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Document 31975L0106
Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids
Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
OJ L 42, 15.2.1975, p. 1–13
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 32 - 44
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 54 - 66
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 54 - 66
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 201 - 213
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 201 - 213
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 156 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 103
No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009; abrogato da 32007L0045
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31975L0106R(01) | ||||
Modified by | 31978L0891 | modifica | allegato 1 | 29/09/1978 | |
Modified by | 31978L0891 | modifica | allegato 2 | 29/09/1978 | |
Modified by | 31979L1005 | sostituzione | articolo 5 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31979L1005 | sostituzione | allegato 3 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31979L1005 | sostituzione | articolo 4 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31979L1005 | modifica | allegato 1 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31979L1005 | sostituzione | articolo 3.1 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31979L1005 | sostituzione | articolo 2.2 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31979L1005 | sostituzione | articolo 1 | 26/11/1979 | |
Modified by | 31985L0010 | complemento | allegato 3 | 20/12/1984 | |
Modified by | 31985L0010 | sostituzione | articolo 5 | 20/12/1984 | |
Modified by | 31988L0316 | cancellazione | articolo 5.4 | 14/06/1988 | |
Modified by | 31988L0316 | complemento | articolo 5.3 | 14/06/1988 | |
Modified by | 31988L0316 | complemento | allegato 3 | 14/06/1988 | |
Modified by | 31988L0316 | complemento | articolo 5.2 | 14/06/1988 | |
Modified by | 31988L0316 | complemento | articolo 1 | 14/06/1988 | |
Modified by | 31989L0676 | sostituzione | articolo 1.2 | 04/01/1990 | |
Modified by | 31989L0676 | complemento | allegato 3 | 04/01/1990 | |
Modified by | 31989L0676 | modifica | articolo 5.3 | 04/01/1990 | |
Modified by | 12003TN02/06/A | complemento | articolo 5.3 | 01/05/2004 | |
Repealed by | 32007L0045 |
Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/1975 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0201
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0201
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0054
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 75/106/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati ; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ; considerando che per informare correttamente i consumatori è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido contenuto nello stesso ; considerando che è necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo ; considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore ; che , tuttavia , considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità , tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente ; considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 4 ) , prevede , all ' articolo 16 , che direttive particolari possono avere per oggetto l ' armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti , in particolare per quanto riguarda la fissazione , la misurazione e l ' etichettatura delle quantità precondizionate ; considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali , l ' organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà ; che occorre cuindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione nù compromettere l ' applicazione della direttiva negli altri Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda gli imballaggi precontezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all ' allegato III , misurati in volume per la loro vendita in quantità unitarie superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri . Articolo 2 1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per imballaggio preconfezionato l ' insieme di un prodotto e dell ' imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato . 2 . Un prodotto è preconfezionato quando e contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo e tale operazione è effettuata in assenza dell ' acquirente e in modo che il quantitativo del prodotto contenuto nell ' imballaggio abbia un valore determinato in anticipo e non possa essere modificato senza alterare l ' imballaggio . Articolo 3 1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni degli allegati I e III . 2 . Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite all ' allegato I , punto 5 e all ' allegato II . Articolo 4 1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 devono recare l ' iscrizione del volume di liquido , denominato volume nominale , che essi devono contenere , conformemente all ' allegato I . 2 . Per tali imballaggi preconfezionati sono ammessi soltanto i volumi nominali indicati nell ' allegato III . 3 . Fino alla scadenza del periodo transitorio , durante il quale all ' interno della Comunità è autorizzato l ' impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 5 ) , modificata dall ' atto di adesione , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità di misura del sistema SI , conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I della presente direttiva deve , se il Regno Unito o l ' Irlanda lo desiderano , essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall ' indicazione del volume nominale espresso in appropriate unità di misura del sistema imperiale , se queste figurano nel suddetto allegato I . Articolo 5 Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti ai volumi , alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli delle presente direttiva . Articolo 6 Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista agli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE . Articolo 7 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . In deroga al paragrafo 1 , il Belgio , l ' Irlanda , i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare , al più tardi sino al 31 dicembre 1979 , l ' entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati . 