31974L0648

Direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 28/12/1974 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0065


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( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 66 .

( 2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974 , pag . 19 .

( 3 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 15 .

( 4 ) GU n . L 71 del 25 . 3 . 1971 , pag . 16 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

( 74/648/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , per i motivi sotto esposti , occorre modificare alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio , del 9 aprile 1968 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ( 3 ) , modificata dalla direttiva 71/140/CEE ( 4 ) ;

considerando che il campo di applicazione della direttiva 68/193/CEE dev'essere precisato ;

considerando che gli Stati membri debbono essere autorizzati a prevedere la distinzione dei materiali di moltiplicazione standard secondo differenti criteri qualitativi ;

considerando che alcune regioni beneficiano di condizioni particolari talmente favorevoli allo sviluppo dei materiali di moltiplicazione che è necessario offrire allo Stato membro interessato la possibilità _ per la produzione e la commercializzazione in tali regioni _ di accordare deroghe quanto alla lunghezza di detti materiali ;

considerando che l'applicazione della direttiva puo intralciare le importazioni in taluni Stati membri , in quanto alcuni di essi esigono dall'importatore indicazioni differenti ; che è pertanto opportuno armonizzare dette indicazioni ;

considerando che le modifiche degli allegati sono essenzialmente destinati a consentire l'applicazione della direttiva e sono quindi adottate in base alla procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ;

considerando che la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite possono rivestire un'importanza economica secondaria in uno Stato membro ; che è pertanto opportuno prevedere per questo paese la possibilità di essere dispensato dall'applicazione della maggior parte delle norme della direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue .

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" La presente direttiva concerne i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite qui di seguito denominati " materiali di moltiplicazione " commercializzati all'interno della Comunità " .

Articolo 3

L'articolo 3 è completato dal seguente paragrafo 1 bis :

" 1 bis . Gli Stati membri possono suddividere la categoria " materiali di moltiplicazione standard " , prevista all'articolo 2 , in classi conformi a particolari condizioni . Tali condizioni particolari , la denominazione o una limitazione nel tempo , possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17 " .

Articolo 4

L'articolo 3 , paragrafo 4 , è completato dalla seguente lettera c ) :

" c ) per la produzione e la commercializzazione in alcune regioni , autorizzare gli Stati membri , in deroga all'allegato II , parte III , punti 1/B e 2/B , a ridurre le lunghezze minime dei materiali di moltiplicazione ivi indicati , qualora tale autorizzazione sia giustificata da condizioni particolari di vegetazione " .

Articolo 5

1 . L'articolo 11 diventa articolo 11 , paragrafo 1 .

2 . L'articolo 11 è completato dal seguente paragrafo 2 :

" 2 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché , al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo , vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti :

a ) specie ( designazione botanica ) ;

b ) varietà e , se del caso , il clone : per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che alle talee innestate ;

c ) categoria ;

d ) natura del materiale di moltiplicazione ;

e ) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale ;

f ) paese di spedizione ;

g ) importatore ;

h ) quantità di materiali .

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 , potranno essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni " .

Articolo 6

L'articolo 17 bis è sostituito dal testo seguente :

" Le modifiche da apportare agli allegati in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17 " .

Articolo 7

L'articolo 18 bis è sostituito dal testo seguente :

" Secondo la procedura di cui all'articolo 17 , uno Stato membro puo , dietro sua domanda , essere interamente o parzialmente dispensato dall'obbligo di applicare la presente direttiva , eccezion fatta per l'articolo 12 , paragrafo 1 , e per l'articolo 12 bis qualora la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione abbiano un'importanza economica trascurabile nel suo territorio " .

Articolo 8

All'allegato IV , parte A , lettera a ) , il punto 2 è sostituito dal seguente :

" 2 . Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione " .

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore , non oltre il 1 luglio 1976 , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 9 dicembre 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . BONNET


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