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Document 31976L0432

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote

OJ L 122, 8.5.1976, p. 1–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 206 - 219
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 5 - 18
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 5 - 18
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 104 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 172 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 172 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 015 P. 6 - 19

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/432/oj

31976L0432

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 08/05/1976 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0005


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 76/432/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare concernono , tra l ' altro , la frenatura ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 2 ) ;

considerando che le prescrizioni armonizzate hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonchù la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità .

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori comporta , da parte degli Stati membri , il riconoscimento dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla scorta delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da uno stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s ' intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell ' attività agricola o forestale . Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 , montati su pneumatici , muniti di due assi e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i suoi dispositivi di frenatura , se tale trattore è munito dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di frenatura , se tali trattori sono muniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 1.1 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di trattore modificato debbano essere condotte nuove prove , accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 47/150/CEE .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1977 .

2 . A partire dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti a informare tempestivamente la Commissione , onde permetterle di presentare le proprie osservazioni , su ogni progetto di disposizioni di carattere legislativo , regolarmente o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 6 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 54 .

( 2 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 29 .

( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

ALLEGATO I

DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

1 . DEFINIZIONI

1.1 . Tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura

Per « tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura » si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

1.1.1 . peso a vuoto , come definito al punto 1.18 ,

1.1.2 . peso massimo , come definito al punto 1.16 ,

1.1.3 . ripartizione del peso tra gli assi ,

1.1.4 . peso massimo tecnicamente ammissibile su ogni asse ,

1.1.5 . velocità massima per costruzione ,

1.1.6 . dispositivo di frenatura di tipo differente ( in particolare presenza o meno dell ' equipaggiamento per la frenatura del rimorchio ) ,

1.1.7 . numero e disposizione degli assi frenati ,

1.1.8 . tipo di motore ,

1.1.9 . demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondere alla velocità massima ,

1.1.10 . dimensione dei pneumatici degli assi frenati .

1.2 . Dispositivo di frenatura

Per « dispositivo di frenatura » si intende il complesso degli organi che hanno la funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocità di un trattore in marcia , oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo . Tali funzioni sono specificate al punto 4.1.2 . Il dispositivo è costituito dal comando , dalla trasmissione e dal freno propriamente detto .

1.3 . Frenatura moderabile

Per « frenatura moderabile » si intende una frenatura durante la quale , all ' interno del campo di funzionamento normale del dispositivo , sia al momento dell ' applicazione che durante il disinnesto dei freni :

1.3.1 . il conducente possa , in ogni momento , aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando ,

1.3.2 . la forza di frenatura agisca nello stesso senso dell ' azione sul comando ( funzioni aventi lo stesso senso ) ,

1.3.3 . sia possibile procedere senza difficoltà ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura .

1.4 . Comando

Per « comando » si intende l ' organo direttamente azionato dal conducente per fornire alla trasmissione l ' energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla . Tale energia può essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un ' altra sorgente d ' energia controllata dal conducente stesso , oppure da una combinazione di queste diverse categorie di energia .

1.5 . Trasmissione

Per « trasmissione » si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando ed il freno , e che li collega funzionalmente . La trasmissione può essere meccanica , idraulica , pneumatica , elettrica , oppure mista . Quando la frenatura è realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente ma controllata da quest ' ultimo , anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione .

1.6 . Freno

Per « freno » si intende l ' organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del trattore . Il freno può essere del tipo ad attrito ( quando le forze sono originate dall ' attrito fra due parti in moto relativo , appartenenti entrambe al trattore ) , elettrico ( quando le forze sorgono per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo , ma non in contatto fra di loro , appartenenti entrambi al trattore ) , a fluido ( quando le forze si sviluppano per l ' azione di un fluido interposto fra due elementi in movimento relativo , appartenenti entrambi al trattore ) o motore ( quando le forze provengono da un aumento artificiale dell ' azione frenante del motore trasmessa alle ruote ) .

Un dispositivo , che blocca meccanicamente il sistema di trasmissione del trattore , ma che non può essere azionato quando il trattore è in movimento , è considerato come un freno di stazionamento .

1.7 . Dispositivi di frenatura di tipo differente

Per « dispositivi di frenatura di tipo differente » si intendono i dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

1.7.1 . dispositivi nei quali uno o più elementi presentano caratteristiche diverse , in particolare per quanto concerne i materiali , la forma o la grandezza ,

1.7.2 . dispositivi i cui elementi sonso combinati in modo diverso .

