31976L0767

Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0153 - 0168
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0182
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0182
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0192


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del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi

( 76/767/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in ogni Stato membro delle disposizioni tassative determinano le caratteristiche tecniche di costruzione , di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi a pressione ; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che a causa della loro differenza esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all ' interno della Comunità ;

considerando che detti ostacoli alla costituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati se prescrizioni uguali sono applicabili in ciascuno Stato membro o come complemento o in sostituzione delle rispettive legislazioni in vigore ;

considerando che per proteggere efficacemente gli utilizzatori e i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti sono diverse da uno Stato membro all ' altro ; che per realizzare la libera circolazione degli apparecchi all ' interno del mercato comune e per evitare controlli multipli che sono altrettanti ostacoli a detta libera circolazione degli apparecchi è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento dei controlli fra gli Stati membri ;

considerando che per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli è opportuno istituire in modo particolare delle idonee procedure di approvazione CEE di modello e di verifica CEE degli apparecchi e armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati di effettuare le verifiche ;

considerando che la presenza su un apparecchio a pressione dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende di conseguenza inutile , all ' atto dell ' importazione e della messa in opera , la ripetizione dei controlli già effettuati ;

considerando che i regolamenti nazionali nel settore degli apparecchi a pressione hanno come oggetto numerose categorie d ' apparecchi a pressione molto diversi per uso , capacità e pressione ; che è opportuno fissare mediante la presente direttiva le disposizioni generali che riguardano segnatamente le procedure di approvazione CEE e di verifica CEE ; che delle direttive particolari per ogni categoria di apparecchi a pressione definiscono le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica , alle modalità di controllo di tali apparecchi ed eventualmente le condizioni nelle quali le prescrizioni tecniche comunitarie vengono a sostituirsi alle disposizioni nazionali preesistenti ;

considerando che per tener conto del progresso della tecnica è necessario un adeguamento sollecito alle prescrizioni tecniche , definite nelle direttive relative agli apparecchi a pressione ; che è opportuno , per facilitare l ' applicazione dei provvedimenti all ' uopo necessari , prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione ;

considerando che alcuni apparecchi a pressione immessi sul mercato , pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda , possono conpromettere la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a far fronte a questo pericolo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

Definizione e principi di base

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva sono considerati apparecchi a pressione tutti gli apparecchi o i recipienti , fissi o mobili , nei quali può sussitere o svilupparsi una pressione effettiva di un fluido ( gas , vapore o liquido ) superiore a 0,5 bar .

2 . Sono esclusi :

- gli apparecchi specialmente concepiti per uso nucleare , i quali in caso di avaria possono causare un ' emissione radioattiva ;

- gli apparecchi specificamente destinati all ' equipaggiamento o alla propulsione delle imbarcazioni o delle aeronavi ;

- le conduttore di trasporto o di distribuzione .

Articolo 2

1 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di apparecchi a pressione che ne formano l ' oggetto e per gli eventuali dispositivi connessi , le prescrizioni di progettazione e di costruzione , le modalità di controllo , di collaudo ed eventualmente di funzionamento .

Esse precisano , per ogni categoria di apparecchi a pressione , se tali apparecchi sono soggetti all ' approvazione CEE e alla verifica CEE , o ad una sola di tali procedure , o a nessuna delle due .

Esse possono prevedere :

- le condizioni o le limitazioni temporali da cui dovrebbe essere corredata l ' approvazione CEE , nonchù i marchi da apporre eventualmente in tal caso sugli apparecchi a pressione ,

- i marchi per l ' identificazione di ogni apparecchi a pressione ,

- le condizioni cui devono soddisfare le varianti di un apparecchio per poter beneficiare della stessa approvazione CEE .

2 . Per apparecchio a pressione di tipo CEE , si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni apparecchio progettato e costruito in modo da soddisfare le prescrizioni della direttiva particolare che si applica alla categoria cui esso appartiene .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare , per motivi inerenti alla costruzione dell ' apparecchio o al controllo della stessa ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda , l ' immissione in commercio e la messa in servizio di un apparecchio a pressione di un tipo CEE conforme alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda .

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono all ' approvazione CEE e alla verifica CEE lo stesso valore degli atti nazionali di portata equivalente eventualmente esistenti .

