Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
GU L 45 del 19.2.1975, pagg. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 78 - 79
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 42 - 43
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 4 pag. 78 - 79
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 52 - 53
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 52 - 53
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua estone: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 05 tomo 01 pag. 179 - 180
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 05 tomo 01 pag. 156 - 157
edizione speciale in lingua romena: capitolo 05 tomo 01 pag. 156 - 157
DA DE EN FR IT NL
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 1975
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
( 75/117/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ;
vista la proposta della Commissione ;
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ;
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ;
considerando che l ' attuazione del principio della parita delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , previsto dall ' articolo 119 del trattato , è parte integrante dell ' instaurazione e del funzionamento del mercato comune ;
considerando che è , in primo luogo , compito degli Stati membri assicurare l ' applicazione di tale principio mediante appropriate disposizioni legislative , regolamentari e amministrative ;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 , relativa ad un programma d ' azione sociale ( 3 ) per consentire la parificazione delle condizioni di vita è di lavoro nel progresso è uno sviluppo economico è sociale equilibrato della Comunità , ha riconosciuto il carattere prioritario delle azioni da intraprendere a favore delle donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali nonchù per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le retribuzioni ;
considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni legislative di base con norme volte a facilitare l ' applicazione di fatto del principio della parita , in modo che tutti i lavoratori della Comunita possano godere di una tutela in questo campo ;
considerando che sussistono disparità negli Stati membri , malgrado gli sforzi compiuti per applicare la risoluzione della conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961 relativa alla parificazione delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di sesso femminile ; che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni nazionali relative all ' applicazione del principio della parita delle retribuzioni ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
il principio della parita delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , previsto dall ' articolo 119 del trattato , denominato in appresso « principio della parità delle retribuzioni » , implica , per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale , l ' eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni .
In particolare , qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni , questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da climinare le discriminazioni basate sul sesso .
Articolo 2
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti i lavoratori che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parita delle retribuzioni di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo ricorso ad altre istanze competenti .
Articolo 3
Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative , regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni .
Articolo 4
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi , tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate .
Articolo 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un ' azione giudiziaria volte a far osservare il principio della parità delle retribuzioni .
Articolo 6
Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro sistemi giuridici , gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l ' applicazione del principio della parità delle retribuzioni . Essi si rendono garanti della disponibilità di efficaci strumenti che consentano di provvedere all ' osservanza di tale principio .
Articolo 7
Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni gia vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate , quali , ad esempio , l ' informazione sui luoghi di lavoro .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva .
Articolo 9
Entro 2 anni dalla scadenza del periodo di un anno previsto dall ' articolo 8 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva .
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fato a Bruxelles , addi 10 febbraio 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . FITZGERALD
( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 1974 , pag . 43 .
( 2 ) GU n . C 88 del 26 . 7 . 1974 , pag . 7 .
( 3 ) GU n . C 18 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .
RETTIFICHE
Rectifica alla direttiva del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 194 del 16 Iuglio 1973 )
Pagina 4 , articolo 3 , paragrafo 2 , lettera d ) :
anzichù : « ... « Unit Trusts Act , 1972 » ( n . 23 del 1972 ) »
leggasi : « ... « Unit Trusts Act , 1972 » ( n . 17 del 1972 ) »
Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2980/74 del Consiglio , del 26 novembre 1974 , relativo alla riscossione di una tassa all ' esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero , in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 318 del 28 novembre 1974 )
Pagina 2 , articolo 1 , paragrafo 3 , quinta e sesta riga :
anzichù : « ... , paragrafi 6 , 7 e 8 , ... »
leggasi : « ... , paragrafi 6 e 8 , ... »
Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 3296/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune , originari di Malta
( Gazzetta ufficiale delle Communità europee n . L 353 del 30 dicembre 1974 )
Pagina 65 , allegato b , titolo , terza riga :
anzichù : « ... 20 % ... »
leggasi : « ... 40 % ... »
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