31969R2603


Titolo e riferimento

Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

 GU L 324 del 27.12.1969, pagg. 25–33 (DE, FR, IT, NL)
 edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 37 - 45
 edizione speciale danese: serie I tomo 1969(II) pag. 573 - 579
 edizione speciale svedese: capitolo 11 tomo 1 pag. 37 - 45
 edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 590 - 597
 edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 101 - 108
 edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 60 - 68
 edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 60 - 68
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 11 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 11 tomo 01 pag. 12 - 20
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 11 tomo 01 pag. 12 - 20

 DE  FR  IT  NL

Testo

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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2603/69 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1969

relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 111 e 113 ,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli , e in particolare le disposizioni di tali regolamentazione che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , dopo lo scadere del periodo transitorio , la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi , tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione , e che l'attuazione di questa politica ne presuppone la graduale uniformazione nel corso del periodo transitorio ;

considerando che è quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della CEE ;

considerando che in tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate ; che in tali condizioni è possibile prendere in considerazione , sul piano comunitario , il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa , fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato ;

considerando che la Commissione deve essere informata quando , a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato , uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia ;

considerando che è essenziale , a livello comunitario e in seno a un Comitato consultivo , segnatamente sulla base delle sudette informazioni , procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni , della loro evoluzione e dei vari deila situazione economica e commerciale nonche , ove occorra , delle misure da adottare ;

considerando che puo essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire , a titolo di precauzione , misure conservative , intese a far fronte a pratiche imprevedibili ; che le esigenze di rapidita ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure , senza l'ulteriore atteggiamento del Consiglio , cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità ;

considerando che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità devono essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano , a talune condizioni e a titolo conservativo , adottare misure di salvaguardia ;

considerando che è auspicabile che , durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia , possano aver luogo consultazioni , al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione ;

considerando che è opportuno escludere provvisoriamente dalla liberalizzazione comunitaria taluni prodotti fino a che non sia adottata una decisione del Consiglio che instauri un regime comune applicabile a tali prodotti ;

considerando che il presente regolamento deve contemplare tutti i prodotti , sia industriali che agricoli ; che esso deve essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 235 del trattato , applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; che conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Principio fondamentale

Articolo 1

Le esportazioni della Comunità economica europea verso i paesi terzi sono libere , vale a dire non soggette a restrizioni quantitative , ad eccezione di quelle applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento .

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 2

Quando uno Stato membro , a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato , ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del titolo III , ne dà comunicazione all Commissione , che provvede ad informare gli altri Stati membri .

Articolo 3

1 . Delle consultazioni possono essere aperte in ogni momento , sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione .

2 . Delle consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento , da parte della Commissione , della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura ai sensi degli articoli 5 _ 7 .

Articolo 4

1 . Le consultazioni si effettuano in seno ad un Comitato consultivo , in appresso denominato il " Comitato " , composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente . Quest'ultimo comunica agli Stati membri , nel più breve tempo possibile , tutti gli elementi di informazione utili .

3 . Le consultazioni vertono in particolare :

a ) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione , nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa ;

b ) se del caso , sulle misure che sarebbe opportuno adottare .

Articolo 5

Al fine di determinarne la situazione economica e commerciale , la Commissione puo chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto e di controllarne a tal fine le esportazioni , conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano i dati richiesti . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

TITOLO III

Misure di salvaguardia

Articolo 6

1 . Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa , puo subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'articolo 7 .

2 . Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri ; esse sono di immediata applicazione .

3 . Dette misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità . Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità .

4 . Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da Stato membro , la Commissione decide entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda . Se la Commissione non dà seguito a tale domanda , essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio , che puo adottare , a maggioranza qualificata , una decisione diversa .

5 . Ciascuno Stato membro puo deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , puo adottare una decisione diversa .

6 . In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , la Commissione propone al Consiglio , entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata , le misure appropriate a norma dell'articolo 7 . Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata della Commissione , la misura stessa è abrogata .

