Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori
GU L 133 del 4.6.1969, pagg. 6–8 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 09 tomo 1 pag. 10 - 12
edizione speciale danese: serie I tomo 1969(I) pag. 218 - 220
edizione speciale svedese: capitolo 09 tomo 1 pag. 10 - 12
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 232 - 234
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 17 - 19
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 19 - 21
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 19 - 21
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua estone: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 09 tomo 01 pag. 8 - 10
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 09 tomo 01 pag. 6 - 8
edizione speciale in lingua romena: capitolo 09 tomo 01 pag. 6 - 8
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 1969
relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre impozioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori
( 69/169/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 99 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che nonostante l'attuazione dell'unione doganale che comporta l'abolizione dei dazi e della maggior parte delle imposte di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri , occorre mantenere nei suddetti scambi la tassazione all'importazione e lo sgravio fiscale all'esportazione fino ad una più avanzata armonizzazione delle imposte indirette ;
considerando che è opportuno , già prima di tale armonizzazione , che la popolazione degli Stati membri prenda più fortemente coscienza della realtà del mercato comune e che si rendono quindi necessarie misure per una maggiore liberalizzazione della tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra gli Stati membri ; che la necessità di tali misure e stata ripetutamente sottolineata da membri del Parlamento europeo ;
considerando che siffatte agevolazioni nel traffico viaggiatori rappresentano un ulteriore passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;
considerando che dette agevolazioni devono essere limitate ad importazioni prive di carattere commerciale , effettuate da viaggiatori , e che in generale le merci oggetto di tali importazioni non possono essere acquistate nel paese di provenienza ( paese di uscita ) se non gravate degli oneri fiscali , per cui la rinuncia del paese d'entrata a riscuotere imposte sulla cifra d'affari ed altre imposizioni indirette interne all'importazione , nella misura prevista , evita una doppia imposizione , senza tradursi in una mancata tassazione ;
considerando che si rende ugualmente necessaria una regolamentazione comunitaria per le agevolazioni in materia di tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra paesi terzi e la Comunità ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Nell'ambito del traffico viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione alie merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per ciascun viaggiatore , non superi venticinque unità di conto .
2 . Per i viaggiatori di eta inferiore a quindici anni gli Stati membri hanno la facolta di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unita di conto .
3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di venticinque unità di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata sino a concorrenza di tali ammontari , per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non e ammesso alcun frazionamento del vare delle singole merci .
Articolo 2
1 . Nell'ambito del traffico viaggiatori tra Stati membri si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione alle merci che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato , contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per ciascun viaggiatore , non superi settanta cinque unita di conto . Tale franchigia è accordata anche alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori in transito su un territorio diverso da quello di uno Stato membro .
2 . Per i viaggiatori di eta inferiore ai quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a venti unita di conto .
3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di settantacinque unita di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata sino a concorrenza di tale ammontare per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci .
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva :
1 . Il valore degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea non viene preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2 .
2 . Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che :
a ) presentano carattere occasionale , e
b ) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono , purché esse , per la loro natura o quantità , non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali .
Articolo 4
1 . Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia ai viaggiatori non residenti in Europa , ogni Stato membro stabilisce i seguenti limiti quantitativi per quanto riguarda l'importazione , in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne , delle merci in appresso indicate :
a ) prodotti del tabacco :
200 sigarette
oppure 100 sigaretti
( sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo )
oppure 50 sigari
oppure 250 grammi di tabacco da fumo :
b ) bevande alcoliche :
_ bevande distillate e bevande alcoliche , di gradazione alcolica superiore a 22 *
1 bottiglia standard
( da 1 0,70 a I 1 )
oppure
bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di gradazione alcolica pari od inferiore a 22 * , vini spumanti , vini liquorosi in totale 2 litri
e
_ vini tranquilli in totale 2 litri ;
c ) profumi 50 grammi
e
acque di toletta 1/4 di litro ;
d ) caffe 500 grammi
o estratti ed essenze di caffe 200 grammi ;
e ) te 100 grammi
o estratti ed essenze di te 40 grammi .
2 . I viaggiatori di età inferiore ai quindici anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e d ) .
3 . Nei limiti fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2 , il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non è preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2 .
Articolo 5
1 . Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate :
_ nell'ambito del traffico frontaliero ;
_ dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale ;
_ dagli appartenenti alle forze armate di uno Stato membro , ivi compresi il personale civile , nonche il coniuge e i figli a carico , di stanza in un altro Stato membro .
2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dalla franchigia le merci di cui alle voci 71.07 e 71.08 della tariffa doganale comune .
3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre le quantita delle merci di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) e d ) , per i viaggiatori che , venendo da un paese terzo , entrano in uno Stato membro .
Articolo 6
Gli Stati membri adottano opportune misure che impediscono la concessione di sgravi fiscali per forniture ai viaggiatori il cui domicilio , residenza abituale o centro di attività professionale è situato in uno degli altri Stati membri e che beneficiano della regolamentazione prevista dalla presente direttiva .
Articolo 7
Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dal cambio degli importi in unità di conto previsti agli articoli 1 e 2 .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1 * gennaio 1970 .
2 . Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva .
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addi 28 maggio 1969 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G THORN
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