3 . Durante il periodo nel quale la direttiva non sara applicata in uno Stato membro , questo stesso Stato membro , questo non renderà più severe , di quanto non siano alla data di adozione della direttiva , le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri . 4 . Durante questo stesso periodo gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista al paragrafo 2 , che sono conformi alle disposizioni dell ' allegato I , punto 1 e dell ' allegato III della direttiva , anche se privi del marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I , allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva . 5 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1974 . Per il Consiglio Il presidente J.P . FOURCADE ( 1 ) GU n . C 56 del 2 . 6 . 1972 , pag . 35 . ( 2 ) GU n . C 123 del 27 . 11 . 1972 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 5 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ALLEGATO I 1 . OBIETTIVI Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l ' imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni : 1.1 . il volume effettivo del contenuto non deve essere inferiore in media al volume nominale ; 1.2 . la proporzione di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all ' errore massimo tollerato previsto al punto 2.4 , deve essere sufficientemente scarsa per far si che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino alle condizioni definite nell ' allegato II ; 1.3 . nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l ' errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3 . 2 . DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE 2.1 . il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull ' imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l ' imballaggio si ritiene debba contenere ; 2.2 . il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene realmente . In tutte le operazioni di controllo , il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20° C ; 2.3 . l ' errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato ; 2.4 . l ' errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella : Volume nominale Vn in millilitri * Errore massimo tollerato * % di Vn * millilitri * da 50 a 100 * - * 4,5 * da 100 a 200 * 4,5 * - * da 200 a 300 * - * 9 * da 300 a 500 * 3 * - * da 500 a 1 000 * - * 15 * da 1 000 a 5 000 * 1,5 * - * 3 . ISCRIZIONI E MARCHIATURA Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo indelebile , ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione : 3.1 . il volume nominale espresso , utilizzando come unità di misura il litro , il centilitro o il millilitro , per mezzo di cifre aventi un ' altezza minima di 6 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl , di 4 mm se esso è compreso fra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi , e di 3 mm se esso è uguale o inferiore a 20 cl , seguito dal simbolo dell ' unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome , conformemente alla direttiva 71/354/CEE . Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale all ' interno della Comunità è autorizzato l ' impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità SI , conformemente al precedente comma , potrà essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale ( UK ) , ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione : 1 ml = 0,0352 fluid ounce 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallon Se lo ritengono necessario , gli Stati membri possono imporre questa seconda indicazione per i prodotti immessi sul mercato nel loro territorio . 3.2 . Un marchio o un ' iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento , oppure l ' importatore stabilito nella Comunità ; 3.3 . la lettera minuscola « e » , dell ' altezza minima di 3 mm , collocata nello stesso campo visivo dell ' indicazione del volume nominale , che certifichi la conformità dell ' imballagio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva . Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE . L ' articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia . Tuttavia , se l ' imballaggio è un recipiente-misura conforme alla direttiva che lo riguarda e se l ' indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell ' imballaggio preconfezionato , per l ' applicazione della presente direttiva non si richiede un ' altra indicazione del volume nominale ai sensi del punto 3.1 . Tale deroga non è tuttavia applicabile qualora il volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 l da un altro volume nominale previsto nell ' allegato III per la stessa categoria di prodotti . 4 . RESPONSABILITA DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL ' IMPORTATORE La quantità di liquido contenuta in un imballaggio preconfezionato , denominata volume effettivo o contenuto confezionato , deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi riempie l ' imballaggio . La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere . Il controllo può essere eseguito per campionamento . Quando il volume effettivo non viene misurato , il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore di questo contenuto . Detta condizione è soddisfatta se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dai Servizi competenti dello Stato membro e tiene a disposizione di detti Servizi i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo , per attestare che sono stati effettuati in modo corretto e regolare i controlli , le correzioni e gli aggiustamenti che siano risultati necessari . Un modo tra gli altri per soddisfare agli obblighi di misurazione o di controllo è quello di impiegare per la preparazione degli imballaggi preconfezionati i recipienti-misura definiti nell ' apposita direttiva , e riempiti nelle condizioni previste da quest ' ultima e dalla presente direttiva . 