1.8 . Elemento di un dispositivo di frenatura

Per « elemento di un dispositivo di frenatura » si intende uno dei componenti singoli il cui insieme forma il dispositivo di frenatura .

1.9 . Frenatura continua

Per « frenatura continua » si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta con un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche :

1.9.1 . organo di comando unico che il conducente aziona con un ' unica manovra graduabile dal proprio posto di guida ,

1.9.2 . l ' energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita dalla stessa sorgente di energia ( che può essere la forza muscolare del conducente ) ,

1.9.3 . l ' impianto di frenatura realizza , in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato , la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso , qualunque sia la loro posizione relativa .

1.10 . Frenatura semicontinua

Per « frenatura semicontinua » si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche :

1.10.1 . organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida ,

1.10.2 . l ' energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita da diverse sorgenti di energia ( una di esse può essere la forza muscolare del conducente ) ,

1.10.3 . l ' impianto di frenatura realizza , in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato , la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso , qualunque sia la loro posizione relativa .

1.11 . Frenatura indipendente assistita

Per « frenatura indipendente assistita » si intende la frenatura del complesso di veicolo ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche :

1.11.1 . il comando del freno del veicolo trattore è indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati ; quest ' ultimo è comunque montato sul trattore in modo da poter essere azionato agevolmente dal conducente seduto al posto di guida ,

1.11.2 . l ' energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati non deve provenire dalla forza muscolare del conducente .

1.12 . Frenatura indipendente

Per « frenatura indipendente » si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche :

1.12.1 . il comando del freno del veicolo trattore è indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati ; quest ' ultimo è comunque montato sul trattore in modo da poter essere agevolmente azionato del conducente seduto al posto di guida ,

1.12.2 . l ' energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati proviene dalla forza muscolare del conducente .

1.13 . Frenatura automatica

Per « frenatura automatica » si intende la frenatura del o dei veicoli rimorchiati che avviene automaticamente , nel caso di distacco di elementi che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati , anche in caso di rottura degli organi di traino , senza che risulti annullata l ' efficienza della frenatura del resto del complesso .

1.14 . Frenatura ad inerzia

Per « frenatura ad inerzia » si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze che nascono per l ' avvicinamento del veicolo rimorchiato al trattore .

1.15 . Trattore carico

Per « trattore carico » si intende , salvo indicazioni particolari , il trattore caricato in modo da raggiungere il suo peso massimo .

1.16 . Peso massimo

Per « peso massimo » si intende il peso massimo tecnicamente ammissibile dichiarato dal costruttore ( questo peso può essere superiore al peso massimo autorizzato ) .

1.17 . Trattore a vuoto

Per « trattore a vuoto » si intende il trattore in ordine di marcia , con serbatoi e radiatore pieni , con un conducente di una massa di 75 kg , senza passeggeri nù accessori in opzione nù carico .

1.18 . Peso a vuoto

per « peso a vuoto » si intende il peso del trattore a vuoto .

2 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore , per quanto concerne il sistema di frenatura , va presentata dal costruttore o dal suo mandatario .

2.2 . Tale domanda deve essere corredata dai documenti elencati qui di seguito , in triplice copia , nonchù dalle seguenti indicazioni :

2.2.1 . descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda i punti di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.10 . Vanno indicati i numeri e/o i simboli attribuiti dal costruttore o dal suo mandatario al tipo di trattore ,

2.2.2 . elenco degli elementi , debitamente contrassegnati , che formano il dispositivo di frenatura ,

2.2.3 . schema del dispositivo di frenatura con indicazione della posizione di ciascuno dei suoi elementi sul trattore , allo scopo di permettere l ' individuazione e l ' identificazione dei diversi elementi .

2.3 . Devono inoltre essere presentati :

2.3.1 . un trattore rappresentativo del tipo di trattore da omologare ,

2.3.2 . a richiesta , disegni di formato massimo A4 ( 210 mm × 297 mm ) , o piegati in tale formato , e in scala appropriata .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

Una scheda conforme al modello di cui all ' allegato V va compilata e allegata alla scheda di omologazione CEE .

4 . PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

4.1 . Considerazioni generali

4.1.1 . Dispositivo di frenatura

4.1.1.1 . Il dispositivo di frenatura dev ' essere concepito , costruito e montato in modo che , in condizioni normali d ' impiego e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto , il trattore possa rispondere alle prescrizioni qui di seguito .

