Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
GU L 39 del 14.2.1976, pagg. 40–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 05 tomo 1 pag. 191 - 193
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 70 - 72
edizione speciale svedese: capitolo 05 tomo 1 pag. 191 - 193
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 70 - 72
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 70 - 72
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua estone: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 05 tomo 01 pag. 187 - 189
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 05 tomo 01 pag. 164 - 166
edizione speciale in lingua romena: capitolo 05 tomo 01 pag. 164 - 166
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 1976
relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
( 76/207/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che il Consiglio , nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) , ha inserito tra le priorità delle azioni volte a realizzare la parità tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali , nonchù per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le retribuzioni ;
considerando che , in materia di retribuzioni , il Consiglio ha adottato , in data 10 febbraio 1975 , la direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( 4 ) ;
considerando che un ' azione della Comunità appare altresì necessaria per attuare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sia per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla formazione e promozione professionali , sia per quanto riguarda le altre condizioni di lavoro ; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità , in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera ; che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo ;
considerando che occorre definire ed attuare gradualmente con ulteriori strumenti il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Scopo della presente direttiva è l ' attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , ivi compreso la promozione , e l ' accesso alla formazione professionale , nonchù le condizioni di lavoro e , alle condizioni di cui al paragrafo 2 , la sicurezza sociale . Tale principio è denominato qui appresso « principio della parità di trattamento » .
2 . Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale , il Consiglio adotterà , su proposta della Commissione , disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto , la portata e le modalità di applicazione .
Articolo 2
1 . Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul esso , direttamente o indirettamente , in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia .
2 . La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni , per le quali , in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio , il sesso rappresenti una condizione determinante .
3 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna , in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità .
4 . La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opporunità per gli uomini e le donne , in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .
Articolo 3
1 . L ' applicazione del principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualisiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso , compresi i criteri di selezione , agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività , e a tutti i livelli della gerarchia professionale .
2 . A tal fine , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù :
a ) siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ;
b ) siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro , nei regolamenti interni delle imprese nonchù negli statuti delle professioni indipendenti ;
c ) siano riesaminate quelle disposizioni legislative , regolamentari e amministrativi contrarie al principio della parità di trattamento , originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati ; per le disposizioni contrattuali di analoga natura , le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni .
Articolo 4
L ' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l ' accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento , di formazione , di perfezionamento e di aggiornamento professionali , implica che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinchù :
a ) siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ;
b ) siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro , nei regolamenti interni delle imprese nonchù negli statuti delle professioni indipendenti ;
c ) l ' orientamento , la formazione , il perfezionamento nonchù l ' aggiornamento professionali , fatta salva l ' autonomia accordata in alcuni Stati membri a taluni istituti privati di formazione , siano accessibili secondo gli stessi criteri e agli stessi livelli senza discriminazione basate sul sesso .
Articolo 5
1 . L ' applicazione del principio della parità trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le condizioni inerenti al licenziamento , implica che siano garantire agli uomini e alle donne le medesime condizioni , senza discriminazioni fondate sul sesso .
2 . A tal fine , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù :
a ) siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento ;
b ) siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro , nei regolamenti interni delle imprese nonchù negli statuti delle professioni indipendenti ;
c ) siano riesaminate quelle disposizioni legislative , regolamentari e amministrativi contrarie al principio della parità di trattamento , originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati ; per le disposizioni contrattuali di analoga natura , le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni .
Articolo 6
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento , ai sensi degli articoli 3 , 4 e 5 , di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti .
Articolo 7 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un ' azione giudiziaria volta a far osservare il principio della parità di trattamento .
Articolo 8
Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate , quali , ad esempio , l ' informazione sui luoghi di lavoro .
Articolo 9
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
Per quanto riguarda tuttavia l ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera c ) , primo periodo , e l ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera c ) , primo periodo , gli Stati membri effettueranno un primo esame e una prima eventuale revisione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative ivi contemplate nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva .
2 . Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , al fine di valutare se sia giustificato , tenuto conto dell ' evoluzione sociale , mantenere le esclusioni in questione . Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame .
3 . gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva .
Articolo 10
Entro due anni dalla scadenza del periodo di trenta mesi previsto dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , primo comma , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazine della presente direttiva .
Articolo 11
Gli Stati membri destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . THORN
( 1 ) GU n . C 111 del 20 . 5 . 1975 , pag . 14 .
( 2 ) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 8 .
( 3 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1975 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 45 del 19 . 2 . 1975 , pag . 19 .
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