31975Y0425(02)

Programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore

Gazzetta ufficiale n. C 092 del 25/04/1975 pag. 0002 - 0016


PROGRAMMA PRELIMINARE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER UNA POLITICA DI PROTEZIONE E DI INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

INTRODUZIONE

1. Il rafforzamento e il coordinamento delle azioni per proteggere i consumatori nella Comunità economica europea, obiettivi sottolineati dai capi di Stato o di governo nella conferenza al vertice tenutasi a Parigi nell'ottobre 1972, costituiscono un'esigenza da tutti chiaramente sentita. Il dibattito del Parlamento europeo in data 20 settembre 1972, nel corso del quale è stata sottolineata la necessità di una politica coerente ed efficace di protezione dei consumatori, i vari interventi che si sono succeduti in sede di Parlamento europeo e di Comitato economico e sociale, i lavori già compiuti in questo settore dalla Comunità e dagli Stati membri nonché da varie organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e l'OCSE, ne costituiscono una testimonianza.

Oggi è necessario attuare una politica comunitaria intesa a proteggere i consumatori e che, raggruppando, incrementando e completando i lavori della Comunità in tale settore, ribadisca l'interesse di quest'ultima per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita dei loro cittadini.

2. Il fatto che nella Comunità allargata esistano esperienze differenziate può favorire il sorgere di nuove idee nel settore della protezione dei consumatori che, assieme alle azioni condotte in tutti gli Stati membri, consentiranno di concepire in modo nuovo lo statuto del consumatore e di ricercare un miglior equilibrio nella protezione dei suoi interessi.

3. Attualmente il consumatore non è più considerato come compratore e utilizzatore di beni e di servizi per il proprio uso personale, familiare o collettivo, ma come individuo interessato ai vari aspetti della vita sociale che possono direttamente o indirettamente danneggiarlo come consumatore. Gli interessi del consumatore possono essere raggruppati in cinque categorie di diritti fondamentali:

a) diritto alla protezione della salute e della sicurezza

b) diritto alla tutela degli interessi economici

c) diritto al risarcimento dei danni

d) diritto all'informazione e all'educazione

e) diritto alla rappresentanza (diritto di essere ascoltato).

4. Il godimento di tali diritti deve essere garantito da azioni intraprese nell'ambito di politiche specifiche della Comunità quali, ad esempio, la politica economica, la politica agricola comune, la politica sociale, le politiche dell'ambiente, dei trasporti e dell'energia, nonché di ravvicinamento delle legislazioni che, tutte, incidono sulla situazione del consumatore.

Queste azioni si iscrivono nel contesto di una politica di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita nella Comunità.

5. Nel presente documento si definiscono gli obiettivi e i principi generali di una politica del consumatore. Vi è inoltre illustrato un certo numero di azioni prioritarie da attuare nel corso dei prossimi anni. Riguardo a questo settore vasto e in evoluzione, è sembrato infatti preferibile limitare il numero dei lavori da effettuare in una prima fase, restando inteso che nuovi orientamenti potranno delinearsi su proposta della Commissione in base alla realizzazione del programma.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

A. IL CONSUMATORE E L'ECONOMIA

6. Sebbene la protezione del consumatore sia un fatto da tempo acquisito negli Stati membri della Comunità, il concetto di politica in materia di consumo è invece relativamente recente. Esso costituisce una risposta alle condizioni, talora fonte di abusi e di frustrazioni in cui si è trovato il consumatore dinanzi alla sempre maggiore abbondanza e complessità dei beni e servizi offerti da un mercato in espansione. Quantunque tale mercato offra taluni vantaggi, il consumatore non è più in grado di svolgere pienamente, come utente del mercato, la propria funzione di fattore d'equilibrio. Tale equilibrio tra fornitori e consumatori ha avuto tendenza a modificarsi a favore dei fornitori, data l'evoluzione delle condizioni del mercato. La scoperta di nuovi materiali, l'attuazione di nuovi metodi di fabbricazione, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, l'allargamento dei mercati, l'apparizione di nuovi metodi di vendita hanno provocato l'aumento della produzione, dell'offerta e della domanda di un'ingente varietà di beni e di servizi. Di conseguenza, il consumatore di un tempo, compratore in generale isolato in un mercato locale di modeste dimensioni, si è trasformato in elemento di un mercato di massa, che è oggetto di campagne pubblicitarie e di pressioni da parte di gruppi di produzione e di distribuzione estremamente organizzati. Il produttore e il distributore hanno sovente maggiori possibilità del consumatore di determinare le condizioni del mercato. Anche le concentrazioni, le intese e talune autolimitazioni della concorrenza hanno provocato squilibri a danno dei consumatori.

7. Sono mutate le pratiche commerciali, le condizioni contrattuali, il credito al consumo e la nozione stessa di concorrenza.