Articolo 5

I compiti dell ' amministrazione che concede l ' approvazione CEE di un apparecchio o dell ' organismo di controllo che procede alla verifica CEE di un apparecchio sono limitati agli esami eseguiti conformemente alle disposizioni delle direttive particolari concernenti l ' apparecchio a pressione considerato e alle incombenze loro affidate nel quadro della presente direttiva .

CAPITOLO II

Approvazione CEE di modello

Articolo 6

1 . L ' approvazione CEE di modello costituisce , quando è prescritta da una direttiva particolare , una condizione preliminare per :

- la verifica CEE , quando essa è richiesta ;

- l ' immissione nel mercato e la messa in servizio quando la verifica CEE non è richiesta .

2 . A richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità , gli Stati membri concedono l ' approvazione CEE ad ogni modello di apparecchio a pressione conforme alle prescrizioni fissate nella direttiva particolare relativa alla categoria di apparecchi a pressione cui esso appartiene .

3 . Per lo stesso modello di apparecchio a pressione la domanda di approvazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro .

4 . Gli Stati membri concedono , rifiutano o ritirano l ' approvazione CEE secondo le disposizioni fissate nel presente capitolo e nell ' allegato I , punti 1 , 2 e 4 .

Articolo 7

1 . Se l ' esame di cui all ' allegato I , punto 2 , ha dato esito positivo , lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato d ' approvazione CEE , che viene trasmesso al richiedente .

Quando tale approvazione si applica ad un apparecchio soggetto alla verifica CEE , il fabbricante deve apporre sull ' apparecchio in causa , prima della verifica , il marchio d ' approvazione di cui all ' allegato I , punto 3.1 .

2 . Le prescrizioni relative al certificato ed al marchio d ' approvazione sono contenute nell ' allegato I , punti 3 e 5 .

Articolo 8

Se per una categoria di apparecchi a pressione rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l ' approvazione CEE , ma è richiesta la verifica CEE , il fabbricante appone preliminarmente sui medesimi , sotto la sua responsabilità , il marchio speciale di cui all ' allegato I , punto 3.2 .

Articolo 9

1 . Lo Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE deve revocarla se non sono soddisfatte le condizioni eventualmente previste da una direttiva particolare conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 .

2 . Se uno Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE costata che gli apparecchi a pressione il cui modello è stato oggetto dell ' approvazione non sono conformi a tale modello :

a ) può mantenere l ' approvazione se le differenze costatate sono minime , non modificano in modo sostanziale la concezione dell ' apparecchio ed i metodi di fabbricazione e , comunque , non compromettono la sicurezza ;

b ) deve revocare l ' approvazione se le modifiche compromettono la sicurezza ;

c ) chiede al fabbricante di modificare al più presto possibile la propria fabbricazione , se ritiene che la serie non sia più validamente rappresentata dal modello approvato ; deve revocare l ' approvazione se il fabbricante non ottempera a tale richiesta .

3 . Lo Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE deve del pari revocarla se costata che essa non avrebbe dovuto essere accordata .

4 . Se detto Stato membro è informato da un altro Stato membro dell ' esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 , 2 e 3 , esso applica del pari le disposizioni previste in tali paragrafi , previa consultazione di questo Stato membro .

5 . Se l ' opportunità o l ' obbligo di ritiro di un apparecchio forma oggetto di contestazione tra le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE e quelle di un altro Stato membro , la Commissione ne viene informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione .

6 . La revoca di un ' approvazione CEE può essere decisa soltanto dallo Stato membro che l ' ha concessa ; esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

CAPITOLO III

Verifica CEE

Articolo 10

Lo scopo della verifica CEE è quello di controllare la rispondenza di un apparecchi a pressione alle esigenze della direttiva particolare che lo concerne ; essa si materializza nel marchio di verifica CEE .

Articolo 11

1 . Quando un apparecchio a pressione è presentato alla verifica CEE , l ' organismo di controllo verifica se :

a ) - l ' apparecchio a pressione appartiene ad una categoria soggetta all ' approvazione CEE e , in caso affermativo , se corrisponde al modello approvato e reca il marchio di approvazione CEE ;

- l ' apparecchio a pressione appartiene ad una categoria dispensata dall ' approvazione CEE e , in caso affermativo , se corrisponde alle prescrizioni fissate dalla direttiva particolare ;

b ) - l ' apparecchio a pressione corrisponde alle prescrizioni della direttiva particolare per quanto riguarda l ' esecuzione delle prove e la corretta apposizione dei marchi e delle iscrizioni regolamentari .

