31972L0425


Titolo e riferimento

Direttiva 72/425/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

 GU L 291 del 28.12.1972, pagg. 154–154 (DE, FR, IT, NL)
 edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 42 - 42
 edizione speciale danese: serie I tomo 1972(28.12) pag. 22 - 22
 edizione speciale svedese: capitolo 12 tomo 1 pag. 42 - 42
 edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(28-30.12) pag. 69 - 69
 edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 48 - 48
 edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 165 - 165
 edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 165 - 165

 DE  FR  IT  NL

Testo

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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1972 che modifica la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(72/425/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il notevole incremento dei fabbisogni di petrolio della Comunità aggrava la sua dipendenza dalle forniture provenienti da paesi terzi;

considerando che a causa delle modifiche apportate negli ultimi anni alla struttura degli approvvigionamenti di petrolio dell'Europa occidentale, è opportuno elevare il livello delle scorte, per colmare il disavanzo di tali forniture in seguito all'interruzione di talune correnti di approvvigionamento, per utilizzare le riserve di capacità di produzione e per adottare ogni altro provvedimento necessario;

considerando pertanto che, in tali condizioni, un aumento delle scorte ad un livello minimo di 90 giorni è indispensabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il periodo di riferimento di 65 giorni, di cui al primo comma dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1), è portato a 90 giorni.

Articolo 2

L'incremento delle scorte di cui al primo comma dell'articolo 1 della direttiva menzionata all'articolo 1 deve essere realizzato quanto prima, subito dopo la notifica della presente direttiva, ed al più tardi il 1o gennaio 1975. Gli Stati membri devono mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di 65 giorni finché non abbiano effettuato tale aumento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese a tal fine.

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione sull'esecuzione della presente direttiva e sugli eventuali problemi inerenti alla costituzione delle scorte.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 14.

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