Tali mutamenti non hanno fatto che accentuare gli squilibri sopra citati e hanno sensibilizzato i consumatori e i poteri pubblici quanto alla necessità di un'azione intesa a meglio informare il consumatore sui suoi diritti e a proteggerlo contro gli abusi derivanti da tali pratiche.

Pertanto, le pratiche un tempo considerate sleali in numerosi paesi unicamente nelle relazioni tra produttori (la pubblicità ingannevole, ad esempio) sono studiate al giorno d'oggi anche sotto l'aspetto delle relazioni tra produttori e consumatori.

8. Sono stati fatti tentativi per correggere lo squilibrio dei poteri tra produttori e consumatori, citato ai punti 6 e 7. Una sempre maggiore informazione si è quindi resa necessaria per permettere ai consumatori, nella misura del possibile, di utilizzare meglio le loro risorse, di scegliere più liberamente tra i vari prodotti o servizi offerti e di esercitare un'influenza sui prezzi, sull'evoluzione dei prodotti e sulle tendenze del mercato. Per tale motivo sono stati effettuati studi, indagini e prove comparative sulla qualità e utilità dei prodotti e dei servizi, sulla politica dei prezzi, sulle condizioni del mercato, sul comportamento dei consumatori, sulla razionalizzazione del lavoro domestico, ecc.

9. È logico che i consumatori, resisi conto che individualmente esercitano un potere molto ridotto, si sforzino di raggrupparsi in associazioni per difendere i loro interessi e che gli appelli ad una loro maggiore partecipazione al processo decisionale si siano moltiplicati.

B. IL CONSUMATORE E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

10. Il preambolo del trattato che istituisce la Comunità economica europea cita, fra gli obiettivi fondamentali della Comunità, «il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione» dei popoli che ne fanno parte. Tale idea è sviluppata all'articolo 2 del trattato, in cui è precisato che la Comunità ha in particolare il compito «di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita».

Per adempiere questo compito sono già stati presi numerosi provvedimenti nelle forme e con i mezzi previsti dal trattato.

11. L'articolo 39 del trattato fa un riferimento esplicito ai consumatori. Dopo aver fissato tra le finalità della politica agricola comune la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, esso menziona l'obiettivo «di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».

12. Per quanto riguarda le regole di concorrenza, l'autorizzazione di taluni accordi tra imprese è subordinata, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, alla condizione «che una congrua parte dell'utile che ne deriva» sia riservata agli utenti. Inoltre, l'articolo 86 cita, come esempio di pratiche abusive, «la limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori».

13. L'allegato 1 contiene una nota relativa alle misure finora adottate dalla Comunità che rivestono interesse per i consumatori.

L'allegato 2 contiene un elenco di direttive adottate dal Consiglio, relative a materie che rivestono interesse per i consumatori.

Sebbene la politica generale della Comunità sia frutto di un compromesso tra interessi economici contraddittori e le varie politiche degli Stati membri, si noterà tuttavia che sono stati compiuti progressi sulla via della protezione e dell'informazione dei consumatori; è però necessario proseguire in questo senso.

II. OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNITARIA NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI

14. Tenuto conto dei compiti assegnati alla Comunità, risulta che l'insieme delle azioni realizzate ha ripercussioni sul consumatore. Primo obiettivo di carattere generale della Comunità è quindi quello di prendere ampiamente in considerazione gli interessi del consumatore nei vari settori di attività comunitari e di soddisfare i suoi bisogni collettivi e individuali. È pertanto necessario definire una specifica politica comunitaria di protezione e d'informazione dei consumatori. Rispetto alle altre politiche comuni, si tratta di un orientamento generale inteso a migliorare la situazione del consumatore, in qualunque settore della produzione, della distribuzione o della prestazione dei servizi. Gli obiettivi di questa politica consistono nell'assicurare:

A. un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore

B. un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere ai suoi interessi economici

C. con mezzi adeguati, consulenza, assistenza e risarcimento dei danni

D. l'informazione e l'educazione del consumatore

E. la consultazione e la rappresentanza dei consumatori nella preparazione delle decisioni che lo riguardano.

A. PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

15. Le azioni intese a conseguire tale obiettivo devono essere basate sui seguenti principi:

a) PRINCIPI

i) I beni e i servizi posti a disposizione del consumatore devono essere tali che, utilizzati in condizioni normali o prevedibili, non presentino pericoli per la sua salute e la sua sicurezza; qualora presentino tali pericoli debbono poter essere ritirati dal mercato con procedure rapide e semplici.

