22002A0531(01)

Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 31/05/2002 pag. 0059 - 0073


Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco(1)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA REPUBBLICA FRANCESE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA, DELLE FINANZE E DELL'INDUSTRIA

Patrick Leclercq Ministre d'Etat Place de la Visitation - BP n° 522 MC 98015 Monaco Cedex Parigi, il 24 dicembre 2001

Signor ministro di Stato,

A seguito dei colloqui svolti tra rappresentanti dei nostri Stati in vista dell'introduzione dell'euro nel Principato di Monaco e ai quali la Commissione europea e la Banca centrale europea sono state associate a pieno titolo, mi pregio, su ordine del mio governo e per conto della Comunità europea, di proporLe le disposizioni seguenti, sulle quali il Comitato economico e finanziario ha espresso il suo accordo: "visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,

vista la decisione del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco,

vista la convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e gli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 riguardanti la normativa nel settore bancario,

visto l'articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963,

visto lo scambio di lettere del 31 dicembre 1998 tra il governo della Repubblica francese e il governo monegasco,

visto l'accordo della Banca centrale europea (in appresso BCE) riguardo all'accesso ai sistemi di pagamento della zona euro,

visto il parere del Comitato economico e finanziario,

essendo la Commissione delle Comunità europee (in appresso la Commissione) e la BCE state associate a pieno titolo,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato e di governo, con la propria decisione del 3 maggio 1998, ha stabilito che la Francia è uno degli Stati membri della Comunità che ha adottato l'euro.

(2) Dal 1o gennaio 1999 la Comunità europea è competente per le materie monetarie relative agli Stati membri che hanno adottato l'euro.

(3) Con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea, la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi attualmente in vigore tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

(4) La decisione del 31 dicembre 1998 ha stabilito che il governo della Repubblica francese conduce i negoziati con il governo monegasco in nome della Comunità europea, che la Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati e che la Banca centrale europea è parimenti associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze; quest'ultima dà il proprio accordo per quanto riguarda le condizioni alle quali gli istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere ai sistemi di pagamento della zona euro.

(5) Il Consiglio, con decisione del 31 dicembre 1998, ha stabilito che il Principato di Monaco potrà utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro.

(6) La stessa decisione prevede, tra i principi su cui è basata la posizione della Comunità nei negoziati, che il Principato di Monaco si impegni a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

(7) Ai termini della suddetta decisione il Principato di Monaco deve assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; le monete e le banconote in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; è indispensabile che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e collabori con la Commissione, la BCE e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) a tal fine.

(8) Il Consiglio ha stabilito che gli istituti finanziari aventi sede nel principato di Monaco possono avere accesso ai sistemi di pagamento della zona euro, alle condizioni concordate con la BCE e che essi possono essere soggetti agli obblighi della BCE in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche; il 31 dicembre 1998 gli enti creditizi aventi sede nel Principato di Monaco erano soggetti agli stessi obblighi di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche applicabili agli enti creditizi aventi sede in Francia e potevano accedere ai sistemi di pagamento francesi nonché al rifinanziamento della Banque de France; occorre, per preservare le condizioni di concorrenza, mantenere detti vincoli e dette facoltà, fermo restando che occorre ora applicare, in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche la normativa definita dalla BCE e che l'accesso ai sistemi di pagamento riguarda ora la zona euro alle condizioni convenute con la BCE e stabilite nella presente convenzione.

(9) L'accesso ai sistemi di pagamento implica, trattandosi di sistemi che operano in base al principio di regolamenti in importi lordi e in tempo reale, la facoltà di accedere ai sistemi di regolamento e consegna titoli.

(10) Occorre pertanto che gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco siano soggetti, in primo luogo, alle stesse norme applicabili nella zona euro in materia di strumenti e procedure di politica monetaria; in secondo luogo, alle stesse norme vigenti nella zona euro per quanto riguarda la regolamentazione della loro attività e il controllo e relativamente alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli; in terzo luogo, a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione alle condizioni in essa precisate.

(11) Le società autorizzate, stabilite nel Principato di Monaco, la cui attività esclusiva consiste nella gestione di portafogli per conto terzi o nella trasmissione di ordini non possono accedere ai suddetti sistemi né essere soggette agli obblighi sopra citati.

