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Document 31968D0416

68/416/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

OJ L 308, 23.12.1968, p. 19–19 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(II) P. 580 - 580
English special edition: Series I Volume 1968(II) P. 591 - 591
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 37 - 37
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 128 - 128
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 128 - 128
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 31
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 32 - 32
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 27 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 27 - 27

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; abrogato da 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1968/416/oj

31968D0416

68/416/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 23/12/1968 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0580
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0591
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0128
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0128


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1968 concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (68/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva del 20 dicembre 1968 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della Comunità economica europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1);

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva, prevede la possibilità di costituire, nell'ambito di accordi intergovernativi particolari, scorte sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese con sede in un altro Stato membro;

considerando che sembra opportuno prevedere determinate modalità per il caso in cui tali accordi non intervengano entro un termine ragionevole ovvero non vengano rispettati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualora un accordo intergovernativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968 non sia intervenuto fra i governi interessati entro un termine di otto mesi a decorrere dalla notifica della suddetta direttiva, ovvero qualora tale accordo non sia rispettato, i governi interessati ne informano la Commissione.

La Commissione può proporre ai governi interessati misure adeguate al fine di superare le difficoltà.

Articolo 2

Qualora un accordo intergovernativo non intervenga entro i tre mesi successivi alla data in cui la Commissione ha proposto misure adeguate al fine di superare le difficoltà, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di direttiva o di qualsiasi altra misura adeguata.

Tale proposta dovrà prevedere in particolare una procedura idonea a garantire la registrazione, il controllo ed il trasporto delle scorte depositate nell'altro Stato membro e dovrà tener conto dei principi formulati all'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO (1) Vedi pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

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