In linea di massima i rischi inerenti ad una utilizzazione prevedibile di beni e servizi, tenuto conto della loro natura e delle persone cui sono destinati, devono essere portati a conoscenza del consumatore con mezzi adeguati.

ii) Il consumatore deve essere protetto dalle conseguenze dei danni corporali causati dalle merci e dai servizi difettosi forniti dai produttori di beni e dai fornitori di servizi.

iii) Le sostanze o preparazioni che possono far parte o essere aggiunte a prodotti alimentari devono essere definite e il loro impiego deve essere disciplinato, cercando in particolare di elaborare, mediante una regolamentazione comunitaria, elenchi positivi, chiari e precisi. Anche i trattamenti cui potrebbero essere sottoposti i prodotti alimentari devono essere definiti e il loro impiego disciplinato quando lo richiede la protezione del consumatore.

I prodotti alimentari non devono essere alterati o contaminati dagli imballaggi e da altri materiali o sostanze con cui vengono a contatto, dall'ambiente, dalle condizioni di trasporto e di immagazzinaggio o dalle persone con cui vengono a contatto, in modo tale da danneggiare la salute o la sicurezza del consumatore o da diventare inadatti al consumo.

iv) Le macchine, gli apparecchi e le attrezzature elettriche ed elettroniche, nonché talune categorie di beni che possono, da soli o per il loro uso, danneggiare la salute e la sicurezza del consumatore, dovrebbero formare oggetto di una regolamentazione particolare ed essere sottoposti ad una procedura riconosciuta o approvata dai pubblici poteri (quale l'autorizzazione o dichiarazione di conformità con norme e regolamentazioni armonizzate) per assicurarne la massima sicurezza d'impiego.

v) Alcuni nuovi prodotti appartenenti a talune categorie, che potrebbero nuocere alla salute e alla sicurezza del consumatore, devono essere sottoposti ad autorizzazioni speciali, armonizzate in tutta la Comunità.

b) AZIONI PRIORITARIE

16. Per favorire la libera circolazione delle merci, la Comunità sta perseguendo attivamente una politica di ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola e alimentare nonché nel settore industriale. Il Consiglio ha adottato vari programmi (1) per settori specifici, allo scopo di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. Tali programmi prevedono taluni obiettivi prioritari per il ravvicinamento delle legislazioni e un calendario per la loro realizzazione. I settori che hanno particolare importanza per la protezione della salute e della sicurezza del consumatore sono i seguenti:

- prodotti alimentari

- cosmetici e detergenti

- utensili e beni di consumo durevoli

- automobili

- tessili

- giocattoli

- sostanze pericolose

- oggetti a contatto con i prodotti alimentari

- medicinali

- concimi e antiparassitari

- prodotti per uso veterinario e per l'alimentazione animale (2).

(1)- Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali e alimentari dovuti alle divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, fissato dalla risoluzione del Consiglio del 28 maggio 1969 (GU n. C 76 del 17. 6. 1969, pag. 1) e completato dalla risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1973 (GU n. C 38 del 5. 6. 1973, pag. 1).

- Programma d'azione del 17 dicembre 1973 in materia di politica industriale e tecnologica (risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973, GU n. C 117 del 31. 12. 1973, pag. 1).

(2) Risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1974 (GU n. C 92 del 6. 8. 1974, pag. 2).

17. L'azione che la Comunità dovrà svolgere in questo settore consisterà:

- nell'applicare i programmi di cui al punto 16, in particolare per quanto concerne le priorità che interessano il consumatore;

- nel continuare a studiare i risultati delle ricerche in corso sulle sostanze che possono danneggiare la salute o la sicurezza del consumatore, in particolare quelle elencate al punto 16; nel prendere, ove necessario, iniziative intese a coordinare e incoraggiare tali ricerche;

- nel determinare i prodotti o le categorie di prodotti che, potendo arrecare pregiudizio alla salute o alla sicurezza, devono essere oggetto di procedure di autorizzazione armonizzate nell'intera Comunità.

B.PROTEZIONE DEGLI INTERESSI ECONOMICI DEL CONSUMATORE

18. Questo tipo di protezione può essere attuato mediante disposizioni legislative e regolamentari, armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello, sulla base dei principi riportati qui di seguito (*).

a) PRINCIPI

19.i) Gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore, in particolare dai contratti tipo (*) unilaterali, dall'esclusione abusiva dai contratti di diritti essenziali, dalle condizioni abusive di credito, dalla richiesta di pagamento di merci non ordinate e dai metodi di vendita non ortodossi.

ii) Il consumatore deve essere protetto dai danni provocati ai suoi interessi economici da un prodotto difettoso o da servizi insufficienti.

iii) La presentazione e la propaganda di beni o di servizi, ivi compresi i servizi finanziari, non devono fuorviare, né direttamente né indirettamente, la persona alla quale vengono offerti o dalla quale sono stati richiesti.

