Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 09/12/1976 pag. 0026 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0084
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1976 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ( 76/895/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea ; considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi novici dei regni animale o vegetale e da virus ; considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi , non soltanto per evitare una diminuzione delle rese , ma anche per accrescere la produttività dell ' agricoltura ; considerando che l ' impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall ' azione dei detti organismi novici ; considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari , essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi , non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli ; considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti novici per i consumatori di prodotti vegetali ; considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali ; considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo , e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di talune antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati , livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti ; considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all ' interno della Comunità ; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri ; considerando che , nel fissare tali quantità massime , è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali ; considerando che , in un primo momento occorre fissare dette quantità massime per i residui du taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli , tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all ' alimentazione umana e , occasionalmente , all ' alimentazione degli animali ; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile ; considerando che è necessario accisurare la libera circolazione in tutta la comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell ' allegato II ; che occorre , nel contempo , permette agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio , nei casi che essi ritengono giustificati , le circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime , fissando o non contenuti massimi per tali prodotti ; considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalle presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all ' esportazione verso i paesi terzi ; considerando tuttavia che le quantità fissate nell ' allegato . Il possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali ; che è quindi necessario , in tal caso , permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità ; considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato fitosanitario permanente ; considerando che gli Stati membri , ove fissino quantità massime per i prodotti immessi in circolazione sul loro territorio , debbono verificarne l ' osservanza attraverso controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggi ; considerando che in tal caso i controlli ufficiali debbono essere effettuati secondo modalità per il prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari ; considerando che la fissazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi d ' analisi è una misura di esecuzione a carattere tecnico-scientifico ; che , per agevolarne l ' adozione , occorre prevedere che le norme concernenti i prelievi e le analisi saranno stabilite secondo una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente ; considerando che le modifiche degli allegati dato il carattere essenzialmente tecnico degli stessi , devono essere agevolate mediante una procedura rapida , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all ' alimentazione umana o , sia pure occasionalmente , a quella degli animali , compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all' allegato I , laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell ' allegato II . Articolo 2 1 . Ai sensi della presente direttiva sono residui di antiparassitari i resti ultimi e degli eventuali prodotti tossici della loro metabolizzazione o degradazione enumerati nell ' allegato II , presenti sui o nei prodotti di cui all ' articolo 1 . 2 . Ai sensi della presente direttiva , per immissione in circolazione si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti previsti all ' articolo 1 , dopo il raccolto . Articolo 3 1 . Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l ' immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all ' articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari , se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell ' allegato II . 2 . Gli Stati membri possono , nei casi che ritengono giustificati , autorizzare sul loro territorio l ' immissione in circolazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 contenenti residui di antiparassitari in quantità superiore a quelle fissate nell ' allegato II . 3 . Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell ' applicazione date ai paragrafi 1 e 2 . Articolo 4 1 . Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata all ' allegato II presenti un pericolo per la salute umana o per quella degli animali diversi dagli organismi novici , può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio . In questo caso , esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottare corredandole di una relazione sulle motivazioni . 2 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 8 , viene deciso se le quantità massime indicate all ' allegato II devono essere modificate . Fino a quando il Consiglio o la commissione non addotino in proposito una decisione secondo la suddetta procedura , lo Stato membro può mantenere le misu da esso poste in applicazione . Articolo 5 Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 4 , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta le modifiche da apportare agli ellegati . Per tali modifiche si tiene conto in particolare della stato delle conoscenze tecniche e scientifiche , nonchù dei bisogni sanitari e agricoli . Articolo 6 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' osservanza delle quantità massime , fissate a norma delle presente direttiva , venga controllata ufficialmente tramite sondaggi . 2 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù , qualora i prodotti indicati all ' articolo 1 vengano sottoposti al controllo previsto al paragrafo 1 , il prelevio dei campioni e le analisi qualitative e quantitative dei residui si antiparassitari siano effettuati secondo modalità e metodi stabiliti in conformità della procedura di cui all ' articolo 7 . Articolo 7 1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato fitosanitario permanente , istituito con decisione 76/894/CEE ( 1 ) , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di una Stato membro . 2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 149 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti . 4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in nancanza di un parere , La Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tra mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si cui pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 8 1 . Nei casi in cui si la riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo , o su richiesta di uno Stato membro . 2 . In senso al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti . 4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 9 La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all ' articolo 1 per i quali sia stata provata , almeno mediante un ' indicazione adeguata , che sono destinati all ' esportazione verso i paesi terzi . Articolo 10 La presente direttiva senza pregiudizio delle disposizioni della Comunità relative alle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli . Articolo 11 Gli Stati mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M . van der STEE ( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 35 . ( 2 ) GU n . C 40 del 25 . 3 . 1969 , pag . 4 . ALLEGATO I Elenco dei prodotti contemplati all ' articolo 1 Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * 07.01 B * Cavoli , freschi o refrigerati * 07.01 C * Spinaci , freschi o refrigerati * 07.01 D * Insalate , comprese le indivie e le cicorie , fresche o refrigerate * 07.01 E Bietole da costa e cardi , freschi o refrigerati * 09.01 F * Legumi da granella , sgranati o in baccello , freschi o refrigerati * 07.01 G * Carote , navoni , barbatietole da insalata , salsefrica o barba di becco ; sedani-rape , ravanelli e altri simili radici commestibili , freschi o refrigerati * 07.01 H * Cipolle , scalogni e agli , freschi o refrigerati * 07.01 IJ * Porri e altri agliacei , freschi o refrigerati * 07.01 K * Asparagi , freschi o refrigerati * 07.01 L * Carciofi , freschi o refrigerati * 07.01 M * Pomodori , freschi o refrigerati * 07.01 N * Olive , fresche o refrigerate * 07.01 O * Capperi , freschi o refrigerati * 07.01 P * Cetrioli e cetriolini , freschi o refrigerati * 07.01 Q * Funghi e tartufi , freschi o refrigerati * 07.01 R * Finocchi , freschi o refrigerati * 07.01 S * Pimenti o peperoni dolci , freschi o refrigerati * 07.01 T * Altri ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati * ex 07.02 * ortaggi e piante mangerecce , non cotti , congelati * ex 08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi mangoste avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi ( 1 ) , senza guscio o decorticati * ex 08.02 * Agrumi , freschi ( 1 ) * ex 08.03 * Fichi , freschi ( 1 ) * ex 08.04 * Uve , fresche ( 1 ) ex 08.05 * Frutta a giusco ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche ( 1 ) , sgusciate o decorticate * 08.06 * Mele , pere e cotogne fresche ( 1 ) * 08.07 * Frutta con nocciolo , fresche ( 1 ) * 08.08 * Bacche fresche ( 1 ) * 08.09 * Altre frutta fresche ( 1 ) * ex 08.10 * Frutta non cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri * ( 1 ) Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche . ALLEGATO II Elenco dei residui di antiparassitari e delle loro quantità massime N . CEE ( 1 ) * Residui di antiparassitari * Denominazione usuale * Denominazione chimica * Quantità massime ( in mg/kg ( ppm ) ) * - * amitrol * 3 - ammino-1,2,4-triazole * Zero ( 2 ) * - * aramite * 2 -( 4-terubutilfenossi )-1-metiletil-solfito e 2-cloroetil-solfito * zero ( 2 ) * - * atrazin * 2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-1-3,5 - triazina * 1,0 * 15/60 * azinphos-etile * 0,0-dietil S - [ ( 4-oxo-3 H-1,2,3,-benzotriazin-3-il )-metil ]- ditiofosfato * isolato o combinato : zero ( 2 ) : ortaggi-radici ma esclusi i sedati-rape * 15/42 * azinphos-metile * 0,0-dimetil-S -[ ( 4-oxo-3 H-1,2,3-benzotriazin-3-il )-metil ]-ditiofasfato * 0,4 : altri prodotti * 6/20 * barban * ( 4-cloro-but-2-in-il ) -N - ( 3-cloro-fenil )-carbammato * 0,1 * 609*21 * binapacryl * [ 6 -( 1-metil-propil ) -2,4-dinitro-fenil ]-3,3 dimetil-acrilato * zero ( 2 ) : carote * * * * 0,3 : altri prodotti * - * Captano * N -( triclorometiltio ) cicloexene-1,2-dicarbossimide * 15,0 * 6/11 * carbaryl * N-metil-1-naftil-carbammato - 2,5 : albicocche , mele , pere , pesche , uve , prugne , insalate , cavoli * * * * 1,2 : altri prodotti * 620/6 * clorbenzide * ( 4-cloro-benzil )- ( 4-cloro-fenil )-solfuro * 1,5 * 620/4 * clorofenson * ( 4-cloro-fenil )-4-cloro-benzol-solfonato * 1,5 * - * clorobenzilato * 4,4-dicloroetibenzilato * 1,5 * 6/22 * chloroxuron * 3-[4(4-(4-cloro-fenosssi )-fenil ]-1,1-dimetil-urea * 0,2 * 15/33 * demeton-S-metile * 0,0-dimetil-S - ( 2-etiltio-etil )-monotiofosfato * isolato o combinato : zero ( 2 ) : carote * 15/49 * oxydemeton-metile * 0,0-dimetil-S -( 2 - etil-solfini-etil )-monotio-fosfato *0,4 : altri prodotti ( calcolato in dameton-S-metil solfato ) * - * demeton-S-metile-solfone * tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-etisolfonil-etile * * 6/19 * diallat * S -( 2,3-dicloro-allil ) N,N-diisopropil-monotio-carbammato * 0,05 * 607/24 * diclorprop * acido 2 -( 2,4-dicloro-fenosssi ) propionico * 0,05 * 15/55 * dimetoato * 0,0-dimetil-S - ( N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato * 1,5 ( 3 ) * - * ometoato * tiofosfato di 0,0-dimetile e S - ( N-metil-carbamoil-metile ) * 0,4 * 609/23 * dinoseb * 6 -( 1-metil-propil )-2,4-dinitro - fenolo * 0,05 * - * dodin * acetato di N-dodecil-guanidina * 1,0 : frutta * * * * * zero ( 2 ) : altri prodotti * 602/33 * endosulfen * 6,7,8,9,10,10-esacloro-1,5,5a6,9,9,9a-esaidro-6,9-metano - 2,3,4-benzol [ e ] diossatiepina-3-ossido * 0,2 : carote * * * * 0,5 : altri prodotti * 602/32 * endrin * 1,2,3,4,10,10-esacloro-6,7-epossi-1,4,4a,5,6,7,8,8,a - ottoidro-1,4-endo-5,8-endo-dimetano-naftalina * zero ( 2 ) * 15/56 * fenchlorphos * 0 - ( 2,4,5-tricloro-fenil )-0,0-dimetil-monotiofosfato * 0,5 * 15/58 * fenitrothion * 0,0-dimetil-0-(-3-metil-4-nitro-fenil )-monotiofosfato * 0,5 * 15/61 * formothion * 0,0-dimetil-S - ( N-formil-N-metil-carbamoil-metil )-ditiofosfato * 0,1 * - * * 1,1-dicloro-2,2-bis ( 4-etilfenile ) etano * 10,0 * 602/23 * lindano * gamma-1,2,3,4,5,6-esacloro-clicloesano * 2,0 : legumi a foglia * * * * 0,1 : carote * * * * 1,5 : altri prodotti * 15/44 * malathion * S -[ 1,2 bis ( etossi-carboni )- etil ]-0,0-dimetil-ditiofosfato * 3,0 : ortaggi , ad eccezione di ortaggi-radici * - * malaoxon * tiofosfato di 0,0-dimetile e di S - ( 1,2-dicarboetossietile * 0,5 : altri prodotti * - * metossicloro * 1,1,1-tricloro-2,2-bis ( 4-metossifenile )-etano * 10,0 * 15/37 * parathion compresso * 0,0-dietil-0 - ( 4-nitro-fenil )-monotiofosfato * 0,5 * * paraoxon * fosfato di 0,0-dietile e di 0,4-nitro - fenile * * 15/36 * parathion-metile , compreso * 0,0-dimetil-0 - ( 4-nitro-fenil )-monotiofosfato * 0,15 * * paraoxon*metile * fosfato di 0,0-dimetile e di 0,4-nitrofenile * * 15/22 * fosfamidone * ( 2-cloro-2-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1 en - il )-dimetil-fosfato * 0,15 * 607/21 * folpet * N -( tricloro-metiltio )-ftalimmide * 15,0 * - * propoxur * N-metilcarbammato di 2-isopropossifenile * 3,0 * 15/27 * TEPP * 0,0,0,0-tetraetil-pirofosfato * zero ( 2 ) * 6/5 * thirame * disolfuro di tetrametiltiourame * 3,8 : fragole , uva * * * * 3,0 : altri prodotti * 602/24 * toxaphen * canfene clorurato ( 67-69 % di cloro ) * 0,4 * 15/21 * triclorfon * 0,0-dimetil-(2,2,2-tricloro-1-idrossi-etil )-fosfonato * 0,5 * ( 1 ) numerazione dell ' allegato 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concermente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 5 . ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/409/CEE ( GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 22 ) . ( 2 ) Sono tollerati residui trascurabili che non superimo il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione . ( 3 ) Compresa eventualmente la quantità massima di 0,4 ppm fissata per l ' ometoato . RETTIFICHE Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2956/76 della Commissione , del 3 dicembre 1976 , che modifica gli importi compensativi monetari ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 337 del 6 dicembre 1976 ) Allegato I , parte la , settore cereali , pag . 5 , voce 17.02 B II b ) ( 3 ) della tariffa doganale comune , colonne « France » ; anzichù : « 166,68 » , leggi : « 166,88 » ; allegato I , parte 8a , merci cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 1059/69 , pag . 24 , voce 21.07 F II d ) 2 della tariffa doganale comune , colonna « Italia » : anzichù : « 8 145 » , leggi : « 8 415 » .