Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai detergenti
GU L 347 del 17.12.1973, pagg. 51–52 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 162 - 163
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 13 - 14
edizione speciale svedese: capitolo 15 tomo 1 pag. 162 - 163
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 106 - 107
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 106 - 107
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 002 pag. 27 - 28
DA DE EN FR IT NL
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( 1 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 29 .
( 2 ) GU n . C 89 del 23 . 8 . 1972 , pag . 13 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1973
concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative ai detergenti
( 73/404/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che il sistema legislativo in vigore negli Stati membri per garantire la biodegradabilità dei tensioattivi è diverso da uno Stato membro all'altro , il che ha l'effetto di ostacolare gli scambi ;
considerando che l'impiego crescente dei detergenti è una delle cause dell'inquinamento dell'ambiente naturale , in genere , e delle acque , in particolare ;
considerando che uno degli effetti inquinanti dei detergenti sulle acque , e precisamente la formazione di grandi quantità di schiuma , limita il contatto tra l'acqua e l'aria , rende difficile l'ossigenazione , intralcia la navigazione , compromette la fotosintesi necessaria alla vita della flora acquatica , influenza sfavorevolmente le varie fasi dei sistemi di depurazione delle acque di scarico , danneggia le stazioni di depurazione delle acque scarico e costituisce un pericolo microbiologico indiretto a causa del possibile trasferimento di batteri e di virus ;
considerando che è opportuno mantenere il tasso medio di biodegradabilità dei detergenti vicino al 90 % , che le conoscenze tecniche e le possibilità industriali lo consentono , che è tuttavia opportuno premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che possono portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Per detergente si intende , ai sensi della presente direttiva , qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali ( tensioattivi ) e in genere elementi secondari ( coadiuvanti , rinforzanti , cariche , additivi e altri elementi accessori ) .
Articolo 2
Gli Stati membri vietano l'immissione in commercio e l'impiego di detergenti quando la biodegradabilità media dei tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90 % per ciascuna delle seguenti categorie : anionici , cationici , non ionici e anfoliti .
L'impiego di tensioattivi il cui tasso medio di biodegradabilità sia almeno uguale al 90 % non deve pregiudicare , in condizioni normali di impiego , la salute umana o degli animali .
Articolo 3
Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare , per motivi riguardanti la biodegradabilità e la tossicità dei tensioattivi , l'immissione in commercio e l'impiego dei detergenti che rispondono alle disposizioni della presente direttiva .
Articolo 4
La corrispondenza alle esigenze dell'articolo 2 è verificata con i metodi di controllo definiti in altre direttive del Consiglio , che terranno conto delle incertezze di tali metodi , fissando le tolleranze appropriate .
Articolo 5
1 . Se , in base a un controllo eseguito conformemente alle direttive previste all'articolo 4 , uno Stato membro costata che un detergente non corrisponde alle esigenze dell'articolo 2 , ne vieta l'immissione in commercio e l'impiego sul suo territorio .
2 . Qualora adotti un provvedimento di divieto , esso ne informa immediatamente lo Stato membro da cui proviene il prodotto e la Commissione , precisando i motivi della propria decisione ed i particolari del controllo di cui al paragrafo 1 .
Se quest'ultimo Stato solleva obiezioni in merito a tale decisione , la Commissione procede immediatamente a una consultazione dei due Stati interessati e , se del caso , degli altri Stati membri .
Se non è stato possibile raggiungere un accordo , la Commissione , entro tre mesi dall'informazione di cui al primo comma , acquisisce il parere di uno dei laboratori previsti all'articolo 6 che non sia fra quelli notificati dai due Stati membri interessati in virtù di detto articolo .
Tale parere è fornito in base a metodi di riferimento definiti nelle direttive previste all'articolo 4 .
La Commissione comunica il parere del laboratorio agli Stati membri interessati che entro un mese possono sottoporre alla Commissione le loro osservazioni . La Commissione puo ricevere al tempo stesso le eventuali osservazioni al suddetto parere delle parti interessate .
Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni , la Commissione formula , all'occorrenza , le raccomandazioni del caso .
Articolo 6
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione quale o quali laboratori sono abilitati a eseguire i controlli secondo i metodi di riferimento di cui all'articolo 5 , paragrafo 2 .
Articolo 7
1 . Le seguenti indicazioni devono figurare a caratteri leggibili , visibili e indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono presentati al consumatore :
a ) la denominazione del prodotto ;
b ) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio .
Le stesse indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa .
2 . Gli Stati membri possono subordinare l'immissione in commercio dei detergenti sul proprio territorio all'impiego delle rispettive lingue nazionali per le indicazioni di cui al paragrafo 1 .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addi 22 novembre 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . KAMPMANN
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