2 . Il costruttore non può rifiutare all ' organismo di controllo l ' accesso ai luoghi di fabbricazione quando lo richieda la buona esecuzione dei compiti affidati a questo organismo .

Articolo 12

Fatta salva la competenza degli Stati membri ad adottare le misure ed a porre le condizioni che ritengono necessarie , sul piano nazionale , per garantire il funzionamento efficace , coordinato e corretto degli organismi di controllo , l ' allegato III riporta alcuni criteri minimi che gli Stati membri dovranno comunque rispettare per la designazione di tali organismi di controllo ai sensi dell ' articolo 13 .

Articolo 13

1 . Ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco degli organismi di controllo incaricati di svolgere le funzioni di controllo , precisando se tali funzioni sono limitate all ' esecuzione di determinati controlli , nonchù ogni modifica ulteriore di tale elenco .

2 . Uno Stato membro che ha designato un organismo di controllo deve revocare tale designazione se costata che esso non soddisfa o ha cessato di soddisfare i criteri dell ' allegato III . Ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri precisando se la revoca è totale o riguarda soltanto taluni controlli .

3 . Solamente lo Stato membro che ha designato un organismo di controllo può revocare o limitare tale designazione .

Articolo 14

1 . L ' organismo di controllo , dopo aver proceduto alla verifica CEE di un apparecchio a pressione nelle condizioni previste all ' articolo 11 e secondo le modalità di cui all ' allegato II , appone su detto apparecchio i marchi di verifica parziale o finale CEE secondo le modalità previste al punto 3 di questo stesso allegato .

2 . Le disposizioni relative ai modelli e alle caratteristiche dei marchi di verifica CEE figurano nell ' allegato II , punto 3 .

3 . Se una direttiva particolare lo prevede , l ' organism di controllo rilascia un certificato attestante i controlli effettuati e i loro risultati .

Articolo 15

Quando la direttiva particolare relativa ad una categoria di apparecchi a pressione non prevede la verifica CEE , il fabbricante dopo aver proceduto ad una verifica per accetarsi che tutti gli apparecchi siano conformi alle prescrizioni della direttiva particolare e se del caso al modello approvato , appone , sotto la sua responsabilità ;

a ) il marchio speciale descritto nell ' allegato I , punto 5.3 , se è richiesta l ' approvazione CEE , oppure

b ) il marchio speciale descritto nell ' allegato I , punto 5.4 , se vi è esenzione dall ' approvazione CEE .

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni all ' approvazione CEE e alla verifica CEE

Articolo 16

1 . I marchi previsti nella presente direttiva e nelle direttive particolari applicabili ad un apparecchio ed ai suoi dispositivi complementari devono essere visibili , leggibili ed indelebili su tale apparecchio e su tali dispositivi complementari .

2 . Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni atte a vietare l ' utilizzazione sugli apparecchi a pressione di marchi o iscrizioni che possano dar luogo a confusione con i marchi CEE .

CAPITOLO V

Clausola derogatoria

Articolo 17

1 . La progettazione e le modalità di fabbricazione di un apparecchio a pressione possono scostarsi da talune disposizioni previste nelle direttive particolari , senza che tale apparecchio perda il beneficio delle disposizioni dell ' articolo 3 purchù le modifiche apportate presentino una sicurezza almeno uguale .

2 . Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali si può derogare , ovvero le disposizioni alle quali non è possibile derogare .

In questi casi si applica la seguente procedura :

a ) lo Stato membro trasmette i documenti che contengono la descrizione dell ' apparecchio e la documentazione a sostegno della domanda di deroga , in particolare i risultati delle eventuali verifiche , agli altri Stati membri i quali dispongono di un periodo di quattro mesi , a decorrere da tale comunicazione di informazioni , per esprimere il loro accordo o il loro disaccordo , per trasmettere osservazioni , per rivolgere domande , per presentare ultriori esigenze o chiedere verifiche supplementari e , qualora lo desiderino , per chiedere di adire il comitato per la formulazione di un parere secondo la procedura dell ' articolo 20 . Dette comunicazioni sono inviate anche alla Commissione . Tale corrispondenza è riservata ;

b ) se , prima della scandenza prevista , nessuno Stato membro ha chiesto di adire il comitato o ha espresso il suo disaccordo , lo Stato membro , dopo aver soddisfatto tutte le esigenze formulate secondo la procedura di cui alla lettera a ) , concede la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione ;

c ) se uno Stato membro , prima della scadenza prevista , non fornisce alcuna risposta , si presume l ' accordo di tale Stato ; lo Stato di origine deve tuttavia chiedere , tramite la Commissione , conferma della mancata risposta ;

d ) se il comitato è stato interpellato e ha espresso un parere favorevole , lo Stato membro può concedere la deroga alle condizioni eventualmente proposte dal comitato ;

e ) i documenti in questione sono forniti nella o nelle lingue dello Stato di destinazione o in un ' altra lingua accettata da quest ' ultimo .

