22008A0715(01)


Titolo e riferimento

Accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa

 GU L 186 del 15.7.2008, pagg. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Accordo

tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata "la Comunità",

da un lato,

e

IL CONSIGLIO D'EUROPA,

dall'altro,

in prosieguo denominati "le parti",

CONSIDERANDO che il 15 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito denominata "l'Agenzia");

CONSIDERANDO che l'obiettivo dell'Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza;

CONSIDERANDO che nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, nonché ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

CONSIDERANDO che il Consiglio d'Europa ha acquisito una vasta esperienza e una grande competenza nella cooperazione intergovernativa e nelle attività di assistenza nel settore dei diritti dell'uomo, e ha istituito vari meccanismi di monitoraggio e controllo, tra cui il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO che nello svolgere le sue attività l'Agenzia deve tenere conto, se del caso, delle attività del Consiglio d'Europa;

CONSIDERANDO che, per evitare duplicazioni e garantire complementarità e valore aggiunto, l'Agenzia deve coordinare le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, in particolare per quanto riguarda il suo programma di lavoro annuale e la cooperazione con la società civile;

CONSIDERANDO che occorre ora istituire legami stretti tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007;

CONSIDERANDO che i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in Consiglio europeo il 16 e 17 dicembre 2004, hanno convenuto che l'Agenzia svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare la coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO che, secondo gli orientamenti sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea adottati al terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia 16 e 17 maggio 2005), l'Agenzia costituisce un'occasione per intensificare la cooperazione con il Consiglio d'Europa e contribuisce ad accrescere la coerenza e la complementarità;

CONSIDERANDO che il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 prevede un quadro generale di cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sottolinea il ruolo del Consiglio d'Europa quale riferimento in materia di diritti dell'uomo, Stato di diritto e democrazia in Europa;

CONSIDERANDO che, ai sensi del memorandum d'intesa, l'Agenzia rispetta l'unità, la validità e l'efficacia degli strumenti usati dal Consiglio d'Europa per monitorare la protezione dei diritti dell'uomo nei suoi Stati membri;

CONSIDERANDO che spetta al Consiglio d'Europa nominare una personalità indipendente a membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. Definizioni

1. Ai fini del presente accordo:

a) con l'espressione "comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa" si intende qualsiasi comitato od organo istituito dal Comitato dei Ministri, o con la sua autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, lettera a), dell'articolo 16 o dell'articolo 17 dello statuto del Consiglio d'Europa;

b) con l'espressione "comitati di sorveglianza dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa" si intendono il comitato europeo per i diritti sociali, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il comitato di esperti della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, il comitato consultivo sulla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e qualsiasi altro analogo organo indipendente istituito in futuro dal Consiglio d'Europa;

c) il termine "Agenzia" comprende gli organi di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 168/2007, nell'ambito delle rispettive competenze.

II. Quadro generale di cooperazione

2. Il presente accordo istituisce un quadro di cooperazione tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa onde evitare duplicazioni e garantire la complementarità e il valore aggiunto.

3. Sono istituiti contatti regolari agli opportuni livelli tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa. Il direttore dell'Agenzia e il segretariato del Consiglio d'Europa nominano ciascuno un referente specifico per le questioni inerenti alla cooperazione.

4. Come regola generale, l'ufficio di presidenza dell'Agenzia invita i rappresentanti del segretariato del Consiglio d'Europa ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'invito non si estende ai punti dell'ordine del giorno di carattere puramente interno che non giustificano tale partecipazione. I rappresentanti possono inoltre essere invitati ad assistere ad altre riunioni organizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, incluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

5. I rappresentanti dell'Agenzia sono invitati ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni dei comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa per i cui lavori l'Agenzia ha espresso interesse. Su invito del comitato pertinente, i rappresentanti dell'Agenzia possono assistere in qualità di osservatori alle riunioni o agli scambi di vedute organizzati dai comitati di sorveglianza dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa o dai comitati istituiti da accordi parziali. I rappresentanti dell'Agenzia possono inoltre essere invitati a partecipare agli scambi di vedute organizzati dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

6. La cooperazione concerne l'insieme delle attività dell'Agenzia, attuali e future.

III. Scambio di informazioni e dati

7. Fatte salve le norme sulla protezione dei dati cui sono rispettivamente vincolati, l'Agenzia e il Consiglio d'Europa provvedono a scambiarsi le informazioni e i dati raccolti nel quadro delle loro attività e si garantiscono reciproco accesso alle informazioni in linea. Nelle loro attività, l'Agenzia e il Consiglio d'Europa possono usare le informazioni e i dati in tal modo forniti loro. Sono esclusi da tale disposizione i dati e le attività prodotti o intrapresi di carattere riservato.

8. L'Agenzia tiene debito conto delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative ai settori di attività dell'Agenzia e, se del caso, delle conclusioni, delle relazioni e delle iniziative riguardanti i diritti dell'uomo dei comitati di sorveglianza dei diritti dell'uomo e dei comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa e di quelle del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.