(12) La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nella Comunità europea; simmetricamente, la presente Convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio della Comunità europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.

(13) La presente convenzione non impone alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale alcun obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari monegaschi nel/negli elenco/i dei titoli ammissibili alle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali.

(14) Poiché gli enti creditizi e, se del caso, di altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono assoggettati alle stesse disposizioni applicabili a quelli situati in Francia per quanto riguarda la regolamentazione bancaria e la prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli nonché a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per far sì che, in qualsivoglia momento, il diritto applicabile al Principato di Monaco nei settori contemplati dalla presente convenzione sia identico o, se del caso, equivalente al diritto applicabile in Francia.

(15) Tenuto conto dell'obiettivo della presente convenzione, occorre istituire un comitato misto composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Commissione, della BCE e della Francia, in seno al quale saranno esaminate l'equivalenza delle misure adottate dal Principato di Monaco e dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari di cui all'allegato B nonché le modalità tecniche in base alle quali verranno aggiunti all'elenco riportato nell'allegato B della presente convenzione nuovi atti giuridici comunitari.

(16) Tenuto conto della necessità di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, le parti auspicano congiuntamente che la competenza della Corte di giustizia in virtù dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea sia estesa al Principato di Monaco nonché a qualsivoglia controversia concernente l'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione; la Corte di giustizia esamina in un contesto più generale la possibilità di estendere la propria competenza ai suddetti aspetti; le parti adatteranno la presente convenzione qualora si confermi che la competenza della Corte di giustizia viene estesa in tal senso,

Articolo 1

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare dal 1o gennaio 1999 l'euro come propria moneta ufficiale, stabilendo a livello interno le modalità giuridiche necessarie, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97, il regolamento (CE) n. 974/98 e il regolamento (CE) n. 2866/98, modificati.

Articolo 2

1. Il Principato di Monaco conferisce, a decorrere dal 1o gennaio 2002, corso legale alle banconote e alle monete in euro. Il Principato di Monaco si impegna, da un lato, a prendere le misure giuridiche interne per rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e, dall'altro, ad adottare un calendario identico a quello previsto dalla Francia per l'introduzione delle banconote e monete in euro.

2. Il ritiro delle monete in circolazione nel Principato di Monaco avviene secondo modalità stabilite tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, secondo un calendario identico a quello previsto dalla Francia per il ritiro della moneta in circolazione sul suo territorio. La Francia procede al ritiro della moneta del Principato di Monaco in circolazione sul suo territorio, secondo modalità stabilite d'intesa con il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco.

Articolo 3

Il Principato di Monaco non emette banconote. Esso emette monete solo dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di emissione. Le condizioni per l'emissione di un contingente limitato di monete in euro, a decorrere dal 1o gennaio 2002, e di monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001, sono previste dalla presente convenzione negli articoli seguenti.

Articolo 4

1. Il Principato di Monaco può emettere dal 1o gennaio 2002 monete in euro per un volume annuo pari a 1/500 del quantitativo di monete coniate in Francia.

2. Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri della Comunità europea che hanno adottato l'euro per quanto riguarda il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

3. Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale sono preventivamente comunicate alle competenti autorità comunitarie.

Articolo 5

1. Il volume annuo delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Francia ai fini dell'approvazione, da parte della BCE, del volume complessivo del conio effettuato dalla Francia, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Francia, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo.

Articolo 6

1. Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse rientrano nel limite del volume annuo di cui all'articolo 4. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco è in linea con gli orientamenti previsti per le monete da collezione emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

2. Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nella Comunità europea.

Articolo 7

1. La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

2. Il Principato di Monaco si impegna a servirsi esclusivamente dell'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

Articolo 8

1. Il Principato di Monaco non può emettere monete in euro prima del 1o gennaio 2002.

2. Il Principato di Monaco può emettere monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001. Le monete così coniate devono essere identiche alle monete in franchi per quanto riguarda la lega metallica, il titolo, le dimensioni e il valore.