CAPITOLO VI

Adaguamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 18

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico :

- gli allegati I e II della presente direttiva ,

- le disposizioni delle direttive particolari che saranno espressamente designate in ciascuna di tali direttive ,

sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 20 .

Articolo 19

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione , qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

Articolo 20

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , o ad iniziativa di quest ' ultimo , o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta à pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

CAPITOLO VII

Clausola di salvaguardia

Articolo 21

1 . Se uno Stato membro costata , in base a motivi circostanziati , che uno o più apparecchi a pressione , quantunque conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari , possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone , detto Stato può provvisoriamente vietare nel suo territorio l ' immissione sul mercato di tali apparecchi o subordinarla a condizioni particolari . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , precisando i motivi della sua decisione .

2 . Entro sei settimane , la Commissione consulta gli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e adotta i provvedimenti del caso .

3 . Se la Commissione considera necessari adattamenti tecnici della direttiva , questi ultimi sono decisi dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all ' articolo 20 ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore delle modifiche .

CAPITOLO VIII

Disposizioni particolari

Articolo 22

1 . Il presente articolo si applica agli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva , in conformità dell ' articolo 1 , se essi non formano oggetto di una direttiva particolare .

2 . In tal caso , in applicano le seguenti norme :

a ) le autorità amministrative competenti dello Stato membro di destinazione considerano conformi alle disposizioni legislative , amministrative e regolamentari vigenti in detto Stato , per quanto riguarda la fabbricazione , gli apparecchi a pressione che sono stati sottoposti a controlli ed a prove da parte di un organismo di controllo scelto secondo la procedura prevista all ' allegato IV ;

b ) dette prove e controlli debbono essere effettuati in conformità della procedura di cui all ' allegato IV e secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti equivalenti dalla autorità amministrative di questo stesso Stato .

Le prove e i controlli di cui sopra sono tutti quelli che possono essere effettuati sui luoghi di fabbricazione degli apparecchi .

3 . Gli Stati membri attribuiscono ai verbali e ai certificati rilasciati dall ' organismo di controllo dello Stato da cui proviene l ' apparecchio a pressione lo stesso valore attribuito agli atti nazionali corrispondenti .

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 23

Ogni decisione di uno Stato membro o di un organismo di controllo , presa in applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari , che implichi un rifiuto dell ' approvazione CEE o un rifiuto di apporre il marchio di verifica CEE , la revoca dell ' approvazione , il divieto di vendita o di impiego di apparecchi a pressione del tipo CEE , è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata al più presto all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso cui dà adito la legislazione in vigore in tale Stato membro e del termine entro il quale i ricorsi devono essere presentati .

Articolo 24

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 64 .

( 2 ) GU n . C 101 del 23 . 11 . 1973 , pag . 25 .

ALLEGATO I ( 1 )

APPROVAZIONE CEE DI MODELLO

1 . DOMANDA DI APPROVAZIONE CEE

1.1 . La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato in cui la domanda viene presentata , conformemente alla legislazione di quest ' ultimo . Questo Stato membro è in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale .

1.2 . Nella domanda viene indicato quanto segue :

- nome e indirizzo del fabbricante o della ditta , del suo mandatario o del richiedente , nonchù luogo o luoghi di fabbricazione degli apparecchi ,

- categoria dell ' apparecchio ,

- utilizzazione prevista o esclusioni ,

- caratteristiche tecniche ,

- eventuale denominazione commerciale o tipo dell ' apparecchio .