9. Se usa informazioni provenienti da fonti del Consiglio d'Europa, l'Agenzia ne indica l'origine e il riferimento. Lo stesso fa il Consiglio d'Europa quando usa informazioni provenienti da fonti dell'Agenzia.

10. L'Agenzia e il Consiglio d'Europa garantiscono su base reciproca, attraverso le loro reti, la massima diffusione dei risultati delle rispettive attività.

11. L'Agenzia e il Consiglio d'Europa provvedono allo scambio regolare di informazioni riguardanti le attività proposte, in corso o effettuate.

IV. Metodi di cooperazione

12. L'Agenzia e il segretariato del Consiglio d'Europa si consultano periodicamente per coordinare le attività dell'Agenzia, in particolare nella realizzazione di ricerche e indagini scientifiche, nonché nella redazione di conclusioni, pareri e relazioni, con quelle del Consiglio d'Europa al fine di garantire la complementarità e l'uso ottimale delle risorse disponibili.

13. Tali consultazioni riguardano, segnatamente:

a) la preparazione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia;

b) la preparazione della relazione annuale dell'Agenzia sulle materie attinenti ai diritti fondamentali che rientrano nei suoi settori di intervento;

c) la cooperazione con la società civile, in particolare la partecipazione del Consiglio d'Europa alla creazione e al funzionamento della piattaforma dei diritti fondamentali dell'Agenzia.

14. Sulla base di tali consultazioni può essere convenuto che l'Agenzia e il Consiglio d'Europa conducano attività congiunte e/o complementari su argomenti d'interesse comune, come l'organizzazione di conferenze o seminari, la raccolta e l'analisi di dati o la creazione di fonti di informazioni o di prodotti comuni.

15. La cooperazione tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa può essere ulteriormente sostenuta con sovvenzioni dell'Agenzia al Consiglio d'Europa. In tal caso si applica l'accordo quadro amministrativo del 2004 tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa sull'applicazione della clausola di verifica finanziaria alle operazioni gestite dal Consiglio d'Europa e finanziate o cofinanziate dalla Comunità europea.

16. Sulla base di accordi tra il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il direttore dell'Agenzia possono essere effettuati scambi temporanei di personale tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa, nei limiti consentiti dalle disposizioni degli statuti del personale.

V. Nomina di una personalità indipendente in seno al consiglio di amministrazione e all'ufficio di presidenza dell'Agenzia ad opera del Consiglio d'Europa

17. Il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nomina una personalità indipendente quale membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia, e relativo supplente. Le persone designate dal Consiglio d'Europa devono aver maturato un'esperienza adeguata nel settore della gestione di organizzazioni pubbliche o private e possedere conoscenze nell'ambito dei diritti fondamentali.

18. Il Consiglio d'Europa notifica le designazioni all'Agenzia e alla Commissione europea.

19. La persona nominata dal Consiglio d'Europa a membro del consiglio di amministrazione è invitata a partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza. I suoi pareri sono tenuti in debito conto, soprattutto per garantire complementarità e valore aggiunto tra le attività dell'Agenzia e quelle del Consiglio d'Europa. In seno all'ufficio di presidenza tale persona ha diritto di voto in relazione alla preparazione delle decisioni del consiglio di amministrazione su cui può votare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 168/2007.

VI. Disposizioni generali e finali

20. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come ostativa allo svolgimento delle attività delle parti.

21. Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo del 10 febbraio 1999 tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una cooperazione stretta tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa.

22. Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma dei rappresentanti delle parti debitamente autorizzati.

23. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo fra le parti. Le parti valutano l'attuazione del presente accordo entro il 31 dicembre 2013, ai fini di un'eventuale revisione.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Estrasburgo, el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Ve Štrasburku dne osmnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Strasbourg den attende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Strassburg am achtzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Strasbourgis.

'Εγινε στo Στρασβoύργo, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Strasbourg on the eighteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Strasbourg, le dix-huit juin deux mille huit.

Fatto a Strasburgo, addì diciotto giugno duemilaotto.

Strasbūrā, divtūkstoš astotā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio aštuonioliktą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fit- tmintax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Straatsburg, de achttiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Strasburgu dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Încheiat la Strasbourg, la optsprezece iunie două mii opt.

Feito em Estrasburgo, em dezoito de Junho de dois mil e oito.

V Štrasburgu dňa osemnásteho júna dvetisícosem.

V Strasbourgu, dne osemnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Strasbourgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Strasbourg den artonde juni tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

За Съвета на Европа

Por el Consejo de Europa

Za Radu Evropy

For Europarådet

Für den Europarat

Euroopa Nõukogu nimel

Για το Συμβούλιο της Ευρώπης

For the Council of Europe

Pour le Conseil de l'Europe

Per il Consiglio d'Europa

Eiropas Padomes vārdā

Europos Tarybos vardu

Az Európa Tanács részéről

Għall-Kunsill ta' l-Ewropa

Voor de Raad van Europa

W imieniu Rady Europy

Pelo Conselho da Europa

Pentru Consiliul Europei

Za Radu Európy

Za Svet Evrope

Euroopan neuvoston puolesta

För Europarådet

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