4.1.1.2 . In particolare , il dispositivo di frenatura dev ' essere concepito , costruito e montato in modo da resistere alla corrosione e all ' invecchiamento che si producono durante l ' utilizzazione e che possono dar luogo ad improvvise perdite di efficacia della frenatura .

4.1.2 . Funzioni del dispositivo di frenatura

Il dispositivo di frenatura , definito al punto 1.2 deve soddisfare le seguenti condizioni :

4.1.2.1 . Frenatura di servizio

4.1.2.1.1 . La frenatura di servizio deve consentire di controllare il movimento del trattore e di arrestarlo in modo sicuro , rapido ed efficace , alle velocità ammesse per costruzione , alle condizioni di carico autorizzare e su pendenza ascendente o discendente . La sua azione deve essere moderabile . Queste condizioni sono soddisfatte se le prescrizioni dell ' allegato II sono rispettate .

Il conducente deve essere in grado di effettuate la frenatura dal suo posto di guida , conservando il controllo dell ' organo di direzione del trattore con almeno una mano . Il freno di servizio del trattore può essere costituito da un dispositivo destro e da un dispositivo sinistro . I due comandi debbono poter essere resi solidali per porter essere azionati con una sola manovra . Tale collegamento deve poter essere interrotto .

Ciascuno dei dispositivi , destro o sinistro , deve essere munito di un sistema di regolazione , manuale o automatico , che consenta di regolare senza difficoltà il sistema di equilibratura dei freni .

4.1.2.2 . Frenatura di stazionamento

4.1.2.2.1 . La frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il trattore su una pendenza ascendente o discendente , anche in assenza del conducente , poichù in questo caso gli elementi attivi vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un dispositivo ad azione puramente meccanica . Ciò può essere ottenuto per mezzo di un freno che agisca sulla trasmissione . Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo posto di guida ed è ammessa un ' azione ripetuta per raggiungere l ' efficienza prescritta .

4.2 . Caratteristiche dei dispositivi di frenatura

4.2.1 . L ' insieme dei dispositivi di frenatura di cui è munito il trattore deve soddisfare le condizioni stabilite per la frenatura di sevizio e di stazionamento .

4.2.2 . I dispositivi che assicurano la frenatura di servizio e di stazionamento possono avere delle parti in comune , purchù rispondano alle seguenti prescrizioni :

4.2.2.1 . devono esistere almeno due comandi , indipendenti l ' uno dall ' altro , facilmente accessibili al conducente dal suo posto di guida ; questa esigenza deve poter essere rispettata anche se il conducente indossa una cintura di sicurezza ;

4.2.2.2 . in caso di rottura di un almeno del dispositivo di frenatura , che non siano i freni ( ai sensi del punto 1.6 ) o di qualsiasi del dispositivo di frenatura di servizio ( cattivo funzionamento parziale o totale di una riserva di energia ) , deve essere possibile rallentare progressivamente il trattore , fino ad arresto completo , con una decelerazione di almeno 50 % del valore prescritto al punto 2.1.1 dell ' allegato II .

Questa condizione deve essere soddisfatta tramite una frenatura residua esercitata sulle ruote da una parte e dall ' altra del piano longitudinale mediano senza che il trattore devii dalla sua traiettoria ) .

Per l ' applicazione del presente punto , i complessi lava-camma o simili , con cui si azionano i freni , non si considerano come eventualmente soggetti a rottura .

4.2.3 . Anche quando si ricorra ad un ' energia diversa dall ' energia muscolare del conducente , la sorgente di energia ( ad esempio , pompa idraulica , compressione d ' aria , ecc . ) può essere unica , purchù siano soddisfatte le prescrizioni del punto 4.2.2 .

4.2.4 . Il dispositivo di frenatura di servizio deve agire sulle ruote di almeno un asse .

4.2.5 . L ' azione frenante del dispositivo di frenatura di servizio deve essere ripartita tra le ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del trattore .

4.2.6 . Il dispositivo di frenatura di servizio e il dispositivo di frenatura di stazionamento devono agire su superfici frenate rese permanentemente solidali con le ruote da elementi sufficientemente robusti . Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote .

Quando un solo asse è soggetto all ' azione frenante , il differenziale non deve essere montato fra il freno di servizio e la ruota ; quando due assi sono soggetti all ' azione frenante , il differenziale può essere montato fra il freno di servizio e la ruota su uno dei due assi .

