Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2821/71 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate
GU L 291 del 28.12.1972, pagg. 144–144 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 08 tomo 1 pag. 47 - 47
edizione speciale danese: serie I tomo 1972(28.12) pag. 16 - 16
edizione speciale svedese: capitolo 08 tomo 1 pag. 47 - 47
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(28-30.12) pag. 60 - 60
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 94 - 94
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 19 - 19
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 19 - 19
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua estone: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 08 tomo 01 pag. 17 - 17
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 08 tomo 01 pag. 12 - 12
edizione speciale in lingua romena: capitolo 08 tomo 01 pag. 12 - 12
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Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio
del 19 dicembre 1972
che modifica il regolamento (CEE) n. 2821/71 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate [1], deve essere modificato nello stesso senso del regolamento n. 19/65/CEE, le cui modifiche sono indicate all'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione, in modo che gli accordi che a seguito dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea possano beneficiare dell'esenzione dal divieto enunciato al paragrafo 1 di detto articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2821/71 è modificato come segue:
1. Il paragrafo 1, primo comma è completato da:
"Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3."
2. Il paragrafo 2 è completato da:
"Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1o luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore alla data dell' adesione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.
Per il Consiglio
Il Presidente
T. Westerterp
[1] GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.
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