1.3 . La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame e segnatamente :

1.3.1 . una descrizione concernente in particolare :

- la specifica dei materiali , le modalità di costruzione e i calcoli di resistenza dell ' apparecchio ,

- eventualmente , i dispositivi di sicurezza ,

- i luoghi previsti per l ' apposizione dei marchi di approvazione e di verifica previsti dalla presente direttiva e degli altri marchi previsti dalla direttive particolari :

1.3.2 . i disegni d ' insieme e , eventualmente , i disegni dettagliati degli elementi costruttivi più importanti ;

1.3.3 . ogni altra informazione prevista dalle direttive particolari ;

1.3.4 . una dichiarazione attestante che non è stata presentata alcuna altra domanda di approvazione CEE per lo stesso modello di apparecchio .

2 . ESAME PER L ' APPROVAZIONE CEE

2.1 . L ' esame per l ' approvazione CEE viene effettuato sulla base dei piani di costruzione ed eventualmente su apparecchi campione .

Detto esame consiste in quanto segue :

a ) controllo del calcolo del progetto , del metodo di costruzione , dell ' esecuzione del lavoro e dei materiali impiegati ;

b ) eventualmente , controllo degli apparecchi di sicurezza e di misura nonchù delle modalità di installazione .

3 . CERTIFICATO E MARCHIO D ' APPROVAZIONE CEE

3.1 . Il certificato di cui all ' articolo 7 riporta i risultati dell ' esame di modello e le condizioni che accompagnano eventualmente l ' approvazione , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 . Esso è corredato delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello ed eventualmente per spiegarne il funzionamento . Il marchio d ' approvazione CEE di cui all ' articolo 7 è costituito da una lettera (...) stilizzata contenente :

- nella parte superiore , il numero che caratterizza la direttiva particolare assegnato in ordine cronologico di adozione e la o le lettera/e maiuscola/e distintiva/e dello Stato che ha concesso l ' approvazione CEE ( B per il Belgio , D per la Repubblica federale di Germania , Dk per la Danimarca , F per la Francia , I per l ' Italia , IRL per l ' Irlanda , L per il Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , UK per il Regno Unito ) e le due ultime cifre dell ' anno di approvazione CEE ; il numero che caratterizza la direttiva particolare , cui si riferisce l ' approvazione CEE , sarà assegnato dal Consiglio all ' atto dell ' adozione di tale direttiva ;

- nella parte inferiore , il numero caratteristico dell ' approvazione CEE .

Un esempio di questo marchio figura al punto 5.1 .

3.2 . Il marchio di cui all ' articolo 8 è costituito dall ' immagine simmetrica rispetto alla verticale della lettera (...) stilizzata , la cui parte superiore contiene le stesse indicazioni previste al punto 3.1 , primo trattino , e le cui parte inferiore contiene il numero di riferimento dell categoria non sottoposta ad approvazione CEE , qualora ciò sia previsto nella direttiva particolare .

Un esempio di questo marchio figura al punto 5.2 .

3.3 . il marchio di cui all ' articolo 15 , lettera a ) , è costituito dal marchio d ' approvazione CEE iscritto in un esagono .

Un esempio di questo marchio figura al punto 5.3 .

3.4 . Il marchio di cui all ' articolo 15 , lettera b ) , è costituito dal marchio di esonero dall ' approvazione CEE , iscritto in un esagono .

Un esempio di questo marchio figura al punto 5.4 .

4 . PUBBLICA DELL ' APPROVAZIONE CEE

4.1 . I certificati di approvazione CEE sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

4.2 . Al momento della notifica all ' interessato , lo Stato membro che ha rilasciato il certificato invia alla Commissione ed agli altri Stati membri copie del certificato di approvazione CEE nonchù , qualora essi lo richiedano , copia del fascicolo tecnico definitivo dell ' apparecchio e dei verbali degli esami e delle prove cui è stato sottoposto .

4.3 . la revoca di un ' approvazione CEE forma oggetto dell procedura di pubblicità di cui ai punti 4.1 e 4.2 .

4.4 . Lo Stato membro che rifiuta un ' approvazione CEE ne informa gli altri Stati membri e la Commissione .

5 . MARCHI RELATIVI ALL ' APPROVAZIONE CEE

5.1 . Marchio di approvazione CEE ( vedi punto 3.1 )

Esempio : vedi G.U .

5.2 . Marchio di esonero dall ' approvazione CEE ( punto 3.2 )

Esempio : vedi G.U .

5.3 . Marchio d ' approvazione CEE e di esonero dalla verifica CEE ( vedi punto 3.3 )

Esempio : vedi G.U .

5.4 . Marchio di esonero dall ' approvazione CEE e dalla verifica CEE ( vedi punto 3.4 )

Esempio : vedi G.U .