Articolo 7

1 . Quando lo richiedono gli interessi della Comunità , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , puo adottare le misure appropriate :

_ per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o per porvi rimedio ;

_ per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri , segnatamente in materia di commercio di di base .

2 . Tali misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità . Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità .

3 . Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione , si tiene conto in particolare :

_ da un lato , del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo , e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne ,

_ dall'atro , del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa .

Articolo 8

1 . Quando uno Stato membro ritiene che una situazione come quella descritta all'articolo 6 , paragrafo 1, per la Comunità si presenti sul proprio territorio , puo , a titolo conservativo , subordinare l'esportazione di un prodotto all'esibizione di un'autorizzazione di esportazione da concidere secondo le modalità e i limiti da esso definiti .

2 . Lo Stato membro adotta questa misura dopo aver udito i pareri espressi in sede di Comitato o , qualora tale procedura non la possibile a causa dell'urgenza , dopo aver informato la Commissione ; quest'ultima avverte gli altri Stati membri .

3 . Non appena sono state adottate , le misure vengono notificate alla Commissione mediante telescritto . La notificazione ha valore di domanda ai sensi dell'articolo 6 , dell'articolo 6 , paragrafo 4 . Tali misure sono applicabili soltanto fino all'applicazione della decisione della Commissione .

Tuttavia , se la Commissione decide di non istituire misure a norma dell'articolo 6 , la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno successivo a quello dell'entrata in vigore , a meno che lo Stato membro che ha adottato le misure a norma del paragrafo 1 non la deferisca al Consiglio ; in tal caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio e , al massimo , per un mese a decorrere dalla data del ricorso . Il Consiglio delibera prima dello spirare di Consiglio delibera prima dello spirare di tale termine .

4 . Le disposizioni del presente articolo sono applicabili fino al 31 dicembre 1972 . Prima di questa data , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualifica , decide in merito agli adattamenti da apportare .

Articolo 9

1 . Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 6 _ 8 si procede in seno al Comitato , a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione , a consultazioni allo scopo di :

a ) esaminare gli effetti delle misure precitate ,

b ) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola .

2 . Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7 :

a ) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione , questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferice immediatamente al Consiglio ;

b ) negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

Fin quando il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione non istituisce un regime comune nei loro confronti , il principio della libertà di esportazione sul piano comunitario di cui all'articolo 1 non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato .

Articolo 11

Senza preguidizio di altre disposizioni comunitarie , il presente regolamento non è di ostacolo all'adozione od all'applicazione , da parte degli Stati membri , di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale , o di tutela della proprietà industriale e commerciale .

Articolo 12

1 . Il presente regolamento non è di ostacolo all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; esso si applica in modo complementare .

2 . Tuttavia , le disposizioni degli articoli 6 e 8 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni , per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione . Le disposizioni dell'articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione .

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1969 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 20 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . J . DE KOSTER

ALLEGATO

Numero della tariffa

doganale comune * Designazione delle merci

1 * 2

06.01 * Bulbi , tuberi , radici tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti :

A * _ allo stato di riposo vegetativo . . .

06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze :

ex A * _ Talee non radicate di luppolo

07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati :

A * _ Patate

07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati anche decorticati o spezzati :

ex A * _ Fagioli , da sementa

* _ Piselli coltivati e piselli dei camp , da sementa

* _ Favette ( vicia faba varminor ) , da sementa

* _ Fave grosse ( vicia faba var-megalosperma ) da sementa

09.01 * Caffé , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffé ; succedanei del caffé contenenti caffe in qualsiasi proporzione :

A * _ Caffé

12.03 * Semi , spore e frutti da sementa

12.05 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torrefatte

14.01 * Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio ( vimini , canne , bambù , canne d'India , giunchi , rafia , paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta , cortecce di tiglio e simili ) :

B * _ Bambù ; canne e simili

14.05 * Prodotti di origine vegetale , non nominati né compresi altrove :

ex B * _ Laminarie , lichene , carrageen , alghe , gelidium

21.02 * Estratti o essenze di caffé , di té o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze :

ex A * _ Estratti o essenze di caffé senza aggiunta di succedanei del caffé

ex 23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio :

* _ Fecce di vino contenenti , in peso , meno del 6 % di vino ; tartario greggio

26.03 * Ceneri e residui diversi da quelli della voce n . 26.02 ) , contenenti me talli o composti metallici

27.09 * Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

27.10 * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi

* dagli oli greggi ) ; preparazioni non nominate né

* comprese altrove contenenti , in peso , una quantità

* di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore

* od uguale al 70 % e delle quali detti oli

* costituiscono il componente base :

A * _ Oli leggeri

B * _ Oli medi

exC * _ Oli pesanti , ad eccezione degli oli lubrificanti

* per orologeria e simili presentati in piccoli * recipienti contenenti fino a 250 grammi netti di olio

28.38 * Solfati e allumi ; persolfati :

ex A II * _ Solfato di rame

ex 29.40 * Enzimi :

* _ Cagli ovini e caprini

31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici :

A I * _ Scorie di defosforazione

36.06 * Fiammiferi :

ex * _ in particolare presentazione

37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive :

ex A I * _ Pellicole perforate di lunghezza superiore a 30

* metri : negative , positive intermedie di lavoro

ex A II * _ Pellicole perforate di lunghezza superiore a

* 30 metri : positive

37.06 * Pellicole cinematografiche , impressionate e

* sviluppate , portanti soltanto , la registrazione del

* suono , negative o positive

ex 37.07 * Altre pellicole cinematografiche , impressionate

* e sviluppate , mute o portanti contemporaneamente la

* registrazione dell'immagine e quella del suono ,

* negative o positive :

* _ Pellicole cinematografiche da spettacolo

41.01 * Pelli gregge ( fresche , salate , secche , passate

* per calce , pielate ) , comprese quelle di ovini

* munite del vello

41.02 * Cuoio e pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di

* equini , preparati , esclusi quelle delle voci dal n .

* 41.06 al n . 41.08 incluso :

ex A * _ Cuoio e pelli di bovini semplicemente conciati

41.09 * Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale , artificiale o ricostituito , e di pelli conciate o

* pergamenate , non utilizzabili nella fabbricazione di

* lavori di cuoio e di pelli ; segatura , polvere e

* farina di cuoio e di pelli

ex 43.01 * Pelli da pellicceria gregge :

* * _ di coniglio e di tasso

ex 44.01 * Legna da ardere in tondelli , ceppi , ramaglie

* o fascine ; cascami di legno , compresa la segatura :

* _ Legna da ardere , di conifere e trucioli di legni

* resinosi

44.03 * Legno rozzo , anche scortecciato o semplicemente

* sgrossato :

B * _ altro

44.04 * Legno semplicemente squadrato :

ex B * _ altro , ad esclusione del pioppo

44.05 * Legno semplicemente segato per il lungo , tranciato

* o sfogliato , dello spessore superiore a 5 mm :

ex B * _ di conifere , escluse le tavolette per la

* fabbricazione di scatole , setacci e simili

44.07 * Traversine di legno per strade ferrate

ex 46.03 * Lavori da panieraio ottenut : direttamente

* pella loro forma oppure confezionati con manufatti

* delle voci n . 46.01 e 46.02 ; lavori di luffa

* _ Rivestimenti per fiaschi

47.02 * Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di

* carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella

* fabbricazione della carta

50.01 * Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

54.01 * Lino greggio , macerato , stigliato , pettinato o

* altrimenti preparato , ma non filato ; stoppa e

* cascami di lino ( compresi gli sfilacciati )

58.04 * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di

* ciniglia , esclusi i manufatti delle voci n . 55.08 e

* 58.05 :

ex B * _ velluti di cotone lisci

ex 70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli ,

* vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili ,

* di vetro , per il trasporto o l'imballaggio ; tappi ,

* coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro :

* _ Damigiane e fiaschi di vetro di capacità non

* superiore a 5 litri

ex 71.01 * Perle fini , gregge o lavorate , non incastonate

* né montate , anche infilate per comodità di

* trasporto , ma non assortite :

