Direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1973 pag. 0001 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0171
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0171
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0187
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0187
++++ ( 1 ) GU n . L 185 del 16 . 8 . 1971 , pag . 16 . ( 2 ) GU n . L 173 del 31 . 7 . 1972 , pag . 1 . CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1973 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili ( 73/44/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare il suo articolo 100 , vista la proposta della Commissione , considerando che la direttiva del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile ( 1 ) , prescrive talune disposizioni in materia di etichettatura basate sulla composizione fibrosa dei prodotti tessili ; considerando che in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri , è necessario applicare metodi uniformi per stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili per quanto concerne sia il trattamento preliminare del campione che l'analisi quantitativa ; considerando che la predetta direttiva del Consiglio prevede espressamente all'articolo 13 che speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri per determinare la la composizione fibrosa dei prodotti ; che il Consiglio ha pertanto adottato con la direttiva del 17 luglio 1972 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie binarie di fibre tessili ( 2 ) , talune prescrizioni concernenti la preparazione dei campioni ridotti e delle provette le quali sono applicabili alle mischie ternarie di fibre tessili ; considerando che la presente direttiva ha lo scopo di fissare le prescrizioni relative all'analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili ; considerando che i metodi specifici riguardanti l'analisi di alcune mischie binarie sono descritti in modo particolareggiato nella direttiva del 17 luglio 1972 ; che l'esperienza acquisita non permette di rendere sin d'ora obbligatoria un'unica maniera di procedere ; che per la dissoluzione selettiva dei componenti debbono essere proposte più varianti ; considerando che è opportuno tuttavia elaborare regole generali valide per l'analisi di tutte le mischie ternarie ; che queste regole hanno lo scopo di precisare i vari metodi che possono essere applicati e il modo di calcolare per ogni variante la percentuale dei componenti ; considerando che le prescrizioni tecniche devono essere rapidamente adattate ai progressi della tecnica ; che a tal fine occorre prevedere l'applicazione della procedura definita all'articolo 6 della direttiva del 17 luglio 1972 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva concerne l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili secondo i metodi della separazione manuale , della separazione chimica o dei due metodi combinati . Articolo 2 Per quanto riguarda la preparazione dei campioni ridotti e delle provette , sono applicabili le prescrizioni riportate nell'allegato I della direttiva del Consiglio , del 17 luglio 1972 , relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili . Articolo 3 Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché le disposizioni previste _ di cui all'allegato I della presente direttiva e all'allegato I della direttiva citata all'articolo 2 _ vengano applicate , durante i controlli ufficiali , per determinare la composizione di un prodotto tessile , composto di una mischia ternaria di fibre tessili , immesso sul mercato in conformità delle disposizioni della direttiva del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile . Articolo 4 Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie ternarie indica nel rapporto di analisi tutti gli elementi citati al punto V dell'allegato I . Articolo 5 Le modifiche che sono necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I , II e III sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva del 17 luglio 1972 . Articolo 6 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 26 febbraio 1973 . Per il Consiglio Il Presidente E . GLINNE