5.5 . Le direttive particolari possono definire la posizione e le dimensioni dei marchi relativi all ' approvazione CEE .

Nei casi in cui nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari , le lettere e le cifre di ogni marchio devono avere un ' altezza di almeno 5 mm .

( 1 ) Vedi appendice agli allegati I e II .

ALLEGATO II ( 1 )

VERIFICA CEE

1 . CONDIZIONI GENERALI

1.1 . La verifica CEE può essere effettuata in un sol tempo oppure in più tempi .

1.2 . Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari :

1.2.1 . la verifica CEE viene effettuata in un sol tempo sugli apparecchi che costituiscono un tutto unico all ' uscita dall ' officina , cioè su quegli apparecchi che possono , in linea di massima , essere trasferiti al luogo di installazione senza bisogno di smontaggio preventivo ;

1.2.2 . la verifica degli apparecchi che vengono spediti in pezzi separati è effettuata in due o più tempi ;

1.2.3 . la verifica deve consentire di accertare in particolare la conformità dell ' apparecchio al modello approvato oppure , per gli apparecchi esonerati dall ' approvazione CEE , la conformità alle norme previste dalla direttiva particolare ad essi applicabile .

2 . NATURA DELLA VERIFICA CEE

2.1 . Fatte salve le disposizioni previste dalla direttive particolari , la verifica comporta :

- l ' esame delle qualità dei materiali ,

- il controllo relativo al calcolo del progetto , al modo di costruzione , all ' esecuzione del lavoro e ai materiali utilizzati ,

- l ' esame interno , che consiste in un controllo delle parti interne e delle saldature ,

- la prova di pressione ,

- il controllo degli apparecchi di sicurezza , e , eventualmente , di misura ,

- l ' esame esterno delle varie parti dell ' apparecchio ,

- la prova di funzionamento qualora sia prescritta dalle direttive particolari .

3 . MARCHI DI VERIFICA CEE

3.1 . Descrizione dei marchi di verifica CEE

3.1.1 . Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari , i marchi di verifica CEE che vengono apposti conformemente al punto 3.3 sono i seguenti :

3.1.1.1 . il marchio di verifica finale CEE , composto da due impronte :

3.1.1.1.1 . la prima impronta è costituita dalla lettera minuscola « e » contenente :

- nella metà superiore , la o le lettera/e distintiva/e dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica ( B per il Belgio , D per la Repubblica federale di Germania , DK per la Danimarca , F per la Francia , I per l ' Italia , IRL per l ' Irlanda , L per il Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , UK per il Regno Unito ) accompagnata , se necessario , da uno o due cifre che precisano una ripartizione territoriale ;

- nella metà inferiore , il marchio dell ' organismo di controllo apposto dall ' agente verificatore , completato con l ' eventuale marchio dell ' agente ;

3.1.1.1.2 . la seconda impronta è costituira dalla data della verifica iscritta in un esagono ed espressa con la precisione richiesta dalle direttive particolari ;

3.1.1.2 . il marchio di verifica parziale CEE è costituito unicamente dalla prima impronta ( 2 ) .

3.2 . Forma e dimensioni dei marchi

3.2.1 . La forma delle impronte definite ai punti 3.1.1.1.1 e 3.1.1.1.2 è indicata , a titolo di esempio , nelle figure 1 e 2 .

Le direttive particolari possono definire la posizione e le dimensioni dei marchi di verifica CEE .

Nei casi in cui nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari , le lettere e le cifre di ogni contrassegno devono avere un ' altezza di almeno 5 mm .

3.2.2 . Gli organismi di controllo degli Stati membri procedono allo scambio reciproco dei disegni dei marchi di verifica CEE .

3.3 . Apposizione dei marchi

3.3.1 . Il marchio di verifica finale CEE apposto sull ' apparecchio definitivamente verificato e riconosciuto conforme alle norme CEE , nel luogo previsto a tale scopo .

3.3.2 . Nel caso di verifica in più tempi , il marchio di verifica parziale CEE viene apposto , nel luogo di fabbricazione , sull ' apparecchio o sulla parte dell ' apparecchio riconosciuti conformi in tale fase di controllo alle prescrizioni CEE , nel luogo previsto a tal fine per la piastrina di punzonatura o in qualsiasi altro luogo previsto dalla direttive particolari .

( 1 ) Vedi appendice agli allegati I e II .