4.2.7 . L ' usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante regolazione manuale oppure automatica . Inoltre , il comando e gli elementi della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa tale che , dopo riscaldamento dei freni e dopo un certo grado di usura delle guarnizioni , l ' efficienza della frenatura sia assicurata senza necessità di registrazione immediata .

4.2.8 . Nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica gli orifizi di riempimento dei serbatoi di liquido debbono essere facilmente accessibili ; inoltre i recipienti che contengono la riserva di liquido devono essere realizzati in maniera da consentire un facile controllo del livello della riserva senza necessità di aprirli .

4.2.9 . Qualora una frenatura con l ' efficienza prescritta risulti impossibile senza l ' intervento dell ' energia accumulata , ogni trattore dotato di freno azionato con energia prelevata da un serbatoio deve essere munito , oltre al manometro , di un dispositivo di allarme che indichi , per via ottica od acustica , che in una parte qualsiasi a monte del distributore l ' energia è scesa ad un valore uguale od inferiore al 65 % del suo valore normale . Tale dispositivo deve essere collegato direttamente e permanentemente al circuito .

4.2.10 . Fatte salve le prescrizioni imposte al punto 4.1.2.1 , quando l ' intervento di una sorgente ausiliaria di energia è indispensabile per il funzionamento di un dispositivo di frenatura , la riserva di energia deve essere tale che in caso di arresto del motore l ' efficienza di frenatura resti sufficiente a consentire l ' arresto del trattore nelle condizioni prescritte .

4.2.11 . I servizi ausiliari possono prelevare l ' energia necessaria soltanto qualora il loro funzionamento non possa contribuire , anche in caso di guasto della sorgente di energia , a far scendere al di sotto del livello indicato al punto 4.2.9 le riserve di energia che alimentano i dispositivi di frenatura .

ALLEGATO II

PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA

1 . PROVE DI FRENATURA

1.1 . Considerazioni generali

1.1.1 . L ' efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio è basata suila decelerazione media calcolata in base alle distanze di frenatura . La distanza di frenatura è la distanza percorsa dal trattore dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo fino a quello dell ' arresto completo del trattore .

L 'efficienza di un dispositivo di frenatura di stazionamento è basata sulla capacità di mantenere immobile un trattore su una pendenza ascendente o discendente .

1.1.2 . Per l ' omologazione di qualsiasi trattore l ' efficienza di frenatura dev ' essere misurata all ' atto delle prove su strada ; queste prove devono essere effettuate nelle seguenti condizioni :

1.1.2.1 . il trattore deve trovarsi nelle condizioni di peso indicate per ciascun tipo di prova . Tali condizioni devono essere indicate nel verbale della prova ;

1.1.2.2 . durante le prove , la forza esercitata sul comando per ottenere l ' efficienza prescritta non deve essere superiore a 60 daN per i comandi a pedale e a 40 daN per i comandi a mano ;

1.1.2.3 . la strada deve avere una superficie che garantisca buone condizioni di aderenza ;

1.1.2.4 . le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati ;

1.1.2.5 . all ' inizio delle prove i pneumatici devono essere freddi e alla pressione prescritta per il carico effettivamente gravante sulle ruote in condizioni statiche ;

1.1.3 . durante le prove il trattore deve essere equipaggiato delle eventuali parti dei dispositivi ai punti 1.9 , 1.10 , 1.11 e 1.12 dell 'allegato I .

1.2 . Prova di tipo O

( prova ordinaria dell ' efficienza a freni freddi )

1.2.1 . Considerazioni generali

1.2.1.1 . All ' inizio della prova i freni devono essere freddi ; un freno è considerato freddo se una della seguenti condizioni è soddisfatta :

1.2.1.1.1 . la temperatura , misurata sul disco oppure all ' esterno del tamburo , deve essere inferiore a 100°C ;

1.2.1.1.2 . nel caso di freni completamente incorporati , compresi i freni a bagno d 'olio , la temperatura , misurata all ' esterno della scatola del freno deve essere inferiore a 50°C ;

1.2.1.1.3 . i freni non devono essere stati utilizzati durante un ' ora .

1.2.1.2 . Durante la prova di frenatura , gli assi non frenati , qualora possano essere disinseriti , non devono essere collegati con gli assi sui quali agiscono i freni .