iv) Nessuna forma di pubblicità audiovisiva deve fuorviare l'acquirente potenziale del prodotto o del servizio. Il responsabile della pubblicità, fatta attraverso qualsiasi canale, deve essere in grado di dimostrare, con mezzi adeguati, la fondatezza di quanto affermato.

v) Tutte le informazioni fornire sull'etichetta, nei punti di vendita oppure nella pubblicità devono essere esatte.

vi) Il consumatore deve poter beneficiare di un soddisfacente servizio di assistenza tecnica per i beni di consumo durevoli e ottenere i pezzi di ricambio necessari per effettuare le riparazioni.

vii) La gamma delle merci messe a disposizione del consumatore dovrebbe essere tale da offrire a quest'ultimo, per quanto possibile, una scelta adeguata.

b) AZIONI PRIORITARIE

20.i) Armonizzare le condizioni generali per la concessione di crediti al consumo, comprese quelle relative alla vendita rateale

Dagli studi condotti in seguito al recente sviluppo delle facilitazioni di credito risulta che il consumatore necessita di assistenza in questo settore.

21. In base agli studi già effettuati dai propri servizi e dalle amministrazioni nazionali la Commissione presenterà proposte sulle condizioni generali di credito al consumo.

(*) Vedasi punto 48.

22. ii) Proteggere il consumatore mediante adeguati provvedimenti contro la pubblicità falsa o ingannevole:

- stabilire principi che consentano di valutare il carattere falso, ingannevole o sleale di una pubblicità;

- prendere provvedimenti volti ad evitare che gli interessi economici del consumatore siano lesi da una pubblicità falsa, ingannevole o abusiva;

- studiare le procedure per far cessare rapidamente le campagne di pubblicità falsa o ingannevole e per assicurare la verità dei messaggi;

- studiare la possibilità di eliminare gli effetti di una pubblicità falsa o ingannevole soprattutto con la pubblicazione di messaggi di rettifica;

- studiare i problemi posti dall'inversione dell'onere della prova.

23. A tal fine la Commissione:

- si baserà sui lavori già compiuti (*) e li completerà, ove necessario, mediante studi specifici;

- continuerà i lavori in corso nell'ambito dell'armonizzazione delle legislazioni;

- presenterà adeguate proposte al Consiglio.

24.iii) Proteggere il consumatore contro le pratiche commerciali abusive, in particolare nei settori seguenti:

- le clausole dei contratti (*)

- condizioni di garanzia, in particolare per i beni di consumo durevoli

- vendite a domicilio(*)

- vendite a premio

- consegne di merci non richieste

- indicazioni riportate sulle etichette e sugli imballaggi, ecc.

25. A tal fine la Commissione:

- comparerà i provvedimenti presi dagli Stati membri e gli studi compiuti o attualmente in corso nell'ambito delle organizzazioni internazionali,

- presenterà al Consiglio adeguate proposte.

26.iv) Armonizzare le disposizioni legislative sulla responsabilità per danno di prodotto, al fine di migliorare la protezione del consumatore

27. A tal fine la Commissione presenterà al Consiglio proposte adeguate in base agli studi già effettuati o in corso (*).

28.v) Migliorare la gamma e la qualità dei servizi prestati al consumatore

29. In questo settore complesso e generalmente poco esplorato, si schiude per la Comunità un vasto campo di riflessione e d'azione. La Commissione procederà ad uno studio di questo problema. Le conclusioni di questo studio saranno rese note entro il 31 dicembre 1975, accompagnate, ove necessario, da adeguate proposte. (*) Vedasi punto 48.

30.vi) Promuovere gli interessi economici più generali del consumatore

Per meglio rispondere alle esigenze individuali e collettive dei consumatori, occorre risolvere taluni problemi di carattere generale, quali:

- il raggiungimento individuale di un migliore rapporto qualità-prezzo per i beni e i servizi forniti;

- la prevenzione dello spreco, in particolare per quanto riguarda:

- il condizionamento dei prodotti

- la durata di utilizzazione dei beni

- il problema del riciclo dei materiali;

- la prevenzione delle forme di pubblicità contrarie alla libertà individuale del consumatore.

31. Di fronte a queste preoccupazioni di natura relativamente nuova, la Commissione si sforzerà d'approfondire con appositi studi gli elementi che permettano di definire un'azione futura.

C. CONSULENZA, ASSISTENZA E RISARCIMENTO DEI DANNI

a) PRINCIPI

32. Il consumatore deve ricevere consulenza e assistenza in materia di reclami e in caso di danni inerenti all'acquisto o all'uso di prodotti difettosi o di servizi inadeguati.

