Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole
GU L 262 del 27.9.1976, pagg. 143–148 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 172 - 177
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 117 - 122
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 5 pag. 172 - 177
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 182 - 187
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 182 - 187
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 003 pag. 259 - 264
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 03 pag. 75 - 80
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 03 pag. 75 - 80
DA DE EN FR IT NL
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1976
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole
( 76/765/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che negli Stati membri la definizione , la costruzione e le modalità di controllo degli alcolometri e densimetri per alcole formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all ' altro e per questo motivo ostacolano la circolazione ed il commercio di detti strumenti all ' interno della Comunità ; che occorre pertanto procederre al ravvicinamento di tali disposizioni ;
considerando che l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti detti strumenti è parimenti indispensabile per completare quella riguardante il metodo di determinazione del titolo alcolometrico partendo dal risultato delle misure effettuate , per eliminare ogni ambiguità e rischio di contestazione dei risultati delle misure effettuate ;
considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare , per gli alcolometri e i densimetri per alcole , le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento cui devono essere conformi gli strumenti per poter essere importati , commercializzati e usati liberamente dopo aver subito i controlli ed essere muniti dei marchi e contrassegni prescritti ;
considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 in materia di politica industriale ( 4 ) il Consiglio ha invitato la Commissione e trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva fissa le caratteristiche degli alcolometri e densimetri per alcole ciestinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo .
Articolo 2
Gli alcolometri e i densimetri per alcole che possono ricevere i marchi e i contrassegni CEE sono descritti in allegato .
Essi formano oggetto di una approviazione CEE del modello e sono sottoposti alla verifica prima CEE .
Articolo 3
Gli Stati membri possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio e l ' uso degli alcolometri e densimetri per alcole muniti del contrassegno d ' approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE , per motivi riguardanti le loro qualità metrologiche .
Articolo 4
1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano nel termine di 24 mesi dalla notifica della presente direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . van der STOEL
( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 39 .
( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 .
( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 .
ALLEGATO
ALCOLOMETRI E DENSIMETRI PER ALCOLE
1 . DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI
1.1 . Gli alcolometri sono strumenti di vetro che misurano :
- il titolo alcolometrico massico
oppure
- il titolo alcolometrico volumico ,
di una miscela idroalcolica .
A seconda della grandezza misurata essi sono denominati alcolometri a massa o alcolometri a volume .
I densimetri per alcole sono strumenti di vetro che misurano la massa volumica di una miscela idroalcolica .
1.2 . Gli strumenti che formano oggetto della presente direttiva sono graduati alla temperatura di riferimento di 20° C secondo i valori che figurano nelle tavole alcolometriche internazionali pubblicate dall ' Organizzazione internazionale di metrologia legale .
1.3 . Essi sono graduati per letture effettuate alla superficie libera orizzontale del liquido .
2 . DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI
2.1 . Gli alcolometri e i densimetri per alcole sono strumenti di vetro costituiti :
- da un bulbo cilindrico , con l ' estremità inferiore a forma conica o emisferica , in modo da non trattenere bolle d ' aria ;
- da un ' asta cilindrica cava saldata alla parte superiore del bulbo ; la sua estremità superiore è chiusa .
2.2 . La superficie esterna dell ' interno strumento è una superficie di rivoluzione avente per asse quello principale dello strumento medesimo .
La sezione retta non deve presentare variazioni discontinue .
2.3 . La parte inferiore del bulbo contiene la tara destinata a regolare la massa dello strumento .
2.4 . L ' asta è provvista di una scala tracciata su un supporto cilindro fissato in maniera inamovibile all ' interno dell ' asta stessa .
3 . PRINCIPI DI COSTRUZIONE
3.1 . Il vetro usato per la fabbricazione degli strumenti dev ' essere trasparente e privo di difetti che possano nuocere alla lettura delle indicazioni della scala .
Esso deve avere il coefficiente di dilatazione cubica di ( 25 ± 2 ) 10-6° C-1 .
3.2 . La sostanza costituiva della tara deve essere fissata sul fondo dello strumento . Dopo essere stato mantenuto in posizione orizzontale per un ' ora alla temperatura di 80° C e in seguito raffreddato nella stessa posizione , lo strumento così trattato deve galleggiare con l ' asse verticale a meno 1 grado e 30 minuti .
4 . SCALA
4.1 . Gli strumenti comportano una sola scaia del tipo di cui ai punti 4.5 oppure 4.6 .
4.2 . La scala e le iscrizioni devono essere riportate su un supporto a superficie liscia non brillante .
Detto supporto deve essere solidamente tenuto in sede nell ' asta e un opportuno dispositivo deve consentire di rilevare qualsiasi spostameno della scala e del suo supporto rispetto all ' asta .
Il supporto , la scala e le iscrizioni non devono presentare alcuna traccia di distorsione , di decolorazione o di carbonizzazione dopo una permanenza di 24 ore a 70° C .
4.3 . I tratti costituenti segni di riferimento sono
- situati in piani perpendicolari all ' asse dello strumento ,
- neri ( 1 ) e tracciati in modo chiaro e indelebile ,
- sottili , netti e di spessore uniforme che non superi 0,2 mm .
4.4 . La lunghezza dei tratti corti della scala è uguale almeno ad un quinto della circonferenza dell ' asta , quella dei tratti medi almeno ad un terzo e quella dei tratti lunghi almeno alla metà della stessa circonferenza .
4.5 . Le scale nominali degli alcolometri sono graduate in titolo , alcolometrico volumico o massico ( % del volume o % della massa ) . Esse coprono una estensione di titolo alcolometrico volumico a massico non superiore a 10 % .