1.2.1.3 . La prova deve essere effettuata nelle seguenti condizioni ;

1.2.1.3.1 . il trattore deve essere caricato al peso massimo , con l ' asse non frenato caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile e le ruote dell ' asse frenato equipaggiate con i pneumatici di maggiori demensioni previsti dal costruttore . Nel caso di trattori con frenatura su trattori con frenatura su tutte le ruote , l ' asse anteriore deve essere caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile ;

1.2.1.3.2 . la prova va ripetuta con un trattore scarico avente a bordo soltanto il conducente e , eventualmente , una persona incaricata di seguire i risultati della prova ; essa va effettuata con il trattore equipaggiato con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore ;

1.2.1.3.3 . i limiti prescritti per l ' efficienza minima , sia per la prova a vuoto che per la prova con carico , devono essere quelli indicati al punto 2.1.1 ;

1.2.1.3.4 . la strada deve essere orizzontale .

1.2.2 . La prova di tipo O va effettuata :

1.2.2.1 . alla velocità massima per costruzione con motore disinnestato ,

1.2.2.2 . una tolleranza di ± 10 % è ammessa per quanto riguarda la velocità di prova .

1.2.2.3 . l ' efficienza minima prescritta deve essere raggiunta .

1.3 . Prova del tipo 1

( prova di perdita di efficienza )

1.3.1 . I trattori carichi vengono provati in modo che l ' assorbimento di energia sia equivalente a quello che si produce nello stesso tempo in un trattore carico condotto ad una velocità stabilizzata a 80 % ± 5 % della velocità prevista per la prova di tipo O , su un percorso di 1 km in discesa , con pendenza del 10 % a motore disinnestato .

1.3.2 . Alla fine della prova si misura , nelle condizioni della prova di tipo O con motore disinnestato ( ma evidentemente con differenti condizioni di temperatura ) , l 'efficienza residua del dispositivo di frenatura di servizio .

2 . PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA

2.1 . Dispositivi di frenatura di servizio

2.1.1 . I freni di servizio dei trattori debbono garantire :

2.1.1.1 . nelle condizioni previste per la prova di tipo O , una decelerazione media minima , calcolata in base alla distanza di frenatura , di almeno 2,4 m/s2 ;

2.1.1.2 . dopo la prova di tipo I , un 'efficienza residua non inferiore al 75 % di quella prescritta , ne al 60 % del valore constatato al momento della prova di tipo O ( con motore disinnestato ) .

2.2 . Dispositivi di frenatura di stazionamento

2.2.1 . Anche se combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura , il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere il trattore carico immobile su una pendenza ascendente à discendente del 18 % .

2.2.2 . Sui trattori autorizzati a trainare uno o più rimorchi , il dispositivo di frenatura di stazionamento del trattore deve poter mantenere immobile , su una pendenza ascendente o discendente del 12 % , un complesso costituito da un trattore a vuoto e da un rimorchio non frenato dello stesso peso ( non superiore a 3 t ) .

2.2.3 . Si può ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l ' efficienza prescritta .

ALLEGATO III

FRENI A MOLLA

1 . DEFINIZIONE

I " freni a molla " sono dispositivi che traggono l ' energia necessaria per frenare da una o più molle che funzionano da accumulatori di energia .

2 . PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1 . Il freno a molla non deve essere usato per la frenatura di servizio .

2.2 . Per tutti i valori della pressione che si possono avere nel circuito di alimentazione della camera di compressione , una lieve variazione di questa pressione non deve provocare una forte variazione della forza di frenatura .

2.3 . Il circuito di alimentazione della camera di compressione delle molle deve avere una riserva di energia che non alimenti nessun altro dispositivo o attrezzatura . Questa prescrizione non si applica quando le molle possono essere mantenute compresse usando almeno due sistemi tra loro indipendenti .

2.4 . Il dispositivo deve essere costruito in modo che sia possibile serrare e allentare i freni almeno tre volte partendo da una pressione iniziale , nella camera di compressione delle molle , uguale alla pressione massima prevista . Questa condizione deve essere soddisfatta quando i freni sono regolati con la massima esattezza .

2.5 . La pressione nella camera di compressione , a partire dalla quale le molle cominciano ad azionare i freni , non deve superare , quando i freni sono regolati con la massima esattezza , 180 % della pressione minima di funzionamento normale disponibile .

2.6 . Se la pressione nella camera di compressione delle molle scende al livello del valore a partire dal quale gli elementi dei freni sono messi in movimento , deve entrare in azione un dispositivo di allarme , ottico . Purchù tale condizione sia soddisfatta , questo dispositivo d ' allarme può essere lo stesso previsto al punto 4.2.9 dell ' allegato I .