5 . CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO EFFETTUARE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L ' IMPORTATORE Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva viene effettuato dai Servizi competenti degli Stati membri , mediante sondaggio presso il riempitore dell ' imballaggio o , in caso di impossibilità pratica , presso l ' importatore o presso il suo mandatario , stabilito nella Comunità . Questo controllo statistico mediante campionamento viene effettuato in conformità alle regole previste in materia di controllo di qualità . Esso deve avere un ' efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell ' allegato II . 6 . ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai Servizi competenti negli Stati membri , per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva . ALLEGATO II Il presente allegato stabilisce le modalità del metodo di riferimento per il controllo statistico dei lotti di imballaggi preconfezionati per soddisfare alle prescrizioni dell ' articolo 3 della direttiva e dell ' allegato I , punto 5 . Questo controllo si basa sulla norma ISO 2859 , relativa ai metodi di collaudo per attributi , utilizzando un livello di qualità accettabile del 2,5 % . Per le prove non distruttive , il livello di campionamento corrisponde al livello II di tale raccomandazione e per le prove distruttive corrisponde al livello 5.3 . 1 . PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL VOLUME EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI Il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici o indirettamente per pesatura e misurazione della massa volumica . Qualunque sia il metodo impiegato , l ' errore commesso nella misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell ' errore massimo tollerato sul volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato . Il metodo di misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato può costituire l ' oggetto di una regolamentazione particolare per ciascuno Stato membro . 2 . PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI Il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti : - un controllo riguarda il volume effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione ; - un secondo controllo riguarda le media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione . Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione . Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare : - uno per il controllo non distruttivo , che non comporta cioè l ' apertura dell ' imballaggio , - l ' altro per il controllo distruttivo , che comporta cioè l ' apertura o la distruzione dell ' imballaggio . Per motivi economici e pratici , quest ' ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo . Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo . Normalmente , esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità . 2.1 . Lotto di imballaggi preconfezionati 2.1.1 . Il lotto è costituito dall ' insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione facente l ' oggetto del controllo . 2.1.2 . Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempmento , la grandezza del lotto è definita da un numero di pezzi corrispondente alla produzione araria massima della carena di riempimento . Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000 . 2.1.3 . Per i lotti inferiori a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo , se necessario , viene effettuato al 100 % . 2.1.4 . Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3 , bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati , per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità . Per l ' altro controllo , il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato . L ' operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione . 2.2 . Controllo del volume minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato 2.2.1 . Il volume minimo tollerato viene ottenuto deducendo dal volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato l ' errore massimo tollerato corrispondente a tale volume nominale . 2.2.2 . I singoli elementi del lotto il cui volume effettivo sia inferiore al volume minimo tollerato vengono denominato difettosi . 2.2.3 . Per il controllo per campionamento , sarà accettato uno dei seguenti piani di capionamento ( semplice o doppio ) a scelta degli Stati membri . 2.2.3.1 . Piano di campionamento semplice Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicato nel piano : - se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d ' accettazione , il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo ; - se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto , il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto . 2.2.3.1.1 . Piano per controllo non distruttivo Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Numero di difettosi * criterio di accettazione * criterio di rifiuto * da 100 a 150 * 20 * 1 * 2 * da 151 a 280 * 32 * 2 * 3 * da 281 a 500 * 50 * 3 * 4 * da 501 a 1 200 * 80 * 5 * 6 * da 1 201 a 3 200 * 125 * 7 * 8 * oltre 3 201 * 200 * 10 * 11 * 2.2.3.1.2 . Piano per controllo distruttivo Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Numero di difettosi * criterio di accettazione * criterio di rifiuto * indipendentemente dalla grandezza ( * 100 ) * 20 * 1 * 2 * 2.2.3.2 . Piano di campionamento doppio Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicato nel piano : - se il numero di difettosi trovato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio d ' accettazione , il lotto viene considerato accettabile per questo controllo ; - se il numero di difettosi trovato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto , il lotto è respinto ; - se il numero di difettosi trovato nel primo campione è compreso tra il primo criterio d ' accettazione e il primo criterio di rifiuto , si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano . I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati : - se il totale dei difettosi è inferiore o pari a quello fissato come secondo criterio d ' accettazione , il lotto viene considerato accettabile per questo controllo : - se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto , il lotto viene respinto . 