Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0201 - 0203
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0208
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0229
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 76/769/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che tutte le regolamentazioni concernenti l ' immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi avere quale obiettivo la salvaguardia della popolazione , soprattuto delle persone che usano detti preparati e sostanze ; considerando che esse devono contribuire a proteggere l ' ambiente da tutte le sostanze e preparati che presentano caratteristiche di ecotossicità o che possono inquinarlo ; considerando che esse debbono altresì contribuire ad un ripristino , preservazione e miglioramento della qualità per la vita dell ' essere umano ; considerando che le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di regolamentazioni negli Stati membri ; che tali regolamentazioni presentano differenze per quanto riguarda le condizioni di immissione sul mercato e di uso ; che dette differenze costituiscono un ostacolo agli scambi ed hanno un ' incidenza diretta sull ' istituzione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che è pertanto necessario eleminare questo ostacolo ; che per conseguire tale obiettivo è indispensabile il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia negli Stati membri ; considerando che disposizioni relative ad alcune sostanze e preparati pericolosi sono già previste da direttive comunitarie ; che è tuttavia necessario stabilire una regolamentazione per altri prodotti , specialmente per quelli che certe organizzazioni internazionali hanno deciso di limitare , per esempio : per i defenili policlorurati ( PCB ) , al cui riguardo il consiglio decisione concernente la limitazione della produzione e dell ' impiego ; che tale misura è necessaria per prevenire l ' assorbimento di PCB da parte del corpo umano , quindi i conseguenti danni per la salute dell ' uomo ; considerando che gli esami approfonditi hanno dimostrato che i trifenili policlorurati ( PCT ) presentano rischi paragonabili a quelli causati PCB ; che , quindi , la loro immissione sul mercato ed il conseguente uso deve essere anch ' esso limitato ; considerando che sarà inoltre necessario riesaminare periodicamente l ' intera materia , allo scopo di giungere ad una progressiva completa eliminazione dei PCB e dei PCT ; considerando che l ' uso del cloruro-1-etilene ( cloruro di vinile monomero ) come agente propulsore degli aerosol presenta pericoli per la salure dell ' uomo ; che occorre quindi vietarne l ' uso , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Fatta salva l ' applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia , la presente direttiva concerne le restrizioni all ' immissione sul mercato e all ' uso negli Stati membri della Comunità di sostanze e preparati pericolosi elencati nell ' allegato . 2 . La presente direttiva non si applica : a ) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima od aerea , b ) alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi , c ) alle sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purchù non siano oggetto di alcuna trasformazione . 3 . A norma della presente direttiva si intendono per : a ) sostanze : gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali ; b ) preparati : i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze . Articolo 2 Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinchù le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste . Queste limitazioni non si applicano all ' immissione sul mercato o all ' uso a fini di ricerca , come pure di sviluppo e di analisi . Articolo 3 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie pe conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a partire dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 49 . ( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 25 . ALLEGATO Denominazione della sostanza , dei gruppi di sostanze o di preparati * Restrizioni * 1 . - Difenili policlorurati ( PCB ) , ad eccezione dei difenili mono e diclorurati * Non sono ammessi , salvo nelle seguenti eccezioni : * - Trifenili policlorurati ( PCT ) , * 1 . Apparecchi elettrici a sistema chiuso : trasformatori , resistenze e induttanze . * - I preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1 % in peso . * 2 . Grandi condensatori ( * 1 kg di peso totale ) . * * 3 . Piccoli condensatori ( purchù la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43 % e che essi non contengano più del 3,5 % di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati ) . * * I piccoli condensatori , che non rispondono alle esigenze sopra menzionate , possono ancora essere immessi sul mercato per un anno della presente direttiva . Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso . * * 4 . Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso ( salvo negli impianti destinati a trattere prodotti alimentari per l ' uomo e per gli animali , prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario utilizzati alla data della notifica della presente direttiva , il loro uso è ancora consentito fino al 31 dicembre 1979 , al più tardi ) . * * 5 . Fluidi idraulici per : * * a ) l ' equipaggiamento sotterraneo delle miniere ; * * b ) le macchini di servizio delle celle di fabbricazione elettrolitica dell ' alluminio , usate al momento dell ' adozione della presente direttiva , fino al 31 dicembre 1979 più tardi . * * 6 . Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto della presente direttiva . * 2 . Cloruro-1-etilene ( cloruro di vinile monomero ) . * Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol , qualunque sia l ' impiego .