2.7 . Quando un trattore autorizzato a trainare un rimorchio a frenatura continua o semicontinua è dotato di freni a molla , il funzionamento automatico di questi freni a molla deve far funzionare i freni del veicolo trainato .

3 . SISTEMA DI ALLENTAMENTO

3.1 . I freni a molla devono essere costruiti in modo che , in caso di guasto , sia possibile allentarli senza doversi servire del loro comando normale . Questa condizione può essere soddisfatta mediante un dispositivo ausiliario ( pneumatico , meccanico , ecc . ) .

3.2 . Se l ' azionamento del dispositivo menzionato al punto 3.1 richiede uno strumento o una chiave , questi debbono trovarsi a bordo del trattore .

ALLEGATO IV

FRENI DI STAZIONAMENTO A BLOCCAGGIO MECCANICO DEI PISTONI DEI FRENI

( FRENI A SCATTO )

1 . DEFINIZIONE

Per " bloccaggio meccanico dei pistoni dei freni " s ' intende un dispositivo che assicura la frenatura di stazionamento bloccando meccanicamente l ' asta del pistone del freno .

Il bloccaggio meccanico si ottiene evacuando l ' aria compressa contenuta nella camera di bloccaggio viene nuovamente messa in pressione .

2 . PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1 . Quando la pressione nella camera di bloccaggio si avvicina al livello corrispondente al bloccaggio meccanico , deve entrare in funzione un dispositivo d ' allarme ottico acustico .

2.2 . Per i cilindri muniti di un dispositivo di bloccaggio meccanico , lo spostamento del pistone del freno deve poter essere assicurato per mezzo di due riserve di energia .

2.3 . Il pistone del freno bloccato può essere sbloccato soltanto se è sicuro che il freno possa essere nuovamente azionato dopo questo sbloccaggio .

2.4 . Deve essere previsto un dispositivo ausiliario di sbloccaggio ( per esempio meccanico o pneumatico ) per il caso di guasto della sorgente di energia che alimenta la camera di bloccaggio , utilizzando per esempio l ' aria contenuta in un pneumatico del trattore .

ALLEGATO V

MODELLO

Indicazione dell ' amministrazione

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE A RUOTE PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA

( Articolo 4 , paragrafo 2 , e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali o ruote , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h ) ;

N . di omologazione CEE

1 . Marca ( ragione sociale )

2 . Tipo e denominazione commerciale

3 . Nome e indirizzo del costruttore

4 . Nome e indirizzo dell ' eventuale mandatario del costruttore

5 . Peso a vuoto del trattore

6 . Ripartizione del peso a vuoto tra gli assi ... ( kg )

7 . Peso massimo del trattore

8 . Ripartizione del peso massimo del trattore tra gli assi , secundo il punto 1.2.1.3.1 dell ' allegato II

9 . Marca e tipo delle guarnizioni dei freni

10 . Tipo del motore

11 . Demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondente alla velocità massima

12 . Dimensione totale della trasmissione corrispondente alla velocità massima

12.1 . Pneumatici delle maggiori demensioni ammessi par l ' asse ( gli assi ) frenato ( i )

12.2 . Pneumatici per l ' asse non frenato caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile

13 . Velocità massima del trattore

14 . Numero e disposizione degli assi frenati

15 . Descrizione sommaria del dispositivo di frenatura

16 . Peso del trattore durante la prova :

* A vuoto * Carico *

Asse 1 * * *

Asse 2 * * *

17 . Dimensioni dei pneumatici utilizzati durante la prova :

* Asse 1 * Asse 2 *

Dimensioni dei pneumatici * * *

18 . Risultati del prove di frenatura :

18.1 . Servizio

18.1.1 . Prova di tipo O * Velocità di prova km/h * Efficienza calcolata in m/s2 * Forza misurata sul comando daN *

trattore a vuoto * * * *

trattore carico * * * *

18.1.2 . Prova di tipo I * * * *

18.2 . Stazionamento :

positiva/negativa ( 1 )

19 . Veicolo presentato all ' omologazione CEE il

20 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione

21 . Data del verbale rilasciato da questo servizio

22 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio

23 . L ' omologazione CEE , per quanto riguarda la frenatura , è accordata/rifiutata ( 1 )

24 . Località

25 . Data

26 . Firma

27 . Sono allegati i documenti indicati ai punti da 2.2.3 dell ' allegato I .

( 1 ) Cancellare la menzione inutile

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