3. Fino alla data del ritiro del loro corso legale, le monete e le banconote in franchi hanno corso legale nel Principato di Monaco.

Articolo 9

Il Principato di Monaco collabora strettamente con la Comunità europea nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro e per reprimere e punire le eventuali falsificazioni delle banconote e delle monete in euro che si perpetrassero nel suo territorio. Il Principato di Monaco si impegna ad adottare in materia di lotta contro la falsificazione e la contraffazione, entro un termine ragionevole, le misure appropriate di cui alla decisione quadro, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro e nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione. Le misure recanti le modalità della cooperazione in questo settore saranno precisate in scambi di lettere specifici tra la Francia, che agisce a nome della Comunità europea e d'intesa con la Commissione e la BCE e il Principato di Monaco.

Articolo 10

1. Gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite nell'articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell'Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l'accesso a detti sistemi.

2. Per sistema di regolamenti interbancari e di pagamento e di regolamento titoli si intende una procedura nazionale o internazionale che struttura le relazioni tra i propri partecipanti, che permette l'esecuzione a titolo consuetudinario, per compensazione o meno, di pagamenti o di consegna di titoli. Questa procedura deve essere stata istituita da un'autorità pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea oppure essere disciplinata da una convenzione quadro o da una convenzione tipo applicabile nell'Unione europea.

3. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all'articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia.

Articolo 11

1. Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'articolo 5.4, oppure l'articolo 19.1, oppure l'articolo 34.3 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso lo statuto), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 20, 22 o 34.3 dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l'attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.

2. Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti comunitari relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all'attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del 14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.

3. L'elenco riportato nell'allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di qualsivoglia modifica dei testi comunitari e ogni qual volta sia adottato un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

4. Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari necessari all'attuazione della presente convenzione riportati nell'allegato B. Le parti, riunite in seno al Comitato misto di cui all'articolo 14, esaminano l'equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti comunitari sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto Comitato.

5. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9, l'elenco riportato nell'allegato B è modificato mediante decisione del Comitato misto, convocato dietro richiesta delle autorità monegasche nelle due settimane successive all'adozione di una nuova normativa comunitaria in un settore disciplinato dalla presente convenzione, oppure dalla Commissione, in assenza di siffatta convocazione. A tal fine la Commissione, ove ritenga che la nuova normativa da essa elaborata in un settore disciplinato dalla presente convenzione, debba essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi della Comunità nelle varie fasi della procedura legislativa. La Commissione modifica l'elenco di cui all'allegato B tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

6. Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI).

7. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erronea degli atti giuridici contemplati nei paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all'esecuzione delle sanzioni imposte conformemente alle suddette disposizioni.

8. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nella Comunità europea, quelli pubblicati nella GUCE e, lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia, quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF). Gli atti giuridici di portata generale non pubblicati nella GUCE o nella JORF entrano in vigore non appena comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.

9. Prima di concedere un'autorizzazione ad imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e potrebbero prestarvi servizi di investimento, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti comunitari vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5, detti atti comunitari sono di conseguenza inseriti nell'allegato B dalla Commissione.

Articolo 12

Il Principato di Monaco e la Francia modificano le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di vicinato del 18 maggio 1963 per renderle compatibili con la presente convenzione.

Articolo 13

1. Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi comunitari in particolare della BCE, adottate in applicazione della presente convenzione, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.

2. Per le materie disciplinate dalla presente convenzione, le norme applicabili devono essere interpretate, per quanto riguarda la loro attuazione, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 14

1. È istituito un comitato misto per facilitare l'attuazione e il funzionamento della presente convenzione. Detto comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni previste all'articolo 11 della presente convenzione. Esso esamina altresì le misure adottate dal Principato di Monaco conformemente agli articoli 9, 10 e 11, della presente convenzione.

2. Il comitato misto è composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Francia e degli organismi che partecipano alla procedura di conclusione della presente convenzione (la Commissione e la BCE, in appresso gli organismi). Esso si pronuncia all'unanimità. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Le parti e gli organismi cooperano in buona fede per assicurare l'efficacia della presente convenzione nel suo insieme, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 15

1. La presente convenzione è riesaminata dal comitato misto un anno dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ogni due anni.