( 2 ) Nota esplicativa sulle nozioni di marchio di vefifica finale CEE e marchio di verifica parziale CEE

Quando un apparecchio non può essere montato nel luogo di fabbricazione o se le sue qualità possono subire modificazioni durante il trasporto , la verifica CEE si effettua come segue :

- verifica dell ' apparecchio nel luogo di fabbricazione da parte di un organismo di controllo del paese d ' origine che appone sull ' apparecchio , se è conforme alle norme CEE , l ' impronta « e » descritta al punto 3.1.1.1.1 , detta marchio di verifica parziale CEE ;

- verifica finale dell ' apparecchio nel luogo d ' installazione da parte di un organismo di controllo del paese di destinazione che appone sull ' apparecchio , se è conforme alle norme CEE , l ' impronta descritta al punto 3.1.1.1.2 che , aggiundendosi al marchio di verifica parziale CEE , costituisce il marchio di verifica finale CEE .

Designo : vedi G.U .

Appendice agli allegati I e II

Tabella che illustra le varie combinazioni possibili di approvazione CEE e di verifica CEE : vedi G.U .

ALLEGATO III

Criteri minimi sui quali gli Stati membri devono fondarsi per designare gli organismi di controllo incaricati di procedere alla verifica CEE

1 . L ' organismo di controllo , il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere nù il progettista , nù il fabbricante , nù il fornitore , nù il montatore degli apparecchi o degli impianti che essi controllano , nù il mandatario di una di queste persone . Essi non possono intervenire nù direttamente , nù come mandatari nella progettazione , costruzione , commercializzazione , rappresentanza o manutenzione di tali apparecchi o impianti . Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l ' organismo di controllo .

2 . L ' organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo , soprattuto di ordine finanziario , che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli , in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche .

3 . L ' organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l ' esecuzione delle verifiche . Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali .

4 . Il personale incaricato dei controlli deve possedere :

- una buona formazione tecnica e professionale ;

- un ' adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua , nonchù una sufficiente esperienza pratica di tali controlli ;

- la capacità necessaria a compilare gli attestati , i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati .

5 . Deve essere garantita l ' indipendenza del personale incaricato del controllo . La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti nù dei risultati di tali controlli .

6 . L ' organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione « responsabilità civile » , a meno che detta responsabilità civile sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale , o che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro .

7 . Il personale dell ' organismo di controllo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell ' esercizio delle sue funzioni ( tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività ) nell ' ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la loro applicazione .

ALLEGATO IV

DEFINIZIONI

Stato d ' origine : lo Stato membro in cui è costruito l ' apparecchio a pressione .

Stato di destinazione : lo Stato membro in cui l ' apparecchio a pressione dovrà essere importato , immesso nel mercato e/o messo in servizio .

Amministrazione d ' origine : le autorità amministrative competenti dello Stato di origine .

Amministrazione di destinazione : le autorità amministrative competenti dello Stato di destinazione .

PROCEDURA

1 . Facendo riferimento all ' articolo 22 , il costruttore o il suo mandatario , che desideri esportare uno o più apparecchi a pressione dello stesso modello , invia all ' amministrazione di destinazione , direttamente o tramite l ' importatore nello Stato di destinazione , una domanda per ottenere che le verifiche vengano effettuate , secondo i metodi in vigore nello Stato di destinazione , da un organismo di controllo diverso da quelli dello Stato di destinazione .

Nella sua domanda il costruttore o il suo mandatario indica l ' organismo di controllo da lui prescelto . Tale scelta deve essere operata sull ' elenco notificato dallo Stato di origine , conformemente all ' articolo 13 . Tuttavia , facendo eccezione a questa procedura , nel caso di un apparecchio costruito appositamente in seguito ad una unica ordinazione in un numero molto ridotto di esemplari o nel caso di apparecchi destinati ad un impianto complesso , eseguiti conformemente ai date e alle specificazioni fornite da cliente o da un ufficio studi designato da quest ' ultimo , l ' organismo di controllo è scelto dal cliente nello Stato d ' origine conformemente o meno all ' elenco di cui all ' articolo 13 , purchù l ' amministrazione di destinazione dia il suo accordo su tale scelta .

L ' amministrazione di destinazione informa l ' amministrazione d ' origine delle proprie decisioni in merito .

Nella domanda si deve indicare , quando lo si conosca , il nome del cliente o dell ' importatore .

