provenienza dei prodotti a base di carne Indirizzo ( i ) e numero ( i ) di riconoscimento veterinario dello ( degli ) stabilimento ( i ) di straformazione riconosciuto ( i ) : III . Destinazione dei prodotti a base di carne I prodotti a base di carne sono spediti da : ( luogo di spedizione ) a : ( paese di destinazione ) con il seguente mezzo di trasporto ( 5 ) : Nome e indirizzo dello speditore : Nome e indirizzo del destinatario : IV . Attestato sanitario Il sottoscritto certifica : a ) i sopra indicati prodotti a base di carne sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne e in condizioni che rispondono alle norme previste dalla direttiva 77/99/CEE ( 6 ) ; b ) che detti prodotti , condizionamenti o imballaggi sono stati sottoposti ad una bollatura comprovante che tali prodotti provengono tutti da stabilimento autorizzati ( 6 ) ; c ) le carni suine fresche utilizzate sono state/non sono state ( 6 ) sottoposte a esame per l ' individuazione delle trichine ; d ) i veicoli e attrezi da trasporto , nonchù le condizioni di carico della presente spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 77/99/CEE . Fatto a ... , il Timbro ( firma ) ( Cognome in lettere maiuscole ) ( 1 ) A mente dell ' articolo 2 della direttiva 77/99/CEE . ( 2 ) Facoltativo . ( 3 ) Eventuale menzione di un ' irradiazione ionizzante per motivi di ordine medico . ( 4 ) Da completare in caso di indicazione conformemente all ' articolo 4 della direttiva 77/99/CEE . ( 5 ) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare i relativi numeri d ' immatricolazione ; per gli serei il numero del volo e per le navi il nome della nave . ( 6 ) Cancellare la menzione superflua .