2. Nel caso in cui, a seguito di un esame del comitato misto, risulti necessario modificare le disposizioni della presente convenzione, si applicano le procedure stabilite dalla decisione 1999/96/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998.

3. Le parti e gli organismi possono inoltre chiedere un riesame delle disposizioni della presente convenzione, ogni qual volta lo reputino necessario.

4. Ciascuna parte può denunciare la presente convenzione con un preavviso di un anno.

5. La presente convenzione è redatta in francese."

Le sarei grato di voler cortesemente comunicarmi se il Suo governo è d'accordo sulle disposizioni che precedono. In tal caso, la presente lettera, i suoi allegati e la Sua risposta costituiranno la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, convenzione che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia credere, Signor ministro di Stato, ai sensi della mia alta considerazione.

Laurent Fabius

ALLEGATO A

2001/24/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

GU L 125 del 5.5.2001, pagg. 15-23

2000/12/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica), ad eccezione dei titoli III e IV

GU L 126 del 25.5.2000, pagg. 1-59

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 37-38

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 39-43

97/5/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri

GU L 43 del 14.2.1997, pagg. 25-31

94/19/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14

93/22/CEE

Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi), ad eccezione dei titoli III e V

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 27-45

93/6/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 1-26

GU L 204 del 21.7.1998, pagg. 13-25

89/117/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

GU L 44 del 16.2.1989, pagg. 40-42

86/635/CEE

Direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 372 del 31.12.1986, pagg. 1-17

98/26/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

GU L 166 dell'11.6.1998, pagg. 45-50

ALLEGATO B

97/9/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzazione degli investitori

GU L 84 del 26.3.1997, pagg. 22-31

PRINCIPATO DI MONACO

IL MINISTRO DI STATO

M. Laurent Fabius

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Télédoc 151

139, rue de Bercy

F - 75572 Paris Cedex 12 Monaco, 26 dicembre 2001

Signor Ministro di Stato,

Con lettera del 24 dicembre 2001 Ella mi ha cortesemente proposto quanto segue: "A seguito dei colloqui svolti tra rappresentanti dei nostri Stati in vista dell'introduzione dell'euro nel Principato di Monaco e ai quali la Commissione europea e la Banca centrale europea sono state associate a pieno titolo, mi pregio, su ordine del mio governo e per conto della Comunità europea, di proporLe le disposizioni seguenti, sulle quali il Comitato economico e finanziario ha espresso il suo accordo: 'visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,

vista la decisione del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco,

vista la convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e gli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 riguardanti la normativa nel settore bancario,

visto l'articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963,

visto lo scambio di lettere del 31 dicembre 1998 tra il governo della Repubblica francese e il governo monegasco,

visto l'accordo della Banca centrale europea (in appresso BCE) riguardo all'accesso ai sistemi di pagamento della zona euro,

visto il parere del Comitato economico e finanziario,

essendo la Commissione delle Comunità europee (in appresso la Commissione) e la BCE state associate a pieno titolo,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato e di governo, con la propria decisione del 3 maggio 1998, ha stabilito che la Francia è uno degli Stati membri della Comunità che ha adottato l'euro.

(2) Dal 1o gennaio 1999 la Comunità europea è competente per le materie monetarie relative agli Stati membri che hanno adottato l'euro.

(3) Con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea, la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi attualmente in vigore tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

(4) La decisione del 31 dicembre 1998 ha stabilito che il governo della Repubblica francese conduce i negoziati con il governo monegasco in nome della Comunità europea, che la Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati e che la Banca centrale europea è parimenti associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze; quest'ultima dà il proprio accordo per quanto riguarda le condizioni alle quali gli istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere ai sistemi di pagamento della zona euro.

(5) Il Consiglio, con decisione del 31 dicembre 1998, ha stabilito che il Principato di Monaco potrà utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro.

(6) La stessa decisione prevede, tra i principi su cui è basata la posizione della Comunità nei negoziati, che il Principato di Monaco si impegni a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

(7) Ai termini della suddetta decisione il Principato di Monaco deve assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; le monete e le banconote in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; è indispensabile che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e collabori con la Commissione, la BCE e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) a tal fine.

