31975L0129


Titolo e riferimento

Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi

 GU L 48 del 22.2.1975, pagg. 29–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
 edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 44 - 45
 edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 54 - 55
 edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 54 - 55
 edizione speciale finlandese: capitolo 05 tomo 1 pag. 185 - 186
 edizione speciale svedese: capitolo 05 tomo 1 pag. 185 - 186

 DA  DE  EN  FR  IT  NL

Testo

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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

( 75/129/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che occorre rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi , tenendo conto della necessità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato nella Comunità ;

considerando che , nonostante un ' evoluzione convergente , sussistono differenze tra le disposizioni in vigore negli Stati membri della Comunità per quanto riguarda le modalità e la procedura dei licenziamenti collettivi e le misure che possono attenuare per i lavoratori le conseguenze di tali licenziamenti ;

considerando che tali differenze possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) prevede una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i licenziamenti collettivi ;

considerando che è quindi necessario promuovere tale ravvicinamento nel progresso , ai sensi dell ' articolo 117 del trattato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I

Definizione e campo di applicazione

Articolo 1

1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva :

a ) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è , a scelta degli Stati membri :

- per un periodo di 30 giorni :

1 . almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori ;

2 . almeno pari al 10 % del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori ;

3 . almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori ;

- oppure , per un periodo di 90 giorni , almeno pari a 20 , senza tener conto del numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati ;

b ) per rappresentanti dei lavoratori si intendono i rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri .

2 . La presente direttiva non si applica :

a ) ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato , a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell ' espletamento del compito previsto nei suddetti contratti ;

b ) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico ( o , negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta , degli enti equivalenti ) ;

c ) agli equipaggi di navi marittime ;

d ) ai lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento allorchù risulti da una decisione giudiziaria .

SEZIONE II

Procedura di consultazione

Articolo 2

1 . Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi , deve procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo .

2 . Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi , nonchù di attenuarne le conseguenze .

3 . Affinchù i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive , il datore di lavoro deve fornire loro tutte le informazioni utili e in ogni caso , con comunicazione scritta , i motivi del licenziamento , il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati , il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti .

Il datore di lavoro deve trasmettere all ' autorità pubblica competente copia della comunicazione scritta prevista al primo comma .

SEZIONE III

Procedura di licenziamento collettivo

Articolo 3

1 . Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all ' autorità pubblica competente .

La notifica dovrà contenere le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all ' articolo 2 , segnatamente i motivi del licenziamento , il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati , il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale s ' effettueranno i licenziamenti .

2 . Il datore di lavoro deve trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori copia della notifica prevista al paragrafo 1 .

I rappresentanti dei lavoratori possono presentare le loro eventuali osservazioni all ' autorità pubblica competente .

Articolo 4

1 . I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all ' autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all ' articolo 3 , paragrafo 1 , ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso .

Gli Stati membri possono accordare all ' autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma .

2 . L ' autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamento collettivi prospettati .

3 . Se il termine iniziale fissato nel paragrafo 1 è inferiore a 60 giorni , gli Stati membri possono accordare all ' autorità pubblica competente la facoltà di prorogare il termine iniziale fino a 60 giorni dalla notifica , quando esista il rischio che i problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati non possano essere risolti entro il termine iniziale .

Gli Stati membri possono accordare all ' autorità pubblica competente più ampie facoltà di proroga .

Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l ' hanno determinata , prima della scadenza del termine iniziale previsto al paragrafo 1 .

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 5

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative , regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 7

Entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di due anni previsto all ' articolo 6 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 febbraio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 19 del 12 . 4 . 1973 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . C 100 del 22 . 11 . 1973 , pag . 11 .

( 3 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

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