Detta domanda è corredata da un fascicolo contenente i disegni e i calcoli relativi all ' apparecchio o al modello , le specificazioni dei materiali utilizzati , le informazioni relative ai procedimenti di fabbricazione impiegati , la specificazione dei metodi di verifica utilizzati nel corso della fabbricazione , nonchù ogni altra informazione che il costruttore o il suo mandatario ritenga utile per consentire all ' amministrazione di destinazione di giudicare se l ' apparecchio o gli apparecchi a pressione di uno stesso modello , eseguiti conformemente al progetto , corrispondono alle prescrizioni relative agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione .

Tali documenti sono forniti in quattro esemplari nella o nelle lingue dello Stato di destinazione o in un ' altra lingua accettata da tale Stato .

2 .

2.1 . L ' amministrazione di destinazione accusa ricevuta del fascicolo non appena questo le sia pervenuto .

2.2 .

2.2.1 . Se l ' amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1 , essa dispone di un termine di tre mesi dalla date in cui ha ricevuto il fascicolo per esaminare quanto al merito i documenti in esso contenuti .

2.2.2 . Se l ' amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto non contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1 , essa dispone di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo per indicare al richiedente i miglioramenti da apportare al fascicolo da tale punto di vista . Non appena ricevuto il fascicolo completato conformemente a dette indicazioni , si segue la procedura di cui al punto 2.2.1 .

2.3 .

2.3.1 . Se dall ' esame quanto al merito del fascicolo risulta che l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello , eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi , corrispondono alle prescrizioni relative agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione o possono essere accettati con una deroga a dette prescrizioni , l ' amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1 .

Se l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello che formano oggetto della richiesta non sono sottoposti a regolamentazione nello Stato di destinazione , l ' amministrazione di destinazione può esigere che essi siano conformi alla regolamentazione relativa agli apparecchi a pressione in vigore per tali apparecchi nello Stato di origine .

2.3.2 . Se dall ' esame al merito del fascicolo risulta che l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello , eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi , non corrispondono alle prescrizioni relative agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione e non possono beneficiare di una deroga a dette prescrizioni , l ' amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1 e indica le disposizioni che non sono state osservate e quelle che si devono osservare affinchù l ' apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello possano essere accettati . In proposito , essa indica le norme di costruzione , i controlli , le prove e le verifiche richiesti dalla regolamentazione relativa agli apparecchi a pressione in vigore nello Stato di destinazione .

Se il richiedente è disposto ad apportare alla progettazione , alla fabbricazione e/o ai metodi di verifica dell ' apparecchio o degli apparecchi di uno stesso modello tutte le modifiche necessarie per soddisfare alle condizioni indicate , egli modifica il suo fascicolo in conformità . Non appena ricevuto il fascicolo modificato , si segue le procedura di cui al punto 2.2.1 , però con un termine ridotto a due mesi .

2.2.3 . I criteri utilizzati dall ' amministrazione di destinazione per concedere o negare le deroghe di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2 sono gli stessi che vengono utilizzati per i costruttori stabiliti nello Stato di destinazione .

2.4 . I canoni , le tasse o altri oneri dovuti per l ' esame del fascicolo sono quelli fissati dalla norme in uso nello Stato di destinazione .

3 . L ' organismo di controllo , scelto conformemente al punto 1 , effettua le operazioni che gli sono richieste dall ' amministrazione di destinazione .

4 . Dopo aver eseguito i controlli , le prove e le verifiche richieste dall ' amministrazione di destinazione e dopo aver verificato che i risultati sono soddisfacenti , l ' organismo di controllo rilascia al costruttore o al suo mandatario e all ' amministrazione di destinazione i verbali relativi a detti controlli , prove e verifiche nonchù i certificati attestanti che i metodi di controllo , di prova e di verifica , come pure i risultati ottenuti , corrispondono alle esigenze formulate dallo Stato di destinazione .

Se i risultati dei controlli non sono soddisfacenti , l ' organismo di controllo ne informa il richiedente e l ' amministrazione di destinazione .

Tali documenti devono essere redatti nella lingua dello Stato di destinazione o in un ' altra lingua accettata da tale Stato .

5 . I canoni , le tasse o i compensi dovuti per l ' esecuzione delle operazioni di controllo e di prova sono quelli fissati dalla norme in uso presso l ' organismo di controllo .

6 . L ' amministrazione di destinazione deve assicurare il carattere confidenziale di ogni progetto e documentazione ad essa presentato .