* _ Perle fini gregge

71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semiprezione

* ( fini ) , gregge , tagliate o altrimenti lavorate ,

* non incastonate né montate , anche infilate per

* comodità di trasporto , ma non assortite :

71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l'oro planitato ) ,

* greggi o semilavorati

71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro

* leghe , greggi o semilavorati

71.11 * Ceneri di oreficeria , residui , rottami di metalli

* preziosi

ex 72.01 * Monete :

* _ Monete fuori corso

74.01 * Metalline cuprifere ; rame greggio ( rame da

* affinazione e rame raffinato ) ; cascami e rottami di

* rame

75.01 * Metalline , speiss ed altri prodotti intermedi

* della metallurgia del nichelio ; nichelio greggio

* ( esclusi gli anodi della voce n . 75.05 ) ; cascami e

* rottami di nichelio

75.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di

* nichelio

ex * Barre , profilati e fili di sezione piena , di

* nichelio , esclusi fili sottili e lamine dei tipi

* impiegati per la fabbricazione dei tessuti laminati ,

* della passamaneria , di galloni e di ornamenti :

* _ in lega di nichelio contenente più del 10 %

* e meno del 50 % di nichelio

* _ in lega di nichelio contenente il 50 % o

* più di nichelio

75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque

* spessore , di nichelio ; polveri e pagliette di

* nichelio :

ex A * _ lamiere , lastre , fogli e nastri esclusi fili

* sottili e lamine dei tipi impiegati per la

* fabbricazione dei tessuti laminati , della

* passamaneria , di galloni e di ornamenti :

* _ in lega di nichelio contenente più del 10 pro mille

* e meno del 50 pro mille di

* nichelio

* _ in lega di nichelio contenente il 50 pro mille o

* piu di nichelio

ex B * _ pagliette di nichelio

75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed

* accessori per tubi ( raccordi ,

* gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) di

* nichelio :

A * _ tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate

75.05 * Anodi per nichelatura , colati , laminati od

* ottenuti per elettrolisi , greggi

* o lavorati

76.01 * Alluminio greggio ; cascami e rottami di

* alluminio :

B * _ Cascami e rottami

77.01 * Magnesio greggio ; cascami e rottami di magnesio

* ( comprese le torniture

* non calibrate ) :

B * _ Cascami e rottami

78.01 * Piombo greggio ( anche argentifero ) ; cascami e

* rottami di piombo :

B * _ Cascami e rottami

79.01 * Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco :

B * _ Cascami e rottami

ex 80.01 * Stagno greggio ; cascami e rottami di stagno :

* _ Cascami e rottami

81.04 * Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet

* greggi o lavorati :

ex IJ I * _ Cascami e rottami di antimonio

86.09 * Parti e spezzi staccati di veicoli per strade

* ferrate :

ex C * _ Ruote montate su assi , assi , ruote ,

* cerchioni , ghiere ed altre parti di

* ruote per strade ferrate , usate

88.02 * Aerodine ( aeroplani , idrovolanti , cervi

* volanti , alianti , autogiri , elicotteri ,

* ornitotteri , ecc . ) ; rotochutes :

ex B * _ Aerodine usate

ex 89.01 * Navi non comprese nelle voci dal n . 89.02 al

* n . 89.05 :

ex B I * _ Navi per la navigazione marittima

89.04 * Navi destinate alla demolizione

ex 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi

* i contatori di tempo dello

* stesso tipo ) :

* _ Orologi da tasca a scappamente ad ancora

ex 91.07 * Movimenti finiti per orologi tascabili :

* _ Movimenti finiti per orologi tascabili a

* scappamento ad ancora

91.11 * Altre forniture di orologeria :

C * _ Movimenti di orologi tascabili , non finiti

E * _ Sbozzi di movimenti di orologi tascabili

92.10 * Parti , pezzi staccati ed accessori per strumenti

* musicali ( diversi dalle

* corde armoniche ) , compresi i cartoni e le carte

* perforati per apparecchi

* meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ;

* metronomi e diapason

* di ogni specie :

ex B * _ Ance , lamelle , membrane e loro parti staccate

* per fisarmoniche

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