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Document 31976L0769

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; abrogato da 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj

31976L0769

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0201 - 0203
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0208
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0229


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

( 76/769/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che tutte le regolamentazioni concernenti l ' immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi avere quale obiettivo la salvaguardia della popolazione , soprattuto delle persone che usano detti preparati e sostanze ;

considerando che esse devono contribuire a proteggere l ' ambiente da tutte le sostanze e preparati che presentano caratteristiche di ecotossicità o che possono inquinarlo ;

considerando che esse debbono altresì contribuire ad un ripristino , preservazione e miglioramento della qualità per la vita dell ' essere umano ;

considerando che le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di regolamentazioni negli Stati membri ; che tali regolamentazioni presentano differenze per quanto riguarda le condizioni di immissione sul mercato e di uso ; che dette differenze costituiscono un ostacolo agli scambi ed hanno un ' incidenza diretta sull ' istituzione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è pertanto necessario eleminare questo ostacolo ; che per conseguire tale obiettivo è indispensabile il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia negli Stati membri ;

considerando che disposizioni relative ad alcune sostanze e preparati pericolosi sono già previste da direttive comunitarie ; che è tuttavia necessario stabilire una regolamentazione per altri prodotti , specialmente per quelli che certe organizzazioni internazionali hanno deciso di limitare , per esempio : per i defenili policlorurati ( PCB ) , al cui riguardo il consiglio decisione concernente la limitazione della produzione e dell ' impiego ; che tale misura è necessaria per prevenire l ' assorbimento di PCB da parte del corpo umano , quindi i conseguenti danni per la salute dell ' uomo ;

considerando che gli esami approfonditi hanno dimostrato che i trifenili policlorurati ( PCT ) presentano rischi paragonabili a quelli causati PCB ; che , quindi , la loro immissione sul mercato ed il conseguente uso deve essere anch ' esso limitato ;

considerando che sarà inoltre necessario riesaminare periodicamente l ' intera materia , allo scopo di giungere ad una progressiva completa eliminazione dei PCB e dei PCT ;

considerando che l ' uso del cloruro-1-etilene ( cloruro di vinile monomero ) come agente propulsore degli aerosol presenta pericoli per la salure dell ' uomo ; che occorre quindi vietarne l ' uso ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Fatta salva l ' applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia , la presente direttiva concerne le restrizioni all ' immissione sul mercato e all ' uso negli Stati membri della Comunità di sostanze e preparati pericolosi elencati nell ' allegato .

2 . La presente direttiva non si applica :

a ) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima od aerea ,

b ) alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi ,

c ) alle sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purchù non siano oggetto di alcuna trasformazione .

3 . A norma della presente direttiva si intendono per :

a ) sostanze :

gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali ;

b ) preparati :

i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinchù le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste . Queste limitazioni non si applicano all ' immissione sul mercato o all ' uso a fini di ricerca , come pure di sviluppo e di analisi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie pe conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a partire dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 49 .

( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 25 .

ALLEGATO

Denominazione della sostanza , dei gruppi di sostanze o di preparati * Restrizioni *

1 . - Difenili policlorurati ( PCB ) , ad eccezione dei difenili mono e diclorurati * Non sono ammessi , salvo nelle seguenti eccezioni : *

- Trifenili policlorurati ( PCT ) , * 1 . Apparecchi elettrici a sistema chiuso : trasformatori , resistenze e induttanze . *

- I preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1 % in peso . * 2 . Grandi condensatori ( * 1 kg di peso totale ) . *

* 3 . Piccoli condensatori ( purchù la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43 % e che essi non contengano più del 3,5 % di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati ) . *

* I piccoli condensatori , che non rispondono alle esigenze sopra menzionate , possono ancora essere immessi sul mercato per un anno della presente direttiva . Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso . *

* 4 . Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso ( salvo negli impianti destinati a trattere prodotti alimentari per l ' uomo e per gli animali , prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario utilizzati alla data della notifica della presente direttiva , il loro uso è ancora consentito fino al 31 dicembre 1979 , al più tardi ) . *

* 5 . Fluidi idraulici per : *

* a ) l ' equipaggiamento sotterraneo delle miniere ; *

* b ) le macchini di servizio delle celle di fabbricazione elettrolitica dell ' alluminio , usate al momento dell ' adozione della presente direttiva , fino al 31 dicembre 1979 più tardi . *

* 6 . Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto della presente direttiva . *

2 . Cloruro-1-etilene ( cloruro di vinile monomero ) . * Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol , qualunque sia l ' impiego .

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