22007A1218(02)

Accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti - Protocollo - Dichiarazione - Dichiarazioni comuni

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 18/12/2007 pag. 0068 - 0076


20070618

Accordo

tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito la "Comunità", e

L’UCRAINA,

di seguito le "parti",

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini ai cittadini ucraini;

DESIDEROSE di disciplinare il regime di spostamenti dei cittadini ucraini e degli Stati membri dell’Unione europea nei reciproci territori;

CONSIDERANDO che dal 1o maggio 2005 sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini UE che si recano in Ucraina per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio ucraino;

RICONOSCENDO che, se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità;

VISTO il piano d’azione strategico UE-Ucraina, che prevedeva l’avvio di un dialogo costruttivo sulla facilitazione del visto fra l’UE e l’Ucraina in vista di futuri negoziati su un accordo di facilitazione del visto, considerata l’esigenza di portare avanti i negoziati in corso per un accordo di riammissione CE-Ucraina;

RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

RICONOSCENDO nell’introduzione di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini una prospettiva a lungo termine;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1. Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2. Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, o determinate categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini ucraini solo se gli stessi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Ucraina o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b) "cittadino dell’Unione europea": qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito nella lettera a);

c) "cittadino ucraino" qualsiasi persona avente la cittadinanza dell’Ucraina;

d) "visto": autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

- l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

- l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e) "persona regolarmente soggiornante": qualsiasi cittadino ucraino autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini ucraini, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

- una lettera emessa da un’autorità ucraina attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b) per gli imprenditori e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

- una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri;

c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:

- una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d) per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

- una richiesta scritta della società ferroviaria competente dell’Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e) per i giornalisti:

- un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

f) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

- una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

g) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

h) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

- una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

- una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

j) per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

- una richiesta scritta della persona ospitante;

k) per familiari in visita a cimiteri:

- un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

l) per coloro che visitano cimiteri militari o civili:

- un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

m) per le persone in visita per ragioni mediche:

- un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei minorenni che la accompagnano;

b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

- se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,

- se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

d) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e) giornalisti.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

b) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

c) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

d) partecipanti a eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;

e) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammontano a 35 euro. Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2. Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

3. Le parti applicano diritti pari a 70 euro per il trattamento dei visti, qualora il richiedente presenti la domanda e documenti giustificativi nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b), c), e) f), j) e k) e all’articolo 7, paragrafo 3. Per le categorie di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere a), d), g), h), i), e da l) a n), i diritti applicabili nei casi urgenti sono gli stessi previsti nell’articolo 6, paragrafo 1.

4. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;

e) i disabili ed eventuali accompagnatori;

f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g) i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e gli accompagnatori;

h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;

j) i giornalisti;

k) i pensionati;

l) gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

m) il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

n) i minori di anni 18 e i figli a carico di età inferiore a 21 anni.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea e ucraini che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio ucraino o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o dell’Ucraina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini ucraini non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1. I cittadini ucraini titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini ucraini possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1. Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (di seguito "comitato"), composto di rappresentanti della Comunità europea e dell’Ucraina. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l’applicazione del presente accordo;

b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c) dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e l’Ucraina

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

Articolo 14

Clausole finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di quelle procedure.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5 Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra.

6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

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