Egli ha inoltre diritto ad un adeguato risarcimento di tali danni mediante procedure rapide, efficaci e poco dispendiose.

b) AZIONI

33. A tal fine la Commissione:

i) studierà:

- i sistemi di assistenza e di consulenza in uso negli Stati membri

- i sistemi di reclamo, arbitrato e accordo amichevole per la composizione delle controversie in uso negli Stati membri

- le legislazioni degli Stati membri relative alla difesa dei consumatori in tribunale, in particolare i vari mezzi di ricorso e le procedure esistenti, comprese le azioni promosse dalle associazioni dei consumatori o da altri organismi

- i sistemi e le leggi, corrispondenti a quelli menzionati in precedenza, applicati in taluni paesi terzi;

ii) farà risultare nei documenti di sintesi e di raffronto i vantaggi e gli svantaggi dei vari sistemi, procedure o testi vigenti relativi all'assistenza del consumatore, alla consulenza, al risarcimento ed al ricorso legale;

iii) presenterà, se necessario, adeguate proposte per il miglioramento dei sistemi esistenti e per il loro migliore uso;

iv) studierà l'opportunità di una procedura di scambi d'informazioni sui risultati dei reclami e dei ricorsi relativi a prodotti venduti su vasta scala in tutti o in parecchi Stati membri.

D. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

Informazione del consumatore

a) PRINCIPI

34. L'acquirente di beni o di servizi dovrebbe disporre di un'adeguata informazione, che gli consenta di:

- conoscere le caratteristiche essenziali, ad esempio la natura, la qualità, la quantità e i prezzi dei beni e dei servizi offerti;

- operare una scelta razionale tra prodotti e servizi concorrenti;

- utilizzare con piena sicurezza e in modo soddisfacente i suddetti prodotti e servizi;

- pretendere il risarcimento dei danni eventuali derivanti dal prodotto o dal servizio rice vuto.

b) AZIONI PRIORITARIE

35.i) Azioni relative all'informazione in materia di beni e di servizi:

- formulare principi generali da applicare nella preparazione di tutte le direttive e di tutte le altre regolamentazioni specifiche relative alla protezione del consumatore;

- stabilire regole per l'etichettatura dei prodotti, le cui specificazioni siano armonizzate a livello comunitario. Tali regole devono consentire un'etichettatura chiara, inequivocabile e di facile lettura;

- per i prodotti alimentari, stabilire regole per una chiara indicazione dei diversi dati di cui il consumatore deve essere informato (ad esempio la natura, la composizione, il peso o il volume, il valore nutritivo, la data di fabbricazione oppure ogni altra data utile, ecc.);

- per i prodotti non alimentari e i servizi, stabilire regole ai fini di chiare indicazioni che interessano il consumatore e che devono essere portate a sua conoscenza;

- elaborare principi comuni relativi all'indicazione del prezzo ed, eventualmente, del prezzo per unità di peso o di volume;

- incoraggiare l'impiego e l'armonizzazione dei sistemi di etichettatura volontaria a carattere informativo.

36.ii) Azioni relative alle prove comparate

Le prove comparate costituiscono un'altra fonte di informazione. Tali prove possono essere svolte da enti finanziati dallo Stato, da enti privati o da enti misti. Sarebbe proficuo uno scambio coordinato di informazioni tra tali enti (*).

La Commissione prenderà le iniziative necessarie affinché gli enti che effettuano negli Stati membri le prove comparate collaborino il più strettamente possibile, soprattutto mediante l'effettuazione di prove comuni e anche con la messa a punto di norme analoghe per le prove.

37.iii) Studio del comportamento del consumatore

Per elaborare una politica concertata di informazione e di educazione del consumatore, è indispensabile disporre di maggiori dati sul suo atteggiamento e comportamento. La Commissione già svolge regolarmente inchieste fra i consumatori su taluni aspetti della (*) Vedasi punto 48.

situazione economica della Comunità. Essa proseguirà siffatte inchieste e le estenderà ad altri temi, in collaborazione con gli Stati membri, con le organizzazioni dei consumatori ed altri enti, per meglio conoscere le esigenze e il comportamento dei consumatori all'interno della Comunità.

38.iv) Informare chiaramente i consumatori in merito alle azioni poste in atto a livello nazionale e comunitario che possono ripercuotersi direttamente o indirettamente sui loro interessi.

39. Una siffatta azione consisterà in particolare, per quanto riguarda la Commissione:

- nel registrare le categorie di informazioni più utili per i consumatori nell'ambito della Comunità in relazione ai beni ed ai servizi e nel preparare una documentazione su questa base;

- nel fornire informazioni chiare più abbondanti e più varie sui problemi che vengono trattati dalla Comunità e che interessano i consumatori e nel collaborare strettamente in tale settore con gli Stati membri, con le organizzazioni dei consumatori ed altri enti;

- nell'incoraggiare le realizzazione di programmi televisivi e radiofonici, di films, la pubblicazione di articoli giornalistici, ecc., su questioni riguardanti i consumatori;

- nel pubblicare una relazione annuale sui provvedimenti presi dalla Comunità e dagli Stati membri nell'interesse dei consumatori in materia di legislazione, d'informazione, di consultazione o di coordinamento, nonché di applicazione di tale legislazione.

v) Informazione sui prezzi

40. Occorre informare i consumatori sulle condizioni di formazione dei prezzi nella Comunità.

Tali informazioni saranno fornite dalla Commissione, in particolare nella relazione annuale menzionata al punto 39.