La divisione ha un valore di 0,1 % .
Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale .
4.6 . Le scale nominale dei densimetri per alcole sono graduate in chilogrammi al metro cubo . Esse coprono al massimo una estensione di 20 kg/m3 .
La divisione ha un valore di 0,2 kg/m3 .
Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale , ma non si prolunga necessariamente oltre il valore di 1 000 kg/m3 .
5 . TITOLO E NUMERAZIONE DELLA SCALA
5.1 . Sugli alcolometri ogni segno di riferimento di ordine 10 , contato partendo da un segno di riferimento limite della scala nominale , è un tratto lungo ; tra due tratti lunghi consecutivi vi è un tratto medio e tra un tratto lungo e uno medio vi sono quattro tratti corti .
Soltanto i tratti lunghi sono numerati .
5.2 . Sui densimetri per alcole , ciascun segno di riferimento di ordine 5 , contato a partire da un segno di riferimento limite della scala nominale , è un tratto lungo .
Tra due tratti lunghi consecutivi vi sono quattro tratti corti .
Soltanto i tratti lunghi di ordine 5 o 10 sono numerati .
5.3 . I tratti indicanti i limiti della scala nominale sono numerati per intero .
Sui densimetri per alcole gli altri numeri possono essere abbreviati .
6 . CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DIMENSIONI PRINCIPALI
6.1 . Gli strumenti appartengono ad una delle seguenti classi di precisione :
- classe I : l ' ampiezza media minima di una divisione è 1,5 mm . Gli strumenti di questa classe non hanno termometro incorporato ;
- classe II : l ' ampiezza media minima di una divisione è 1,05 mm . Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato ;
- classe III : l ' ampiezza media minima di una divisione è di 0,85 mm . Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato ;
6.2 . Il diametro esterno dei bulbi è compreso tra 19 e 40 millimetri .
Il diametro esterno dell ' asta dev ' essere almeno di 3 millimetri per gli strumenti delle classi I e II di 2,5 millimetri per quelli della classe III . L ' asta deve prolungarsi almeno 15 millimetri al di sopra del tratto superiore della scala .
La sezione retta dell ' asta deve restare costante su una lunghezza minima di 5 millimetri al di sotto del tratto inferiore della scala .
7 . ISCRIZIONI
7.1 . Le iscrizioni da riportare all ' interno degli strumenti in modo leggibile ed indelebile sono le seguenti :
- classe I oppure classe II oppure classe III ,
- kg/m3 oppure % vol oppure % mas ,
- 20° C ,
- etanolo ,
- nome o marchio di identificazione del fabbricante ,
- numero di identificazione dello strumento ,
- contrassegno di approvazione CEE di modello « * »
7.2 . La massa dello strumento può essere facoltativamente iscritta sul bulbo , indicandola a meno di 1 mg .
8 . ERRORI MASSIMI TOLLERATI E VERIFICA
8.1 . L ' errore massimo tollerato sugli alcolometri e sui densimetri per alcole è fissato come segue :
- per gli strumenti della classe I , a ± la metà di una divisione su ciascun valore misurato ;
- per gli strumenti della classe II e III , a ± una divisione su ciascun valore misurato ;
8.2 . La verifica viene effettuata in almeno tre punti , scelti su tutta l ' estensione nominale della scala .
9 . TERMOMETRI USATI IN OCCASIONE DELLA MISURAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO
9.1 . se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I , il termometro utilizzato
- è del tipo a resitenza metallica o a dilatazione di mercurio in guaina di vetro ,
- è graduato in 0,1° C oppure 0,05° C .
L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di 0,05° C per tutti i valori della sua scala .
I termometri a mercurio devono portare il tratto 0° C .
9.2 . Se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , il termometro usato è del tipo a dilatazione di mercurio in guaina di vetro ed è graduato in 0,1° C o 0,2° C oppure 0,5° C . Esso reca il tratto 0° C .
L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di :
0,1° C se il termometro è graduato in 0,1° C ,
0,15° C se il termometro è graduato in 0,2° C ,
0,2° C se il termometro è graduato in 0,5° C ,
Il termometro può essere incorporato nello strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico .
In tal caso può non recare il tratto 0° C .
9.3 . L ' ampiezza minima di una divisione è di
0,7 mm per i termometri graduati in 0,05° C , 0,1° C e 0,2° C ,
1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .
9.4 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto dell ' ampiezza della divisione .
10 . MARCATURA
Sul retro degli alcolometri e densimetri per alcole , nel terzo superiore del bulbo , è riservato uno spazio libero per l ' applicazione del marchio di verifica prima CEE .
In applicazione del punto 3.1.1 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE , ed in deroga alla norma generale enunciata al punto 3 dello stesso allegato , a causa delle particolare esigenze di marcatura sugli strumeni di vetro , il marchio di verifica prima CEE dev ' essere composto da una serie di segni aventi il seguente significato :
- la lettera minuscola « e » ;
- le due ultime cifre del millesimo dell ' anno di verifica ;
- la lettera o le lettere distintive dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima CEE ;
- se necessario , il numero distintivo dell ' ufficio di verifica .
Quando la marcatura è realizzata con la tecnica della sabbiatura , le lettere e le cifre devono essere interrotte in punti opportuni in modo da non nuocere alla loro leggibilità .
Esempio :
e 75 D 48 : verifica prima CEE effettuata nel 1975 dall ' ufficio n . 48 della Repubblica federale di Germania .
( 1 ) All ' esterno del campo della scala nominale , i tratti possono essere di colore diverso .
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