(8) Il Consiglio ha stabilito che gli istituti finanziari aventi sede nel principato di Monaco possono avere accesso ai sistemi di pagamento della zona euro, alle condizioni concordate con la BCE e che essi possono essere soggetti agli obblighi della BCE in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche; il 31 dicembre 1998 gli enti creditizi aventi sede nel Principato di Monaco erano soggetti agli stessi obblighi di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche applicabili agli enti creditizi aventi sede in Francia e potevano accedere ai sistemi di pagamento francesi nonché al rifinanziamento della Banque de France; occorre, per preservare le condizioni di concorrenza, mantenere detti vincoli e dette facoltà, fermo restando che occorre ora applicare, in materia di riserve obbligatorie e di segnalazioni statistiche la normativa definita dalla BCE e che l'accesso ai sistemi di pagamento riguarda ora la zona euro alle condizioni convenute con la BCE e stabilite nella presente convenzione.

(9) L'accesso ai sistemi di pagamento implica, trattandosi di sistemi che operano in base al principio di regolamenti in importi lordi e in tempo reale, la facoltà di accedere ai sistemi di regolamento e consegna titoli.

(10) Occorre pertanto che gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco siano soggetti, in primo luogo, alle stesse norme applicabili nella zona euro in materia di strumenti e procedure di politica monetaria; in secondo luogo, alle stesse norme vigenti nella zona euro per quanto riguarda la regolamentazione della loro attività e il controllo e relativamente alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli; in terzo luogo, a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione alle condizioni in essa precisate.

(11) Le società autorizzate, stabilite nel Principato di Monaco, la cui attività esclusiva consiste nella gestione di portafogli per conto terzi o nella trasmissione di ordini non possono accedere ai suddetti sistemi né essere soggette agli obblighi sopra citati.

(12) La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nella Comunità europea; simmetricamente, la presente Convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio della Comunità europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.

(13) La presente convenzione non impone alla BCE o a qualsiasi banca centrale nazionale alcun obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari monegaschi nel/negli elenco/i dei titoli ammissibili alle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali.

(14) Poiché gli enti creditizi e, se del caso, di altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono assoggettati alle stesse disposizioni applicabili a quelli situati in Francia per quanto riguarda la regolamentazione bancaria e la prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli nonché a disposizioni equivalenti per quanto riguarda le altre materie disciplinate dalla presente convenzione, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per far sì che, in qualsivoglia momento, il diritto applicabile al Principato di Monaco nei settori contemplati dalla presente convenzione sia identico o, se del caso, equivalente al diritto applicabile in Francia.

(15) Tenuto conto dell'obiettivo della presente convenzione, occorre istituire un comitato misto composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Commissione, della BCE e della Francia, in seno al quale saranno esaminate l'equivalenza delle misure adottate dal Principato di Monaco e dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari di cui all'allegato B nonché le modalità tecniche in base alle quali verranno aggiunti all'elenco riportato nell'allegato B della presente convenzione nuovi atti giuridici comunitari.

(16) Tenuto conto della necessità di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, le parti auspicano congiuntamente che la competenza della Corte di giustizia in virtù dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea sia estesa al Principato di Monaco nonché a qualsivoglia controversia concernente l'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione; la Corte di giustizia esamina in un contesto più generale la possibilità di estendere la propria competenza ai suddetti aspetti; le parti adatteranno la presente convenzione qualora si confermi che la competenza della Corte di giustizia viene estesa in tal senso,

Articolo 1

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare dal 1o gennaio 1999 l'euro come propria moneta ufficiale, stabilendo a livello interno le modalità giuridiche necessarie, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97, il regolamento (CE) n. 974/98 e il regolamento (CE) n. 2866/98, modificati.

Articolo 2

1. Il Principato di Monaco conferisce, a decorrere dal 1o gennaio 2002, corso legale alle banconote e alle monete in euro. Il Principato di Monaco si impegna, da un lato, a prendere le misure giuridiche interne per rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e, dall'altro, ad adottare un calendario identico a quello previsto dalla Francia per l'introduzione delle banconote e monete in euro.