41. La Commissione dovrà continuare a svolgere inchieste sui prezzi al minuto e impiegarsi ad informare il pubblico sui divari di prezzo all'interno della Comunità.

Educazione del consumatore

a) PRINCIPI

42. Gli opportuni mezzi educativi devono essere posti a disposizione dei bambini, dei giovani e degli adulti, in modo da permettere loro di comportarsi come consumatori informati, in grado di effettuare una scelta oculata fra i beni e i servizi e consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità. Per conseguire tale obiettivo, il consumatore dovrebbe in particolare disporre delle conoscenze basilari dei principi dell'economia contemporanea.

b) AZIONI

43.i) Promuovere l'educazione del consumatore

Per completare i progressi dell'educazione del consumatore con consigli e pareri a livello comunitario, la Commissione dovrà effettuare ulteriori studi in collaborazione con gli Stati membri e con le organizzazioni dei consumatori.

Tali studi, effettuati in collaborazione con gli esperti degli Stati membri, dovrebbero avere lo scopo di elaborare i metodi e di fornire materiale adatto per incoraggiare, attraverso i programmi d'insegnamento, una maggiore educazione del consumatore nelle scuole, nelle università e in altri istituti scolastici.

44.ii) Formare gli insegnanti

La formazione di coloro che sono incaricati di educare gli altri è un compito necessario in merito al quale sono state avanzate numerose idee. Negli Stati membri si potrebbero quindi istituire centri che potranno fornire tale tipo di formazione, basata sui risultati di ricerche economiche e sociologiche. Sono stati altresì previsti scambi di idee, di personale e di studenti fra tali centri. La Commissione incoraggerà i lavori in questo settore.

45.iii) Divulgare ampiamente le informazioni

Nell'ambito della propria politica generale di informazione, la Commissione incoraggerà gli scambi e la divulgazione di informazioni su argomenti riguardanti i consumatori, in collaborazione con le amministrazioni nazionali e le organizzazioni interessate ai problemi dei consumatori. La pubblicazione della relazione annuale menzionata al punto 39 può inoltre fornire l'opportunità di sensibilizzare il consumatore.

E. CONSULTAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI CONSUMATORI

a) PRINCIPI

46. Nella preparazione delle decisioni che li riguardano i consumatori devono essere consultati ed ascoltati, in particolare attraverso le associazioni interessate alla protezione ed all'informazione del consumatore.

b) AZIONI

47. L'azione della Commissione in questo settore consisterà:

i) nell'effettuare, utilizzando gli studi esistenti (*), uno studio comparativo dei vari tipi di consultazione, rappresentanza e partecipazione dei consumatori in uso negli Stati membri e in particolare delle regole e dei criteri relativi alla rappresentatività delle associazioni di consumatori ed al loro eventuale riconoscimento da parte dei pubblici poteri;

ii) nell'incoraggiare le associazioni rappresentative dei consumatori a studiare taluni temi di particolare interesse per i consumatori, a far conoscere i loro pareri e a coordinare i loro sforzi;

iii) nel promuovere lo scambio di informazioni tra Stati membri in merito alla forma più adeguata per dar modo ai consumatori di essere consultati o ascoltati.

III. ESECUZIONE

48. Nell'esecuzione del suo programma, la Commissione terrà in gran conto gli studi e i lavori già intrapresi dagli Stati membri, dalle istituzioni internazionali (1) e dalle organizzazioni dei consumatori, stabilendo con esse una collaborazione che consenta alla Comunità di approfittare del lavoro già svolto.

In questo contesto la collaborazione con il Consiglio d'Europea e l'OCSE riveste un'importanza particolare in relazione ai lavori intrapresi da queste organizzazioni su argomenti relativi alla protezione ed all'informazione dei consumatori, argomenti che nel presente programma sono contraddistinti da un asterisco.

Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza di tale collaborazione e si farà il possibile per consolidare e sviluppare gli stretti legami e le relazioni già esistenti o che si stanno allacciando nell'ambito dei problemi riguardanti i consumatori.

(*) Vedasi punto 48.