2.2.3.2.1 . Piano per controllo non distruttivo Grandezza del lotto * Campioni * Ordine * Numerosità * Numerosità totale * Numero di difettosi * Criterio di accettazione * Criterio di rifiuto * da 100 a 150 * 1° * 13 * 13 * 0 * 2 * * 2° * 13 * 26 * 1 * 2 * da 151 a 280 * 1° * 20 * 20 * 0 * 3 * * 2° * 20 * 40 * 3 * 4 * da 281 a 500 * 1° * 32 * 32 * 1 * 4 * * 2° * 32 * 64 * 4 * 5 * da 501 a 1 200 * 1° * 50 * 50 * 2 * 5 * * 2° * 50 * 100 * 6 * 7 * da 1 201 a 3 200 * 1° * 80 * 80 * 3 * 7 * * 2° * 80 * 160 * 8 * 9 * oltre 3 201 * 1° * 125 * 125 * 5 * 9 * * 2° * 125 * 250 * 12 * 13 * 2.2.3.2.2 . Piano per controllo distruttivo Grandezza del lotto * Campioni * Ordine * Numerosità * Numerosità totale * Numero di difettosi * Criterio di accettazione * Criterio di rifiuto * indipendentemente dalla grandezza ( * 100 ) * 1° * 13 * 13 * 0 * 2 * * 2° * 13 * 26 * 1 * 2 * 2.3 . Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati . 2.3.1 . Un lotto di imballaggi preconfezionati e considerato accettabile per questo controllo se la media x = * dei volumi effettivi X1 degli n imballaggi preconfezionati di un campione è superiore al valore : vedi G.U . dove : Vn : = volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato S : = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto n : = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo t ( 1 - (...) ) = variabile aleatoria della distribuzione di Student , funzione del grado di libertà v = n - 1 e del livello di fiducia ( 1 - (...) ) = 0,995 . 2.3.2 . Chiamando x la misura del volume effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene : 2.3.2.1 . La media delle misure del campione calcolando : vedi G.U . 2.3.2.2 . la stima dello scarto tipo s calcolando : - la somma dei quadrati delle misure : vedi G.U . - il quadrato della somma delle misure : vedi G.U . - la somma corretta : vedi G.U . - la stima della varianza v = SC /( n - 1 ) La stima dello scarto tipo è data dalla seguente : formula s = vedi G.U . 2.3.3 . Criterio d ' accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo : Criterio per controllo non distruttivo Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Criteri * Accettazione * Rifiuto * * 500 * 30 * vedi G.U . * vedi G.U . * > 500 * 50 * vedi G.U . * vedi G.U . * Criterio per controllo distruttivo Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Criteri * Accettazione * Rifiuto * indipendentemente dal numero dei pezzi ( * 100 ) * 20 * vedi G.U . * vedi G.U . * ALLEGATO III Liquidi * Volumi nominali in litri * I Ammessi a titolo definitivo * II Ammessi a titolo transitorio * 1 . a ) Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) ad eccezione dei vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) * 0,10 - 0,25 - 0,35 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 * 0,20 - 0,36 - 0,475 - 0,60 - 0,68 - 0,72 - 0,95 - 1,75 - 1,88 * b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , non spumanti ( TDC : ex 22.07 B II ) * 0,10 - 0,25 - 0,35 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 * 0,20 - 0,33 - 0,36 - 0,72 * c ) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati ( TDC : 22.06 ) Vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) * 0,10 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 * 0,20 - 0,35 - 0,36 - 0,68 - 0,70 - 0,72 * 2 . a ) Vini spumanti ( TDC : 22.05 A + B ) * 0,10 - 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 * 0,57 - 0,77 * b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , spumanti ( TDC : 22.07 B I ) * 0,10 - 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 - 1,5 - 3 * 0,57 - 0,77 * 3 . Birra ( TDC : 22.03 ) * 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 * 0,18 ( soltanto in barattoli metallici ) 0,20 - 0,30 - 0,35 ( soltanto in barattoli metallici ) 0,45 - 0,66 - 3,8 * - birra a fermentazione spontanea , gueuze * 0,375 * * 4 . Alcoli , acquaviti e bevande alcoliche ( TDC : 22.09 ) * 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 * 0,25 - 0,36 - 0,60 - 0,72 * 5 . Aceti commestibili e loro succedanci commestibili ( TDC : 22.10 ) * 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5 * 0,35 - 0,7 - 1,5 - 2,5 * 6 . Oli commestibili ( TDC : 15.07 A I ) ( TDC : 15.07 D II ) * 0,10 - 0,25 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 5 * 0,375 - 0,625 - 0,75 - 1,5 - 2,5 * 7 . Latte e bevande a base di latte venduti in volume ( TDC : ex 04.01 salvo lo iogurt e il kephir , TDC : 22.02 B ) * 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 * 0,22 - 0,33 - 0,6 * 8 . a ) Acqua , acque minerali , acque gassose ( TDC : 22.01 ) * Tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 * 0,35 - 0,45 - 0,47 - 0,90 - 0,94 * b ) Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta e di ortaggi ( TDC : 22.02 A ) * tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 * 0,35 - 0,45 - 0,47 - 0,60 - 0,90 - 0,94 * 9 . Succhi di frutta e succhi di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri ( TDC : 20.07 prodotti non concentrati ) * tutti i volumi inferiori a 0,125 - 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 * 0,18 - 0,35 ( soltanto in barattoli metallici ) * ( * ) Per quanto riguarda gli imballaggi perconfezionati aventi i volumi nominali riportati nella colonna II , l ' articolo 5 è applicabile soltanto per i paesi che ammettevano la libera circolazione di tali imballaggi preconfezionati alla data del 31 dicembre 1971 e ciò fino al 31 dicembre 1980 ad eccezione dei volumi del punto 8 lettera a ) , per i quali questo termine è prorogato al 31 dicembre 1988 . Nota : I liquidi menzionati ai punti 1 lettere a ) e b ) , 4 , 8 , lettere a ) e b ) e 9 possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella e conforme alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro di origine del liquido , sia che il riempimento venga effettuato nel suddetto Stato membro , sia che venga effettuato in un altro Stato membro .