2. Il ritiro delle monete in circolazione nel Principato di Monaco avviene secondo modalità stabilite tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, secondo un calendario identico a quello previsto dalla Francia per il ritiro della moneta in circolazione sul suo territorio. La Francia procede al ritiro della moneta del Principato di Monaco in circolazione sul suo territorio, secondo modalità stabilite d'intesa con il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco.

Articolo 3

Il Principato di Monaco non emette banconote. Esso emette monete solo dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di emissione. Le condizioni per l'emissione di un contingente limitato di monete in euro, a decorrere dal 1o gennaio 2002, e di monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001, sono previste dalla presente convenzione negli articoli seguenti.

Articolo 4

1. Il Principato di Monaco può emettere dal 1o gennaio 2002 monete in euro per un volume annuo pari a 1/500 del quantitativo di monete coniate in Francia.

2. Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri della Comunità europea che hanno adottato l'euro per quanto riguarda il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

3. Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale sono preventivamente comunicate alle competenti autorità comunitarie.

Articolo 5

1. Il volume annuo delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Francia ai fini dell'approvazione, da parte della BCE, del volume complessivo del conio effettuato dalla Francia, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Francia, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo.

Articolo 6

1. Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse rientrano nel limite del volume annuo di cui all'articolo 4. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco è in linea con gli orientamenti previsti per le monete da collezione emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

2. Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nella Comunità europea.

Articolo 7

1. La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

2. Il Principato di Monaco si impegna a servirsi esclusivamente dell'Hôtel de la Monnaie di Parigi per la coniazione delle sue monete.

Articolo 8

1. Il Principato di Monaco non può emettere monete in euro prima del 1o gennaio 2002.

2. Il Principato di Monaco può emettere monete monegasche denominate in franchi fino al 31 dicembre 2001. Le monete così coniate devono essere identiche alle monete in franchi per quanto riguarda la lega metallica, il titolo, le dimensioni e il valore.

3. Fino alla data del ritiro del loro corso legale, le monete e le banconote in franchi hanno corso legale nel Principato di Monaco.

Articolo 9

Il Principato di Monaco collabora strettamente con la Comunità europea nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro e per reprimere e punire le eventuali falsificazioni delle banconote e delle monete in euro che si perpetrassero nel suo territorio. Il Principato di Monaco si impegna ad adottare in materia di lotta contro la falsificazione e la contraffazione, entro un termine ragionevole, le misure appropriate di cui alla decisione quadro, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro e nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione. Le misure recanti le modalità della cooperazione in questo settore saranno precisate in scambi di lettere specifici tra la Francia, che agisce a nome della Comunità europea e d'intesa con la Commissione e la BCE e il Principato di Monaco.

Articolo 10

1. Gli enti creditizi e, se necessario, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite nell'articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell'Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l'accesso a detti sistemi.

2. Per sistema di regolamenti interbancari e di pagamento e di regolamento titoli si intende una procedura nazionale o internazionale che struttura le relazioni tra i propri partecipanti, che permette l'esecuzione a titolo consuetudinario, per compensazione o meno, di pagamenti o di consegna di titoli. Questa procedura deve essere stata istituita da un'autorità pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea oppure essere disciplinata da una convenzione quadro o da una convenzione tipo applicabile nell'Unione europea.

3. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all'articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia.

Articolo 11

1. Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'articolo 5.4, oppure l'articolo 19.1, oppure l'articolo 34.3 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso lo statuto), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 20, 22 o 34.3 dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l'attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.

2. Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti comunitari relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all'attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del 14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 27 novembre 1987 e del 10 maggio 2001 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.

3. L'elenco riportato nell'allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di qualsivoglia modifica dei testi comunitari e ogni qual volta sia adottato un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

4. Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti comunitari necessari all'attuazione della presente convenzione riportati nell'allegato B. Le parti, riunite in seno al Comitato misto di cui all'articolo 14, esaminano l'equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti comunitari sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto Comitato.

5. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9, l'elenco riportato nell'allegato B è modificato mediante decisione del Comitato misto, convocato dietro richiesta delle autorità monegasche nelle due settimane successive all'adozione di una nuova normativa comunitaria in un settore disciplinato dalla presente convenzione, oppure dalla Commissione, in assenza di siffatta convocazione. A tal fine la Commissione, ove ritenga che la nuova normativa da essa elaborata in un settore disciplinato dalla presente convenzione, debba essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi della Comunità nelle varie fasi della procedura legislativa. La Commissione modifica l'elenco di cui all'allegato B tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

6. Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI).

7. Gli enti creditizi e, ove del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erronea degli atti giuridici contemplati nei paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all'esecuzione delle sanzioni imposte conformemente alle suddette disposizioni.

8. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nella Comunità europea, quelli pubblicati nella GUCE e, lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia, quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF). Gli atti giuridici di portata generale non pubblicati nella GUCE o nella JORF entrano in vigore non appena comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.

9. Prima di concedere un'autorizzazione ad imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e potrebbero prestarvi servizi di investimento, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti comunitari vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5, detti atti comunitari sono di conseguenza inseriti nell'allegato B dalla Commissione.

Articolo 12

Il Principato di Monaco e la Francia modificano le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di vicinato del 18 maggio 1963 per renderle compatibili con la presente convenzione.

Articolo 13

1. Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi comunitari in particolare della BCE, adottate in applicazione della presente convenzione, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.

2. Per le materie disciplinate dalla presente convenzione, le norme applicabili devono essere interpretate, per quanto riguarda la loro attuazione, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 14

1. È istituito un comitato misto per facilitare l'attuazione e il funzionamento della presente convenzione. Detto comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni previste all'articolo 11 della presente convenzione. Esso esamina altresì le misure adottate dal Principato di Monaco conformemente agli articoli 9, 10 e 11, della presente convenzione.

2. Il comitato misto è composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Francia e degli organismi che partecipano alla procedura di conclusione della presente convenzione (la Commissione e la BCE, in appresso gli organismi). Esso si pronuncia all'unanimità. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Le parti e gli organismi cooperano in buona fede per assicurare l'efficacia della presente convenzione nel suo insieme, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 15

1. La presente convenzione è riesaminata dal comitato misto un anno dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ogni due anni.

2. Nel caso in cui, a seguito di un esame del comitato misto, risulti necessario modificare le disposizioni della presente convenzione, si applicano le procedure stabilite dalla decisione 1999/96/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998.

3. Le parti e gli organismi possono inoltre chiedere un riesame delle disposizioni della presente convenzione, ogni qual volta lo reputino necessario.

4. Ciascuna parte può denunciare la presente convenzione con un preavviso di un anno.

5. La presente convenzione è redatta in francese.'

Le sarei grato di voler cortesemente comunicarmi se il Suo governo è d'accordo sulle disposizioni che precedono. In tal caso, la presente lettera, i suoi allegati e la Sua risposta costituiranno la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, convenzione che entrerà in vigore alla data della Sua risposta."

Mi pregio di comunicarLe che il Governo del Principato è d'accordo su quanto precede.

Voglia credere, Signor Ministro, ai sensi della mia alta considerazione.

Il Ministro di Stato

Patrick Leclercq

ALLEGATO A

2001/24/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

GU L 125 del 5.5.2001, pagg. 15-23

2000/12/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica), ad eccezione dei titoli III e IV

GU L 126 del 25.5.2000, pagg. 1-59

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 37-38

GU L 275 del 27.10.2000, pagg. 39-43

97/5/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri

GU L 43 del 14.2.1997, pagg. 25-31

94/19/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14

93/22/CEE

Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi), ad eccezione dei titoli III e V

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 27-45

93/6/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 1-26

GU L 204 del 21.7.1998, pagg. 13-25

89/117/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

GU L 44 del 16.2.1989, pagg. 40-42

86/635/CEE

Direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (per le disposizioni applicabili agli enti creditizi)

GU L 372 del 31.12.1986, pagg. 1-17

98/26/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

GU L 166 dell'11.6.1998, pagg. 45-50

ALLEGATO B

97/9/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzazione degli investitori

GU L 84 del 26.3.1997, pagg. 22-31

(1) La convenzione è entrata in vigore il 26 dicembre 2001.