(1) Fra le istituzioni internazionali con le quali si manterrà una stretta collaborazione, citiamo:

- l'organizzazione delle Nazioni Unite, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, l'organizzazione mondiale della sanità, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e il Codex alimentarius, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Consiglio d'Europa, il comitato nordico dei consumatori, l'organizzazione internazionale di normalizzazione e la commissione elettrotecnica internazionale, il comitato europeo di normalizzazione e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

49. Questo testo deve essere considerato la prima fase di un programma più ampio che sarà forse necessario sviluppare in seguito. L'obiettivo è di portare a termine questa prima fase entro quattro anni.

ALLEGATO 1

MISURE FINORA ADOTTATE DALLA COMUNITÀ CHE RIVESTONO INTERESSE PER I CONSUMATORI

Lo sviluppo della Comunità economica europea e la creazione dell'unione doganale hanno rivestito interesse per i consumatori, soprattutto nei seguenti settori:

a) Maggiore scelta per il consumatore

La libera circolazione dei prodotti ha consentito di offrire ai consumatori una scelta più diversificata di prodotti e di assicurare ad essi un approvvigionamento più regolare.

b) Concorrenza e prezzi

L'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ha contribuito al mantenimento della concorrenza nell'ambito del mercato comune con tutte le relative conseguenze sulla formazione dei prezzi.

c) Armonizzazione delle regolamentazioni

In numerose direttive concernenti il settore dell'agricoltura e dei prodotti industriali è stato preso in considerazione l'interesse dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza (taluni esempi figurano nell'allegato 2).

d) Informazione e rappresentanza del consumatore

Le informazioni divulgate dai servizi informativi della Commissione sono state integrate da numerose prese di posizione del comitato di contatto dei consumatori nel periodo di attività 1962-1972.

La Commissione ha istituito il servizio condizioni ambientali e tutela dei consumatori, con una divisione specializzata nell'informazione e nella tutela dei consumatori.

Per colmare il vuoto lasciato dal precedente comitato di contatto, la Commissione ha istituito un comitato consultivo dei consumatori (decisione del 25 settembre 1973 (1)), che si è riunito per la prima volta il 19 novembre 1973.

Esistono anche altri comitati consultivi nei quali sono rappresentati, assieme ai consumatori, produttori ed altri interessati, in prevalenza nel settore agricolo e doganale. (1)GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO CHE RIVESTONO INTERESSE PER I CONSUMATORI

(elenco al 31 maggio 1974)

PRODOTTI ALIMENTARI

1. Coloranti autorizzati:

Ravvicinamento delle regolamentazioni:

direttiva del 23 ottobre 1962 (GU n. 115 del 1962, pag. 2645/62), modificata dalle direttive:

- 65/469/CEE (GU n. 178 del 1965, pag. 2793/65)

- 67/653/CEE (GU n. 263 del 1967, pag. 4)

- 68/419/CEE (GU n. L 309 del 1968, pag. 24)

- 70/358/CEE (GU n. L 157 del 1970, pag. 36).

2. Agenti conservativi autorizzati:

a) Ravvicinamento delle legislazioni:

direttiva 64/54/CEE del 5 novembre 1963 (GU n. 12 del 1964, pag. 161/64), modificata dalle direttive:

- 65/66/CEE (GU n. 22 del 1965, pag. 373/65)

- 66/722/CEE (GU n. 233 del 1966, pag. 3947/66)

- 67/427/CEE (GU n. 148 del 1967, pag. 1)

- 68/420/CEE (GU n. L 309 del 1968, pag. 25)

- 70/359/CEE (GU n. L 157 del 1970, pag. 38)

- 71/160/CEE (GU n. L 87 del 1971, pag. 12)

- 72/444/CEE (GU n. L 298 del 1972, pag. 48)

- 74/62/CEE (GU n. L 38 del 1974, pag. 29).

b) Requisiti di purezza per gli agenti conservativi autorizzati: direttiva 65/66/CEE del 26 gennaio 1965 (GU n. 22 del 1965, pag. 373/65), modificata dalla direttiva 67/428/CEE (GU n. 148 del 1967, pag. 10), rettificata nella GU n. 126 del 1965, pag. 2148/65.

c) Modalità di impiego degli agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi e misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi: direttiva 67/427/CEE del 27 giugno 1967 (GU n. 148 del 1967, pagina 1).

3. Agenti antiossidanti autorizzati:

Direttiva 70/357/CEE del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 1970, pagina 31).

4. Prodotti a base di cacao e cioccolato:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/241/CEE del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 1973, pag. 23).

5. Zucchero

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/437/CEE dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 1973, pag. 71).

DIRETTIVE NEL SETTORE VETERINARIO

1. Direttiva relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina:

Direttiva 64/432/CEE del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 1964, pag. 1977/64), modificata dalle direttive:

- 66/600/CEE (GU n. 192 del 1966, pag. 3294/66)

- 70/360/CEE (GU n. L 157 del 1970, pag. 40)

- 71/285/CEE (GU n. L 179 del 1971, pag. 1)

- 72/97/CEE (GU n. L 38 del 1972, pag. 95)

- 72/445/CEE (GU n. L 298 del 1972, pag. 49)

- 73/150/CEE (GU n. L 172 del 1973, pag. 18).

2. Problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile:

Direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971 (GU n. L 55 del 1971, pag. 23).

3. Problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche:

Direttiva 64/433/CEE del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 1964, pag. 2012/64), modificata dalle direttive:

- 66/601/CEE (GU n. 192 del 1966, pag. 3302/66)

- 69/349/CEE (GU n. L 256 del 1969, pag. 5)

- 70/486/CEE (GU n. L 239 del 1970, pag. 42).

ALIMENTI PER ANIMALI

1. Introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali:

Direttiva 70/373/CEE del 20 luglio 1970 (GU n. L 170 del 1970, pag. 1), modificata dalla direttiva 72/275/CEE (GU n. L 171 del 1972, pag. 39).

2. Additivi nell'alimentazione degli animali:

Direttiva 70/524/CEE del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 1970, pag. 1), modificata dalla direttiva 73/103/CEE (GU n. L 124 del 1973, pag. 17).

3. Sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali:

Direttiva 74/63/CEE del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 del 1974, pag. 31).

PROTEZIONE SANITARIA

1. Specialità farmaceutiche:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 65/65/CEE del 26 gennaio 1965 (GU n. 22 del 1965, pag. 369/65), modificata dalla direttiva 66/454/CEE (GU n. 144 del 1966, pag. 2658/66).

2. Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose:

a) Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 (GU n. 196 del 1967, pag. 1), modificata dalle direttive:

- 70/189/CEE (GU n. L. 59 del 1970, pag. 33)

- 71/144/CEE (GU n. L 74 del 1971, pag. 15)

- 73/146/CEE (GU n. L 167 del 1973, pag. 1).

b) Classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi (solventi): direttiva 73/173/CEE del 4 giugno 1973 (GU n. L 189 del 1973, pag. 7).

SETTORE TESSILE

1. Denominazioni dei prodotti tessili:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 71/307/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 1971, pag. 16).

2. Analisi quantitative di mischie binarie di fibre tessili:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 72/276/CEE del 17 luglio 1972 (GU n. L 173 del 1972, pag. 1).

3. Analisi quantitative di mischie ternarie di fibre tessili:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/44/CEE del 26 febbraio 1973 (GU n. L 83 del 1973, pag. 1).

PRODOTTI INDUSTRIALI

Detergenti:

1. Detergenti:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/404/CEE del 22 novembre 1973 (GU n. L 347 del 1973, pag. 51).

2. Metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/405/CEE del 22 novembre 1973 (GU n. L 347 del 1973, pag. 53).

Vetro cristallo:

Descrizione ed etichettatura del vetro cristallo: direttiva 69/493/CEE del 15 dicembre 1969 (GU n. L 326 del 1969, pag. 36).

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/360/CEE del 19 novembre 1973 (GU n. L 335 del 1973, pag. 1).

Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:

Armonizzazione delle legislazioni: direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 (GU n. L 77 del 1973, pag. 29).

VEICOLI A MOTORE E LORO IMPIEGO

1. Misure contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 1970, pag. 1).

2. Serbatoi di carburante liquido e dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/221/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 1970, pag. 23).

3. Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/311/CEE dell'8 giugno 1970 (GU n. L 133 del 1970, pag. 10).

4. Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 1970, pag. 1).

5. Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 70/157/CEE del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 1970, pag. 16).

6. Dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi:

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 71/320/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 1971, pag. 37).

7. Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e obbligo di assicurare tale responsabilità:

Direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 (GU n. L 103 del 1972, pag. 1).

8. Segnalatore acustico dei veicoli a motore:

Direttiva 70/388/CEE del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 1970, pag. 12).

9. Porte dei veicoli a motore:

Direttiva 70/387/CEE del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 1970, pag. 5).

10. Retrovisori dei veicoli a motore:

Direttiva 71/127/CEE del 1º marzo 1971 (GU n. L 68 del 1971, pag. 1).

11. Misure contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel:

Direttiva 72/306/CEE del 2 agosto 1972 (GU n. L 190 del 1972, pag. 1).

12. Finiture interne dei veicoli a motore:

Direttiva 74/60/CEE del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 del 1974, pag. 2).

13. Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore:

Direttiva 74/61/CEE del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 del 1974, pag. 22).

MISURE LINEARI MATERIALIZZATE

Ravvicinamento delle legislazioni: direttiva 73/362/CEE del 19 novembre 1973 (GU n. L 335 del 1973, pag. 56).

AMPLIAMENTO DELLA COMUNITÀ

Emendamento di alcune direttive in seguito all'ampliamento della Comunità (GU n. L 326 del 1973, pag. 17).